Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

VISTA:

-            la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, come modificata e integrata (di seguito “legge urbanistica regionale” o “L.R. n. 24/2017”);

PREMESSO che la L.R. n. 24/2017 si pone un duplice ordine di obiettivi generali:

-     da un lato, e in via prioritaria, persegue il contenimento del consumo di suolo, l’arresto del processo di espansione urbana e di dispersione insediativa e la tutela e valorizzazione dei territori agricoli, da conseguire attraverso un nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) che pianifichi e incentivi primariamente interventi di riuso e rigenerazione del Territorio Urbanizzato (TU);

-     dall’altro lato, valorizza la promozione di condizioni di attrattività del sistema regionale, rilanciando la competitività delle attività produttive e terziarie e favorendone i processi di sviluppo e ampliamento purché rispondenti ad elevati livelli di sostenibilità ambientale e territoriale;

RILEVATO, in particolare, che nel perseguimento della drastica riduzione del consumo di suolo:

-    la legge urbanistica regionale, richiede il raggiungimento del risultato del “consumo di suolo a saldo zero” entro il 2050 (art. 5, comma 1), fissando il limite massimo di ulteriore consumo di suolo ammissibile dalla data di entrata in vigore della legge al 2050 (pari al 3% della superficie del territorio urbanizzato esistente al 1 gennaio 2018) e subordinando comunque la possibilità di realizzare nuovi insediamenti nel territorio extraurbano alla dimostrazione che non sussistono alternative che non comportino consumo di suolo, consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse;

-    la medesima L.R. n. 24/2017 ammette nuovi insediamenti prevalentemente residenziali che comportino consumo di suolo nei soli casi in cui ciò risponda a due rilevanti ragioni di interesse generale, individuate nel fatto che essi siano indispensabili o per attivare all’interno del territorio urbanizzato processi di rigenerazione urbana di ambiti prevalentemente residenziali o per incrementare la dotazione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS), secondo quanto definito dalla Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale del PUG;

-    in particolare, l’art. 5, comma 3, della legge urbanistica regionale, specifica che, di norma, il consumo di suolo non è consentito per nuove edificazioni residenziali, prevedendo due uniche motivazioni per le quali sono ammessi nuovi insediamenti aventi destinazione prevalente residenziale:

a)    per attivare interventi di riuso e di rigenerazione di parti del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale;

b)    per realizzare interventi di edilizia residenziale sociale, comprensivi unicamente della quota di edilizia libera indispensabile per assicurare la fattibilità economico finanziaria dell’intervento;

RILEVATO inoltre che, per perseguire il secondo obiettivo generale sopra specificato, di favorire l’attrattività e qualità del sistema insediativo regionale sia attraverso la realizzazione e qualificazione delle infrastrutture, dotazioni e servizi pubblici necessari sia promuovendo lo sviluppo delle attività economiche private già insediate nel territorio regionale:

-     la L.R. n. 24/2017 ha previsto, all’art. 53, un procedimento speciale per l’approvazione dei progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, di rilievo regionale, territoriale o locale, e dei progetti finalizzati a trasformare e ampliare attività economiche già insediate, determinando la localizzazione di opere non previste dal PUG, dagli accordi operativi o dai piani attuativi di iniziativa pubblica, o in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale;

-     il procedimento unico disciplinato dal citato art. 53 nel primo periodo di applicazione è risultato particolarmente efficace ai fini della semplificazione e accelerazione dell’iter approvativo degli interventi sopra citati in quanto consente di raggiungere un triplice risultato:

1.  l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’intervento secondo la legislazione vigente;
2.  la localizzazione dell’intervento anche in variante agli strumenti di pianificazione vigenti;
3.  l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, di pubblica utilità;

-   che sempre per favorire sia la realizzazione delle opere pubbliche e di quelle di interesse pubblico sia gli interventi di sviluppo e di trasformazione di attività economiche già insediate l’art. 6, comma 5, della L.R. n. 24 del 2017 prevede che, previa valutazione che non sussistano ragionevoli alternative localizzative che non determino consumo di suolo, le aree che sono utilizzate per la realizzazione dei medesimi interventi non sono computate ai fini del calcolo della quota massima del consumo di suolo, sopra ricordata;

CONSIDERATO che sussiste dunque la necessità di una corretta e puntuale applicazione sia della disciplina di cui all’art. 5, comma 3, che definisce i requisiti e le condizioni in presenza delle quali, entro comunque il massimo del 3% di consumo del suolo ammissibile, è consentito realizzare nuovi insediamenti residenziali in espansione primariamente di ERS, sia della disciplina sul procedimento unico di cui all’art. 53, in quanto costituisce un procedimento speciale in variante alla ordinaria pianificazione urbanistica, i cui interventi non sono computati entro il limite massimo di consumo di suolo ammissibile, per il rilevante interesse pubblico che gli stessi comportano;

CONSIDERATO che:

-   l’art. 49, della L.R. n. 24/2017 consente alla Giunta regionale di approvare atti di coordinamento tecnico, allo scopo di semplificare e uniformare l’applicazione della medesima L.R. n. 24/2017 e di assicurare l'esercizio coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica (comma 1);

-   gli atti di coordinamento tecnico possono, tra l’altro, disporre indirizzi e direttive per l'attuazione della legge urbanistica regionale (comma 2, lettera a);

-   la proposta degli atti di coordinamento tecnico è definita dalla Regione congiuntamente agli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), con il concorso dei rappresentanti delle forze economiche, sociali e professionali;

RITENUTO pertanto di approvare con il presente provvedimento un atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell’art. 49, della L.R. n. 24/2017, che fornisca univoche indicazioni in merito alla interpretazione e applicazione della disciplina degli interventi di edilizia residenziale sociale e al procedimento unico di cui, rispettivamente, all’art. 5, comma 3, e all’art. 53 della medesima legge urbanistica regionale;

SENTITO il Tavolo di monitoraggio dell’applicazione della L.R. n. 24/2017, nella seduta del 4 luglio 2024;

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49, comma 3, della L.R. n. 24/2017 il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), in data 8 luglio 2024 prot. n. 740085;

VISTI:

-   il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 23;

-   la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

-   n. 468 del 10 aprile 2017 recante: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

-   n. 2013 del 28/12/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

-   n. 111 del 31 gennaio 2022, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

-   n. 324 del 7 marzo 2022 concernente la “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;

-   n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale“;

-   n. 426 del 21 marzo 2021 recante “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia”;

-   n. 1846 del 02 novembre 2022 recante “PIAO 2022-2024 – Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione per gli anni 2022-2024”;

RICHIAMATE inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

     Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessora alla Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo, Barbara Lori

A voti unanimi e palesi
delibera  

1) di approvare ai sensi dell’art. 49, della L.R. n. 24 del 2017 l’”Atto di coordinamento tecnico, in merito agli interventi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) e al procedimento unico di cui all’art. 53 della legge regionale n. 24 del 2017”;

2) di dare atto che gli enti territoriali danno attuazione al presente provvedimento secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 49 della L.R. n. 24 del 2017;  

3) di pubblicare il presente atto nel BURERT (Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna) ai sensi della legge regionale 6 luglio 2009, n. 7, nonché sul sito web della Regione, sezione “Territorio”, e di comunicare tali pubblicazioni a tutti i Comuni, Unioni di Comuni e Province dell’Emilia-Romagna e alla Città metropolitana di Bologna

4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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ultima modifica 2024-07-11T12:14:26+02:00

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