Testo
Visti l’art 32 della Costituzione, l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Richiamati:
- l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “interventi di urgenza in materia di tutela della salute”;
- l’art. 650 del Codice penale;
- il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome approvate, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Considerato che:
- la Regione Emilia-Romagna è interessata da una eccezionale ondata di calore caratterizzata da elevate temperature dell’aria e da un alto tasso di umidità;
- tali elevate temperature rendono potenzialmente rischioso lo svolgimento delle attività lavorative, in particolare nei settori nei quali il lavoro è svolto prevalentemente in ambiente esterno;
- la prolungata esposizione al sole rappresenta infatti un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, causando stress termico e colpi di calore con esiti talvolta anche letali;
- ci sono settori, quali quello agricolo e florovivaistico, quello dei cantieri edili e affini, nonché quello della logistica (limitatamente ai piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), in cui il lavoro si svolge all’aperto senza che sia possibile per i lavoratori ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, in assenza di adeguate e apposite misure di tutela e sicurezza;
- l’INAIL nell’ambito del progetto worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;
Ritenuto:
- urgente provvedere, nelle more di un accordo tra il partenariato datoriale e sindacale al fine di tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;
- necessario, per tutte le aree o zone del territorio della regione Emilia-Romagna interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nonché nei piazzali della logistica [limitatamente ai piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), laddove si operi in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impegnati in tali attività, ed evitare le conseguenze derivanti sulla salute e, quindi, i rischi a cui sia esposto il relativo personale;
Ritenuto in particolare:
- nei cantieri, nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), in agricoltura e nel florovivaismo, di disporre, fino al 15 settembre 2025, salvo modifica dei termini, il divieto lavorativo su tutto il territorio emiliano romagnolo tra le 12.30 e le 16.00, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet:www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnali un livello di rischio “ALTO”, fatto salvo l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell’adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali;
- che il datore di lavoro è tenuto alla valutazione del rischio microclima e alla individuazione delle misure di prevenzione secondo quanto previsto dal Dlgs 81/08 e come riportato nelle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome approvate, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- che al fine di evitare condizioni di prolungata esposizione al sole, e quindi l’assoggettamento al presente atto, sarà possibile per le imprese interessate adottare adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali che evitino l’irraggiamento continuativo nella fascia oraria interessata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo modifiche degli orari di lavoro (anticipo dell’orario di inizio mattutino e suo eventuale prolungamento nelle ore serali), effettuazione di lavorazioni al coperto o all’ombra, anche a mezzo di tettoie fisse o mobili, riprogrammazione delle attività, frequenti turnazioni dei lavoratori esposti, frequenti pause in zone ombreggiate, utilizzo di carrelli elevatori o macchine cabinate;
- che tali misure possano essere adottate anche su istanza dei lavoratori, per il tramite dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) o delle OOSS, e debbano comunque essere comunicate agli RLS/RLST o alle OOSS e alla propria rappresentanza di categoria.
Dato atto che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
Dato atto dei pareri allegati;
1. Per i motivi richiamati in premessa e, secondo quanto sopra ritenuto, a decorrere dal 02 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, salvo modifica dei termini, con riferimento al territorio regionale dell’Emilia-Romagna: è fatto divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente ai destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), ad ogni lavoratrice a lavoratore non rilevando differenze di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”;
2. Fermo quanto sopra, con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali;
3. Le interruzioni dell’attività lavorativa derivanti possono configurare la fattispecie di cui all’art. 121 c. 6 del Dlgs 36/2023, con eventualità, laddove possibile, di rinegoziazione dei termini concordati per l’adempimento, nonché l’esclusione di applicabilità di penali e risoluzione contrattuale;
4. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporta le sanzioni come per legge (art. 650 c.p.) se il fatto non costituisce più grave reato;
5. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Giunta della Regione Emilia-Romagna e viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni emiliano romagnoli, alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia- Romagna, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria;
6. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;
7. Ogni informazione sulla presente ordinanza può essere rilevata al sito https://www.regione.emilia-romagna.it/stop-al-lavoro-in-condizioni-di-caldo-estremo