n.124 del 16.05.2025 (Parte Seconda)
Approvazione "Atto di programmazione regionale per la istituzione e attuazione delle forme organizzative della medicina convenzionata - AFT e UCCP primo provvedimento"
Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 8 come modificato dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 e, in particolare, il comma 1, lettera b-bis) ai sensi del quale occorre: “nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative mono professionali, denominate: "aggregazioni funzionali territoriali", che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate: "unità complesse di cure primarie", che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria.”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
Visto il Decreto interministeriale del 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”, secondo il quale tutte le aggregazioni dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) sono ricomprese nelle Case della Comunità avendone in esse la sede fisica oppure essendo a queste collegate funzionalmente;
Vista la Legge Regionale 06 luglio 2009, n. 7 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della Legge Regionale 9 settembre 1987, N. 28)", in particolare con riferimento all'art. 4, comma 3, lett. b);
Visti altresì:
- l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 17 dicembre 2015, che all’articolo 4 ha previsto l’istituzione delle nuove forme organizzative (AFT – Aggregazione Funzionale Territoriale e UCCP – Unità Complessa di Cure Primarie) come da programmazione regionale e che gli specialisti ambulatoriali e i professionisti (SAI) operino obbligatoriamente all’interno di codeste forme organizzative;
- gli Accordi Collettivi Nazionali per i rapporti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta del 28 aprile 2022 che, ai rispettivi articoli 8, hanno previsto l’istituzione delle AFT e delle UCCP della medicina generale e della pediatria di libera scelta, assetto organizzativo determinato dalla programmazione regionale, all’interno del quale i MMG e i PLS sono tenuti a operare;
- in particolare, gli Accordi Collettivi Nazionali per i rapporti con i medici di medicina generale e con gli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) del 04 aprile 2024 e l’Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con i pediatri di libera scelta del 25 luglio 2024(AACCNN), i quali stabiliscono:
o all’art. 29, co. 1 ACN MMG, all’art. 7, co. 1 ACN SAI e all’art. 28, co. 1 ACN PLS, che le AFT sono forme organizzative mono professionali che perseguono obiettivi di salute e di attività definiti dall’Azienda, secondo un modello-tipo coerente con i contenuti degli Accordi Collettivi Nazionali e definito dalla Regione;
o agli artt. 8, co. 2 degli AACCNN MMG e PLS, i seguenti criteri generali per la programmazione regionale delle AFT della medicina generale e della pediatria di libera scelta:
a. istituzione delle AFT in tutto il territorio regionale;
b. istituzione di forme organizzative multiprofessionali, tenendo conto delle caratteristiche territoriali e demografiche, salvaguardando il principio dell’equità di accesso alle cure anche attraverso una gradualità della complessità organizzativa;
c. realizzazione del collegamento funzionale tra AFT e forme organizzative multiprofessionali tramite idonei sistemi informatici e informativi;
o all’art. 29, co. 2 ACN MMG, all’art. 7, co. 1 ACN SAI e all’art. 28, co. 1 ACN PLS, che le AFT condividono percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, in ossequio di quanto dallo stesso stabilito;
o all’art. 29, co. 3 ACN MMG, che le AFT della medicina generale garantiscono l’assistenza per l’intero arco della giornata e per sette giorni alla settimana ad una popolazione non superiore a 30.000 abitanti, fermo restando le esigenze legate alle aree ad alta densità abitativa, e sono costituite da medici del ruolo unico di assistenza primaria operanti sia a ciclo di scelta che su base oraria;
o all’art. 9, co. 3, primo periodo ACN MMG, che i medici del ruolo unico di assistenza primaria si raccordano tramite le AFT alle attività della forma organizzativa multiprofessionale nel rispetto della programmazione regionale;
o all’art. 9, co. 3, secondo periodo ACN MMG, che, ferma restando la diffusione capillare dei presidi dei medici del ruolo unico di assistenza primaria, le Regioni, in relazione a specifiche caratteristiche demografiche e/o geografiche, possono prevedere la istituzione della AFT presso la sede della forma organizzativa multiprofessionale di riferimento;
o all’art. 28, co. 3 e co. 6, lett. b) ACN PLS, che le AFT della pediatria di libera scelta garantiscono l’assistenza pediatrica nei giorni feriali, nella fascia oraria 8-20, su un ambito territoriale riferito alla popolazione 0-14 anni, definito dalle Aziende per ogni Distretto in ragione del numero di pediatri di libera scelta e delle caratteristiche orografiche e di offerta assistenziale sul territorio, e ferme restando particolari e motivate esigenze legate alle aree ad alta densità abitativa, elevata dispersione;
o all’art. 9, co. 3 ACN PLS, che i pediatri di libera scelta si raccordano tramite il coordinamento della AFT alle attività della UCCP nel rispetto della programmazione regionale in tema di percorsi di assistenza specifica per l’età pediatrica;
o all’art. 28, co. 4 ACN PLS, che è comunque garantita la diffusione capillare degli studi dei pediatri di libera scelta nell'ambito dei modelli organizzativi regionali;
o all’art. 7, co. 2 ACN SAI, che le AFT della specialistica ambulatoriale garantiscono l’assistenza attraverso la collaborazione con le AFT della medicina generale e della pediatria di libera scelta e con le UCCP del Distretto;
o all’art. 29, co. 10 ACN MMG, all’art. 7, co. 7 ACN SAI, che, negli accordi integrativi regionali, le Regioni possono integrare compiti, funzioni ed obiettivi delle AFT dei MMG e dei SAI, in attuazione di quanto stabilito dalla programmazione regionale, implementando modelli correlati al grado di complessità della presa in carico assicurata alla popolazione di riferimento;
o agli artt. 9, co. 3 AACCNN MMG e PLS, che le AFT dei MMG e dei PLS sono collegate funzionalmente alla propria forma organizzativa multiprofessionale di riferimento;
o art. 7, co. 2 ACN SAI, che le AFT dei SAI contribuiscono a garantire l’assistenza attraverso la collaborazione con le AFT della medicina generale e della pediatria di libera scelta e con le UCCP del Distretto;
o agli artt. 9, co. 1 AACCNN, che la UCCP opera in forma integrata all’interno di strutture e/o presidi individuati dalle Aziende sanitarie, con una sede di riferimento ed eventuali altre sedi che, dislocate nel territorio, possono essere caratterizzate da differenti forme di complessità; e, inoltre, che la UCCP persegue obiettivi di salute e di attività definiti dall’Azienda sanitaria, secondo un modello-tipo coerente con i contenuti dell'ACN e definito dalla Regione e, inoltre, la stessa opera in continuità assistenziale con le AFT, rispondendo, grazie alla composizione multiprofessionale, ai bisogni di salute complessi;
o infine, agli artt. 9, co. 2 AACCNN, stabiliscono che la UCCP garantisce il carattere multiprofessionale attraverso il coordinamento e l’integrazione principalmente dei medici, convenzionati e dipendenti, delle altre professionalità convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, degli odontoiatri, degli infermieri, delle ostetriche, delle professioni tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna, sin dalla fine degli anni ‘90, ha investito nello sviluppo organizzativo delle cure primarie, definendo un modello organizzativo innovativo che è diventato riferimento nazionale sia per gli Accordi Collettivi Nazionali con i medici convenzionati (MMG, PLS e SAI) che per la normativa nazionale; inoltre, prima in Italia, la Regione ha sviluppato e promosso forme di associazionismo multiprofessionale (NCP - Nuclei di Cure Primarie) come strumento di integrazione professionale e operativa, finalizzato al miglioramento dell’assistenza, all’integrazione delle risorse tecnico-professionali ed alla semplificazione dei percorsi di accesso ai servizi. In tutte le Aziende, i MMG, i PLS, gli specialisti ambulatoriali e tutti i professionisti sanitari e sociali collaborano alla programmazione dell’attività, per garantire la continuità assistenziale;
Considerato che l’istituzione delle AFT e delle UCCP rientra nel più ampio percorso di revisione dell’assetto organizzativo della medicina territoriale che la Regione Emilia-Romagna ha intrapreso sia per adeguarsi a quanto previsto dal DM77/2022 e dai recenti Accordi Collettivi Nazionali che per garantire a tutta la popolazione emiliano-romagnola standard assistenziali per le cure primarie in linea con le più recenti indicazioni a livello nazionale e internazionale;
Viste le proprie deliberazioni regionali:
- n. 428 del 05/04/2017 “Atto di programmazione per le nuove forme organizzative (AFT - Aggregazione Funzionale Territoriale e UCCP - Unità Complessa di Cure Primarie) ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) del 17 dicembre 2015";
- n. 1254 del 25/07/2023 recante la “Approvazione del documento “Atto di programmazione per le nuove forme organizzative (AFT - aggregazione funzionale territoriale e UCCP - unità complessa di cure primarie)” ex art. 8, comma 2 ACN per i rapporti con i MMG 28 aprile 2022 e art. 8, comma 2 ACN per i rapporti con i PLS 28 aprile 2022”;
Tenuto conto che la sopracitata deliberazione di programmazione regionale ha costituito il primo intervento di adeguamento del modello di assistenza territoriale regionale alle recenti normative nazionali al fine di implementare l’integrazione e l’appropriatezza delle risposte ai problemi di salute delle persone;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 1398/2006 “Accordo regionale in attuazione dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale” del 23 marzo 2005 e n. 17/2009 “Accordo regionale in attuazione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta” del 15 dicembre 2005 che hanno previsto l’adesione ai Nuclei di Cure Primarie da parte degli MMG e dei PLS quale strumento di miglioramento dell’assistenza territoriale, finalizzato a garantire lo sviluppo del modello di reti integrate, fondato su di un sistema di autonomie e responsabilità;
- n. 1116/2011 “Accordo integrativo regionale per i pediatri di libera scelta ai sensi degli articoli 5 e 6 dell'Accordo collettivo nazionale 8 luglio 2010” e n. 1117/2011 “Accordo integrativo regionale ai sensi degli articoli 5 e 6 dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale 8 luglio 2010” che hanno previsto che il modello organizzativo dei Nuclei di Cure Primarie costituiva un’articolazione che, sia pur diversamente strutturata rispetto a quella delineata nell’ACN, era orientata alle medesime finalità di sviluppo e promozione dell’assistenza territoriale, alla realizzazione di adeguate forme di continuità dell’assistenza e delle cure anche attraverso modalità di integrazione tra professionisti e pertanto che, nella Regione Emilia-Romagna, il concetto di Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) fosse sovrapponibile a quello di Nucleo di Cure Primarie;
- n. 344 del 12/03/2018 “Accordo regionale in attuazione dell'A.C.N. reso esecutivo in data 17 dicembre 2015, mediante intesa nella conferenza stato-regioni, per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)”;
- n. 2221 del 12/12/2022, riguardante il primo provvedimento di programmazione dell'assistenza territoriale dell'Emilia-Romagna in attuazione del D.M. n. 77 del 23 maggio 2022, con la quale la Regione si è impegnata a sviluppare ulteriormente la rete di strutture territoriali, ampliandone la visione, i format dei servizi e i processi di interazione multiprofessionale e promuovendo ulteriormente la diffusione delle “Case della Comunità”, che si qualificano come strutture facilmente riconoscibili e raggiungibili dalla popolazione di riferimento per l’accesso, l’accoglienza e l’orientamento del cittadino verso il SSN e i servizi territoriali locali;
- n. 939 del 12/06/2023 “Approvazione dello schema di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna, direzione generale cura della persona, salute e welfare e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per il coinvolgimento dei medici del ruolo unico di assistenza primaria nelle strutture territoriali per urgenze a bassa complessità”, strutture il cui funzionamento è stato mantenuto come previsto dalla propria deliberazione n. 392 del 24.03.2025 “Prosecuzione delle attività delle strutture territoriali per urgenze a bassa complessità a garanzia della continuità dell'assistenza per i cittadini con bisogni a bassa complessità”;
Visto il documento “Atto di programmazione regionale per la istituzione e attuazione delle forme organizzative della medicina convenzionata – AFT e UCCP Primo provvedimento”, che costituisce la prima fase, con particolare riferimento alla medicina convenzionata, dell’implementazione, a livello regionale, del più complessivo processo di riorganizzazione dell’assistenza territoriale, che si intende allegare e rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visti:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate, altresì, le proprie delibere:
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 1615 del 28 settembre 2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni generali/Agenzie della Giunta regionale;
- n. 2077 del 27 novembre 2023 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;
- n. 876 del 20 maggio 2024 “Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale”;
- n. 2376 del 23 dicembre 2024, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”, nonché le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- n. 110 del 27 gennaio 2025, recante “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”;
- n. 279 del 27 febbraio 2025, recante “Conferimento incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare a dirigente regionale”;
Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:
- n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013. Anno 2022”;
- n. 27212 del 28 dicembre 2023 “Proroga incarico dirigenziale presso la Direzione generale Cura della persona salute e welfare”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
per i motivi e con le finalità esposti in premessa:
1. di approvare il documento ““Atto di programmazione regionale per la istituzione e attuazione delle forme organizzative della medicina convenzionata – AFT e UCCP Primo provvedimento” allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, così come previsto dalle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;
3. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.