Testo

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

 

PRESIDENTE: Il consigliere Alessio Mammi, con nota prot. n. 0000306.E in data  8 gennaio 2025  ha presentato formali dimissioni dall’Assemblea legislativa, di cui do lettura;

“... omissis ...

... a seguito della nomina ad Assessore Regionale e per poter svolgere nel migliore dei modi questo importante incarico, sono con la presente, a comunicare le dimissioni dalla Carica di Consigliere Regionale dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

omissis…”

PRESIDENTE: È doveroso procedere, ora, alla proclamazione del consigliere subentrante e, pertanto, richiamo alcune delle disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 1, (Surroghe) della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale) “1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell’Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l’ultimo eletto. ……”.

Do atto che dal verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio nell’Emilia, relativo all’elezione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna - anno 2024 - risulta primo dei candidati non eletti nella lista n. 4 di quella circoscrizione, avente il contrassegno “Partito Democratico - de Pascale Presidente” e per la quale fu eletto il consigliere Alessio Mammi, la signora Maria Laura Arduini.

(Con votazione per alzata di mano, all’unanimità dei votanti, l’Assemblea prende atto delle dimissioni da Consigliere regionale rassegnate dal signor Alessio Mammi e della relativa surroga)

Proclamo, dunque, Consigliera regionale dell’Emilia-Romagna, in sostituzione del dimissionario consigliere Alessio Mammi, la signora Maria Laura Arduini.

Invito la consigliera Arduini, se è presente, ad entrare in Aula e a prendere posto tra gli altri Consiglieri.

(Entra la consigliera Arduini)

PRESIDENTE: Rammento che, a termini dell’articolo 17 - secondo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) cui fa rimando la citata legge regionale elettorale n. 21 del 2014, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione. I Consiglieri regionali divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (articolo 1 del Regolamento interno).

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 15 gennaio 2025 09:03

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