n.109 del 02.05.2025 (Parte Seconda)

L.R. 31 maggio 2002, n. 9 e s.m.i. - Modifica dell'Ordinanza balneare n. 1/2019, approvata con determina n. 4234/2019 e modificata dalle determine n. 6232/2021, n. 6241/2022 e n. 2594/2024, di disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei comuni costieri della regione Emilia-Romagna

IL DIRIGENTE FIRMATARIO   

Visti:

-    il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

-    la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400” e successive modificazioni;

-    l’articolo 105 del D. lgs. 112/1998;

-    la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche ed in particolare:

-    la lettera e ter) del comma 1 dell’art 2, in base al quale spettano alla Regione le funzioni di disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4 dello stesso art. 2 della L.R. 9/2002;

-    il comma 5 dell’art. 2 che stabilisce che le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge, non espressamente mantenute dalla Regione, sono attribuite ai Comuni competenti per territorio;

-  la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.9/02", nelle sezioni ancora applicabili;

Dato atto:

- che il paragrafo 3.1.1 del Capo III delle Direttive sopraindicate prevede che entro il 31 marzo di ogni anno la Regione adotti apposito provvedimento - Ordinanza Balneare - per la disciplina dell'uso del litorale marittimo ricompreso nel territorio dei comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica;

 -    che nel rispetto del principio di semplificazione dell’azione amministrativa, nel 2019 è stata approvata, con atto dirigenziale n 4234/2019, una ordinanza balneare valida a partire dal 2019 che resterà in vigore fino a modifica o sostituzione;

-    che, con le proprie determine n. 6232 del 9 aprile 2021, n. 6241 del 1 aprile 2022, e n. 2594 del 9 febbraio 2024, sono state apportate alcune modifiche all’ordinanza suddetta;

Rilevato:

- che in data 16 aprile 2025 è stato emanato da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il dispaccio n. 0013384 con il quale sono state fornite delle indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare ed il conseguente obbligo di prevedere, nello specifico arco temporale, la costante attivazione del servizio di salvataggio mediante la previsione di postazioni dedicate per gli assistenti bagnanti;

- che con tale dispaccio il Ministro indica nella terza settimana del mese di maggio e nella terza settimana del mese di settembre il termine di inizio e di fine della stagione balneare;

- che, in seguito all’emanazione del dispaccio ministeriale sopraindicato, il Comandante generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia costiera – con il dispaccio n. 0054363 del 16-04-2025, ha chiarito ulteriormente che “si ritiene di indicare quale data di inizio della stagione balneare il terzo sabato del mese di maggio (17 maggio 2025 per il c.a.) e quale data del termine della stagione balneare la terza domenica del mese di settembre (21 settembre 2025 per il c.a.).”;

-  che, nell’ordinanza balneare della Regione Emilia-Romagna n. 1/2019 e ss.mm.ii., quella che viene indicata dal dispaccio come “stagione balneare” è definita, nell’art. 1, comma 3, con il termine “attività balneare”;

- che in data 28 aprile 2025 si è proceduto alla consultazione formale tramite videoconferenza dei Comitati Balneari di cui all’art. 5, commi 1 e 2, della L.R. 31 maggio 2002, n. 9, durante la quale è stata condivisa la necessità di modificare l’art. 1 comma 3, nonché i relativi riferimenti all’interno del testo, della vigente ordinanza balneare regionale n. 1/2019 e ss.mm.ii., al fine di adeguare il periodo di attività balneare con quanto disposto dai dispacci sopraindicati;

Dato atto che con la presente determinazione si modifica pertanto la vigente Ordinanza balneare regionale limitatamente ai seguenti articoli-commi: 

-   all’art. 1 comma 3 viene modificato il periodo dell’attività balneare, comprendendo il periodo dal terzo fine settimana (sabato e domenica) di maggio fino al terzo fine settimana (sabato e domenica) di settembre;

-   all’art. 1 comma 4 viene in conseguenza modificato il periodo in cui sarà effettuato dagli enti preposti il controllo delle acque di balneazione come segue: entro il terzo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e fino al 30 settembre di ogni anno;

-   all’articolo 5 sezione C), comma 5, al terzo capoverso, si adegua il riferimento all’avvio del periodo dell’attività balneare come modificato al comma 3 dell’art. 1;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modificazioni;

Richiamati i seguenti atti:

-   il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

-   la determinazione n. 2335 del 09/02/2022 contenente la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;

-   le deliberazioni di Giunta regionale n. 325/2022, n. 426/2022, n. 2319/2023, n. 2376/2024, n. 110/2025;

-     le determinazioni dirigenziali n. 5595/2022, n. 3139/2025;

-  le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

            Dato atto che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa  

DETERMINA   

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1.    di integrare e modificare l’Ordinanza Balneare n. 1/2019, già modificata con determine dirigenziali n. 6232 del 9 aprile 2021, n. 6241 del 1 aprile 2022 e n. 2594 del 9 febbraio 2024, così come condiviso nei Comitati Balneari del 28 aprile 2025, recependo le indicazioni date con il dispaccio ministeriale n. 0013384 del 16 aprile 2025, così come ulteriormente chiarite nel dispaccio n. 0054363 del 16 aprile 2025, come segue:

-  all’articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

“3. L’attività balneare comprende, per ogni anno, tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi a partire dal terzo fine settimana (sabato e domenica) di maggio fino al terzo fine settimana (sabato e domenica) di settembre. Durante tale periodo deve essere assicurata l’apertura delle strutture e degli impianti balneari e devono funzionare, presso le strutture balneari e gli impianti, i servizi di salvamento, secondo le modalità indicate all’art. 5, paragrafi A), comma 2 lettera a), e C), della presente Ordinanza e con l’osservanza delle prescrizioni riportate nell’Ordinanza di sicurezza balneare dell’Autorità marittima territorialmente competente. Negli altri periodi i Comuni e i titolari degli stabilimenti balneari non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvamento e in tal caso devono predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO”;

-   il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:

“4. Il controllo delle acque a garanzia della salute dei bagnanti di cui al D.Lgs. 116/08 e al successivo Decreto interministeriale del 30 marzo 2010 verrà effettuato dagli enti preposti entro il terzo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e fino al 30 settembre di ogni anno. Sono fatte salve eventuali restrizioni di tale periodo a seguito di Ordinanza Sindacale che disponga il divieto di balneazione a tutela della salute dei bagnanti.”;

-  all’articolo 5 sezione C), comma 5, al terzo capoverso, dopo le parole “In caso di mancata approvazione”, le parole “entro l’ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio” sono sostituite dalle parole “entro l’avvio del periodo di cui all’art. 1 comma 3”;

 2.    di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato recante: "Ordinanza balneare n. 1/2019, così come modificata ed integrata con determine dirigenziali n. 6232 del 9 aprile 2021 e n. 6241 del 1 aprile 2022, n. 2594 del 9 febbraio 2024 e n. 8015 del 29 aprile 2025”;

3.    di precisare che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa alle pubblicazioni previste dal PIAO e dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, incluse le ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013;

4.    di pubblicare integralmente la presente determina nel Bollettino Ufficiale Regionale Telematico.

La Responsabile 
Paola Bissi

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