Il Responsabile dell’ Ufficio competente in materia di Espropriazioni rende noto che ,con Decreto prot. n. 168144/2024 , DD/PRO/2024/3281 del 15/03/2024, è stata disposta a favore del Comune di Bologna, per l’esecuzione dell’opera in oggetto, l’espropriazione degli immobili indicati nell’elenco allegato.
Il Decreto:
- comporterà il passaggio del diritto di proprietà dei beni identificati nell’elenco allegato al Comune di Bologna (C.F. 01232710374) ai sensi dell’ art. 23 , comma 1 , lett. f del D.P.R. 327/2001;
- è stato notificato ai proprietari dei beni espropriati o ai loro eredi nelle forme previste dalla legge, unitamente ad un estratto dell’ elenco allegato contenente i soli elementi riguardanti le singole proprietà;
- sarà trascritto presso l’ Ufficio dei Registri Immobiliari nonché le operazioni di voltura presso i competenti uffici catastali; il tutto a cura e spese del Comune di Bologna quale soggetto beneficiario;
- sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.E.R.T.), dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto; decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo, la indennità resta fissa nella somma depositata;
- comporta l’estinzione automatica di tutti i diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui la presente espropriazione è preordinata.
Il passaggio delle proprietà ,oggetto di espropriazione, è disposto sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto venga successivamente notificato.
Le azioni reali e personali, esperibili sul bene espropriato non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio e , ad avvenuta trascrizione del decreto, tutti i diritti relativi alle aree espropriate possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R. 327/2001 entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità conseguenti all’adozione del presente provvedimento.