Testo

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis) 

determina
  1. di approvare il calendario per la presentazione della documentazione di riesame da parte dei gestori delle installazioni rientranti nel campo di applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 della Commissione, del 11 dicembre 2023, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 5, riportato in Allegato 1 alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

  2. di prevedere la facoltà per il responsabile del procedimento di riesame, a fronte di richiesta motivata da parte del gestore dell’installazione, antecedente la data prevista per il riesame, di prorogare i termini indicati nel calendario fino a un massimo di 30 giorni;

  3. di stabilire che le date individuate nel calendario (considerando anche le eventuali proroghe di cui al punto b) costituiscono il termine massimo per la presentazione della documentazione di riesame;

  4. di stabilire altresì che in caso il gestore intenda procedere ad una modifica sostanziale prima del suddetto termine, l’AIA dell’installazione verrà contestualmente riesaminata considerando le nuove BAT conclusions; analogamente, nel caso emerga la necessità di procedere ad un riesame in funzione di una delle casistiche previste al dall’art. 29-octies, comma 4, del d.lgs. 152/06, in tale occasione verrà dato avvio contestualmente anche al riesame complessivo secondo le nuove BAT conclusions;

  5. di dare atto che qualora, in prossimità della data prevista dal calendario, vengano richiesti dal gestore contestualmente al riesame complessivo con riferimento alle nuove BAT conclusions, interventi di modifica tali per cui le valutazioni legate alla loro realizzazione possano rallentare il rilascio dell’AIA e mettere a rischio la conclusione dei procedimenti di riesame nei tempi previsti dalle norme italiane ed europee, le strutture preposte al rilascio delle autorizzazioni e concessioni di ARPAE possono gestire separatamente due procedimenti, prima il riesame dell’AIA per adeguamento agli obblighi comunitari senza interventi di modifica, poi l’autorizzazione delle modifiche richieste;

  6. di prevedere che la presente determinazione sia inviata ad ARPAE DT e alle ARPAE SAC di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna;

  7. di prevedere che la presente determinazione sia inviata alle seguenti Associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale: Confindustria Emilia-Romagna, Coldiretti Emilia-Romagna, Gran Suino Italiano, ASSOAVI, Confservizi Emilia-Romagna, Assoambiente, C.I.A. Emilia-Romagna, Confcommercio-er, UNAItalia, Confcooperative Emilia-Romagna, Assograssi;

  8. di dare indicazione alle strutture di ARPAE preposte al rilascio delle autorizzazioni e concessioni di comunicare alle installazioni interessate, entro 30 giorni dalla ricezione, l’approvazione del calendario in allegato 1 contenente la data entro cui dovrà essere presentata la documentazione di riesame; tale comunicazione costituisce comunicazione di avvio del riesame da parte dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 5, del d.lgs. 152/06;

  9. di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

  10. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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ultima modifica 2024-03-19T09:06:24+01:00

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