Testo

Il Consiglio comunale di Castel Bolognese, con deliberazione n. 2 del 31/1/2011 ha approvato le seguenti modifiche al vigente statuto comunale, adottato con deliberazione consigliare n. 73 del 28/6/1991:

all’art. 2 Finalità, si aggiunge alla fine il seguente comma:

«4. Il Comune riconosce l’accesso all’acqua come bisogno fondamentale degli esseri viventi e quindi come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e riconosce lo status dell’acqua come bene comune pubblico, privo di rilevanza economica.

Riconosce che l’accesso all’acqua deve essere garantito secondo principi di equità e giustizia, e opera per la sua salvaguardia a favore delle generazioni future e della natura.»

al TITOLO III, dopo l’Art. 34 Gestione dei servizi pubblici locali, si aggiunge:

«Art. 34 bis - Servizio idrico integrato

1. Il Comune riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, non assoggettabile a meccanismi di mercato.

2. Il Comune conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorse da utilizzare secondo criteri di uguaglianza, solidarietà e sostenibilità.

3. Il Comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.».

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ultima modifica 2011-03-29T14:51:06+02:00

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