Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Campagna di attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi mediante impianto mobile in comune di Coriano (RN) località Raibano” presentato dalla Ditta “C.T.R. Consorzio Trasporti Riviera Soc. Coop. SpA” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a. la quantità massima di rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero deve essere non superiore a 30.000 tonnellate di rifiuti di cui al solo codice CER 170904 (rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*);
b. l’utilizzo dell’impianto mobile di recupero dei rifiuti deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nella rispettiva autorizzazione della Provincia di Rimini n. 437 del 25 ottobre 2010; detta autorizzazione deve essere custodita presso la sede operativa delle attività oggetto della presente procedura;
c. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato;
d. trattandosi di un cantiere con utilizzo di macchinari rumorosi ed in considerazione della sua collocazione, ovvero in prossimità di abitazioni (distanti circa 100 m) devono essere adottati tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni acustiche anche tramite idonea organizzazione dell’attività di cantiere;
e. prima dell’inizio dei lavori, deve essere redatta da tecnico competente in acustica e trasmessa ad Arpa e al Comune adeguata valutazione previsionale di impatto acustico conforme a quanto disposto dalla L.R. 9 maggio 2001, n. 15 e s.m.i. e dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447, in cui si valuti il clima acustico dell’area in esame, nonché il rispetto dei limiti acustici vigenti presso i recettori ritenuti sensibili;
f. devono essere rispettati i limiti acustici assoluti e differenziali previsti dalla normativa vigente in materia nei pressi del recettore più vicino all’impianto in oggetto;
g. qualora si preveda il superamento dei suddetti limiti acustici, deve essere richiesta autorizzazione in deroga ai limiti acustici all’Autorità Competente per territorio, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla normativa vigente in materia;
h. per tutte le altre attività del cantiere, non dovrà essere mai superato il valore limite LAeq di 70 dB(A) con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti rilevato in facciata degli edifici con ambienti adibiti con permanenza di persone;
i. le macchine in uso e destinate a funzionare all’aperto dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale;
j. dovrà essere data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, in merito ai tempi e modi di esercizio e sulla data d’inizio e fine lavori e concordare, per quanto possibile, orari nei quali l’attività rumorosa arrechi il minor disturbo;
k. il rifiuto (frantumato) classificato, a seguito di caratterizzazione, speciale non pericoloso e identificato con il codice CER 170904, può essere recuperato solo a seguito di conformità all’Allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 5205 del 15/7/2005 verificata mediante esecuzione del test di cessione previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
l. gli eventuali rifiuti solidi speciali pericolosi devono essere stoccati in corrispondenza di superfici impermeabilizzate, in appositi cassoni/cassonetti e/o big bags per ciascuna tipologia secondo lo specifico codice CER in attesa di essere smaltiti come rifiuti pericolosi; si devono mantenere presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo gli eventuali formulari di trasporto degli stessi avviati allo smaltimento;
m. la Ditta deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell’art. 190 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e aderire alle nuove procedure operative stabilite con modalità e termini dal D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i. riguardante il nuovo sistema informatizzato di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
n. devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti all’abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;
o. i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento;
p. nel caso le attività di frantumazione si dovessero svolgere in periodi siccitosi, sarà necessario, al fine di contenere la diffusione di emissioni polverulente, prevedere ulteriori misure di mitigazione delle polveri prodotte dalle attività di frantumazione ed eventuale movimentazione dei rifiuti;
q. tutti i materiali di risulta delle operazioni di cernita e selezione devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati;
r. la Ditta dovrà comunicare eventuali variazioni relative al periodo previsto per le operazioni di trattamento;
2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta C.T.R. Consorzio Trasporti Riviera Soc. Coop. S.p.A.; alla Provincia di Rimini; al Comune di Coriano; all’ARPA sezione provinciale di Rimini; all’AUSL di Rimini;
4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.