Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) 

delibera:

a) di assumere, ai sensi dell’art. 27, comma 7, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i., le riserve alla Variante al PTCP della Provincia di Ravenna in materia di commercio al dettaglio, adottata con deliberazioni di Consiglio provinciale n. 72 del 7/07/2009 e n. 82 del 28/07/2009, formulate dal Gruppo di lavoro interdirezioni e contenute nella relazione tecnica, così come riportate e numerate dal n. 1.1 al n. 1.8 nella parte narrativa del presente atto e qui integralmente richiamate;

b) di richiedere alla Provincia di Ravenna di adeguare la Variante al PTCP alle riserve di cui al precedente punto a), ovvero di esprimersi sulle stesse riserve con motivazioni puntuali e circostanziate, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della L.R. 20/2000 e s.m.i., tenendo conto che l’eventuale mancato accoglimento integrale delle riserve determina, ai sensi del comma 9 dell’art. 27, la necessità dell’intesa della Regione per l’approvazione della Variante al PTCP; 

c) di invitare l’Amministrazione Provinciale, qualora ritenesse necessaria l’acquisizione dell’intesa sulle controdeduzioni alle riserve, a fornire una stesura organica degli elaborati della Variante controdedotti che evidenzi le eventuali modifiche introdotte in accoglimento della presenti riserve e delle osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui al comma 6 dell’art. 27 della L.R. 20/2000 e s.m.i.; 

d) di dare atto che la relazione istruttoria sottoscritta dai rappresentanti delle Direzioni Generali coinvolte nel Gruppo di lavoro, unitamente ai pareri trasmessi dalle stesse, è depositata presso il Servizio Programmazione territoriale e sviluppo della montagna della Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali della Sede regionale di Viale A.Moro 30 - Bologna; 

delibera inoltre

in merito alla Valutazione Ambientale Strategica: 

e) di dare atto che la valutazione ambientale della variante al piano in oggetto, di cui al D.Lgs. N. 152/2006 e successive modificazioni, è svolta ai sensi dell’art.2, comma 2 della L.R. n.9/2008; 

f) di esprimere parere motivato positivo alla variante normativa al PTCP della Provincia di Ravenna in materia di commercio, adottata dalla Provincia di Ravenna con delibere del Consiglio Provinciale n. 72 del 7 luglio 2009 e n. 82 del 28 luglio 2009, a condizione che si tenga adeguatamente conto dei seguenti elementi: 

1) appare necessario individuare già in questa fase le azioni per ridurre, compensare o mitigare gli impatti che sono sinteticamente individuati nella variante e di coordinare pertanto la norma dell’Allegato 1 con l’esplicitazione degli interventi e delle misure di mitigazione individuate nel Rapporto Ambientale in relazione alle specifiche scelte localizzative e in particolare sul sistema della mobilità, sul consumo di suolo e sulla sicurezza idraulica per gli ambiti ESP a Ravenna e l’ambito del casello autostradale di Faenza; 

2) non si ritiene percorribile la strada proposta dall’Amministrazione provinciale, secondo cui le opere e gli interventi utili a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale e le condizioni per l’attuazione delle previsioni commerciali, siano rimandati ai successivi Accordi territoriali (ex art. 15 Lr 20/2000) o alle successive procedure attuative (PUA e PVC previsti dal Piano Operativo Comunale); 

3) le criticità emerse e quelle potenziali devono trovare una esplicitazione nel Rapporto Ambientale al fine di poter dimensionarne gli impatti, individuare le azioni e misure per minimizzarli o compensarli e monitorare nel tempo attraverso opportuni indicatori l’attuazione delle scelte di Piano e gli effetti ambientali prodotti al fine di poter riorientare le scelte o mitigare gli impatti; 

4) si ritiene comunque necessario approfondire la sostenibilità ambientale delle scelte della variante negli Strumenti attuativi previsti (Accordi territoriali e PUA), sulla base dei criteri localizzativi, delle direttive e degli indirizzi individuati per l’attuazione delle previsioni commerciali, tenendo conto anche di eventuali alternative, laddove non siano state adeguatamente valutate, in particolare per mancanza di elementi fondamentali per la valutazione nei confronti del range non localizzato; 

5) in riferimento al monitoraggio degli effetti della variante in materia di commercio si indica di fare riferimento al monitoraggio ambientale già previsto per l’attuazione del PTCP in termini di struttura e di griglia di indicatori da utilizzare; si chiede di esplicitare quali indicatori sono scelti, tra quelli individuati dalla VALSAT del PTCP, per valutare gli impatti delle nuove localizzazioni di strutture commerciali in termini di ubicazione e dimensionamento; 

6) si chiede di dettagliare nel piano di monitoraggio, gli strumenti, le risorse, e le tempistiche per valutare le previsioni di piano e gli effetti ambientali prodotti, indicando le condizioni e modalità di aggiornamento del Piano, a seconda degli esiti del monitoraggio stesso; in particolare si ritiene opportuno effettuare una verifica intermedia rispetto alla validità quinquennale del Piano dopo i primi 3 anni in modo da valutare l’effettivo utilizzo delle quote di superficie di vendita con vincolo di localizzazione per rivedere eventualmente il dimensionamento e definire puntuali modalità di sostenibilità per localizzare altrove tali quantitativi; 

7) in riferimento all’interferenza degli effetti delle previsioni della variante con i siti della Rete Natura 2000 si richiede uno specifico monitoraggio delle possibili interferenze con gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti, ed una conseguente attenta valutazione dell’incidenza, nelle successive fasi di progettazione dei singoli interventi, ponendo attenzione:

- agli interventi relativi alle superfici non localizzate o classificate come extra range;

- al rispetto della compatibilità degli interventi previsti con le Misure generali di conservazione delle ZPS (DGR n. 1224/08);

- al rispetto delle prescrizioni e indicazioni presenti nell’Allegato A della Valutazione d’Incidenza (provvedimento della Provincia di Ravenna n.564 del 02/10/2009);

8) si ritiene necessario che siano affidate alla obbligatoria procedura di verifica (screening) di cui al titolo II ovvero alla obbligatoria procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99 cui devono essere assoggettati gli interventi derivanti dall’attuazione della Variante al PTCP in materia di commercio, la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali; 

delibera inoltre

in merito alla valutazione di incidenza: 

g) nei confronti dei seguenti siti della Rete Natura 2000:

  • SIC-ZPS IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo;
  • SIC-ZPS IT4070004 Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo;
  • SIC IT4070006 Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina;
  • SIC-ZPS IT4070010 Pineta di Classe;
  • SIC-ZPS IT4070022 Bacini di Russi e Fiume Lamone;
  • SIC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola; 

di fare propri i contenuti della valutazione di incidenza approvata dalla Provincia di Ravenna con Provvedimento dirigenziale n. 564 del 02/10/2009 come di seguito riportati:

- per i siti non si sono ravvisati incidenze significative sulle specie, sugli habitat presenti rispetto alle previsioni della variante, ma solamente alcuni elementi di attenzione su possibili inquinamenti atmosferici e idrici che dovranno essere valutati in fase di autorizzazione degli interventi;

- in generale non sono prevedibili incidenze di alcun tipo e le indicazioni riportate paiono sufficienti per tutelare i SIC e le ZPS nei confronti delle previsioni della variante;

- per il SIC-ZPS IT4070010 Pineta di Classe sono previste marginali interferenze relative al sistema viabilistico e limitatamente alle possibili gravitazioni sull’ESP dall’area sud della provincia, ma le indicazioni presenti nello studio di incidenza del PTCP sono sufficienti a tutelare il SIC-ZPS;

- per il SIC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola le indicazioni riportate appaiono ampiamente sufficienti a tutelare il SIC ZPS nei confronti delle previsioni della presente variante, soprattutto in relazione alla notevole distanza tra localizzazione prevista dal piano e area SIC-ZPS e alla assenza di utilizzazioni delle aree del polo funzionale da parte di specie tutelate;

- relativamente al SIC-ZPS IT4070022 Bacini di Russi e Fiume Lamone si evidenzia che il polo funzionale di Faenza, oltre ad essere posto a ca. 8 km di distanza, gravita idrogeologicamente sul Senio e non sul Lamone, per cui non si evidenziano incidenza sul sito in esame;

- in fase di autorizzazione degli interventi previsti dalla variante al PTCP si dovrà comunque subordinare l’attuazione della variante alle prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate presenti nell’allegato A della Valutazione di Incidenza cui ciascun livello di progettazione e attuazione dovrà riferirsi:

- si prescrive il divieto di localizzazione all’interno o ad una distanza inferiore ai 500 metri di un SIC o ZPS per quanto riguarda le superfici non localizzate o classificate come extra range;

- si raccomanda una distanza minima di 2000 m dai siti della Rete Natura 2000, con deroga per le aree già urbanizzate alla data di approvazione del PTCP;

- per ogni nuovo intervento sempre relativo a superfici non localizate o classificate come extra range si prescrive la Valutazione di Incidenza se realizzato tra i 500 metri e i 2000 m dai siti stessi o se posto lungo corsi d’acqua o altri elementi della rete ecologica provinciale che si connettono direttamente ai siti della Rete Natura 2000; 

delibera infine

h) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, copia della presente deliberazione alla Provincia di Ravenna; ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, la Provincia dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all’approvazione del piano, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio; 

i) di informare che è possibile prendere visione del piano e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria presso la Regione Emilia – Romagna, Via dei Mille 21, Bologna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale; 

j) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell’art. 17, del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 il presente partito di deliberazione, la Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito al monitoraggio; 

k) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione.

(omissis)

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ultima modifica 2010-03-11T12:21:05+01:00

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