Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti: 

  • - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ”,come modificato da ultimo dal decreto correttivo n. 106 del 3 agosto 2009, e visti, in particolare,>gli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, che individuano le figure del &#8220;datore di lavoro&#8221;, del &#8220;dirigente&#8221; e del &#8220;preposto&#8221;, precisandone obblighi e adempimenti in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;<li>
  • - la legge regionale del 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e visti in particolare gli articoli 34, 37, 39 e 40, in ordine alle funzioni e al ruolo attribuito a direttori generali e dirigenti della Regione Emilia-Romagna;
  • - il decreto del Presidente della Giunta regionale del 5 novembre 1997 n. 371 ad oggetto “Decreto legislativo 19.9.1994 n. 626 e successive modifiche, recante l’attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Ridefinizione organizzativa per l’Ente Regione Emilia-Romagna” che ha stabilito che il ruolo di “datore di lavoro” sia esercitato dal Direttore generale competente in materia di Organizzazione, nel cui ambito di competenza è infatti ricompreso il coordinamento delle azioni di prevenzione e protezione dai rischi dei lavoratori della Regione
  • - la determinazione dirigenziale del 14 febbraio 2001, n. 1058, che definisce il sistema delle responsabilità per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nell’Ente Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, precisando, particolare, quali figure, e con quali obblighi specifici, all’interno dell’Ente Regione Emilia-Romagna assumano in particolare il ruolo di “dirigente” e di “preposto” per l’attuazione delle disposizioni sopra richiamate;
  • - la propria deliberazione del 29 dicembre 2008, n. 2416 ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e vista in particolare la parte speciale, appendice 4, punti 260 lett. t); 264; 265 lett. i); 266 lett. d) che, in coerenza con gli atti monocratici sopra citati, individua, nel nostro ordinamento, le figure di dirigente e di preposto ai sensi del D.Lgs. 626/1994, come successivamente sostituito dal D.Lgs. n. 81/2008;

Atteso che il D.Lgs. n. 81/2008, come successivamente modificato, non si è limitato a riordinare la normativa esistente, ma ha introdotto nel nostro ordinamento significative innovazioni, di cui si ricorda a titolo esemplificativo:

a) l’ampliamento del campo di applicazione soggettiva, con allargamento della tutela antinfortunistica ad ulteriori categorie di lavoratori e, soprattutto, con estensione della nozione stessa di “lavoratore”, includendovi tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione;

b) l’ampliamento del concetto di “luogo di lavoro” anche a campi, boschi ed altri terreni;

c) una più chiara definizione di alcune figure come quelle del “dirigente” e del “preposto”, con migliore individuazione dei relativi compiti e responsabilità;

d) l’introduzione dell’obbligo di valutare i rischi da interferenza delle lavorazioni, in caso di appalti o contratti d’opera e di somministrazione;

e) l’ampliamento dell’oggetto della valutazione dei rischi, in quanto vengono introdotti quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti la lavoratrice in stato di gravidanza e più in generale quelli relativi alle differenze di genere, età e provenienza da altri paesi;

f) il ruolo e le attribuzioni del medico competente, con obbligo di visite anche finalizzate alla verifica di assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;

g) la previsione di divieti per alcune categorie di lavoratori (es.: lavoratori in quota) di assumere bevande alcoliche; inasprimento, con modifica dell’art. 589 c.p. ad opera della L. 125/2008, della responsabilità penale per conducenti di veicoli che commettono omicidio colposo e lesioni colpose e guidano in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Atteso che le modifiche legislative sopra richiamate, ampliando il ventaglio degli adempimenti e delle misure che ogni Ente deve adottare a tutela della sicurezza e salute di lavoratori e di terzi, ha imposto una riflessione sulla organizzazione in materia di sicurezza e salute finora vigente, che ha portato a elaborare un nuovo modello organizzativo che si ritiene più adeguato ad assicurare il rispetto di obblighi e adempimenti a tutela dei lavoratori;

Ritenuto che il nuovo modello organizzativo per una più efficace gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori della Regione Emilia-Romagna, debba rispondere alle seguenti linee direttrici:

  • - conferma del ruolo di datore di lavoro in capo al direttore generale centrale “Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica”;
  • - valorizzazione dell’istituto della delega delle funzioni di datore di lavoro, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, nel rispetto dei limiti individuati al successivo art. 17;
  • - maggiore responsabilizzazione e coinvolgimento, nella materia di cui trattasi, delle direzioni generali e, in genere, della dirigenza regionale, nel rispetto comunque del principio di graduazione delle responsabilità in ragione del rilievo del ruolo ricoperto nell’organigramma regionale;
  • - più adeguata allocazione del ruolo e delle funzioni di “preposto” in capo a figure professionali che, per le loro funzioni di ruolo (coordinamento, direzione operativa e simili di gruppi di lavoratori) possano adeguatamente verificare, durante i lavori operativi, soprattutto sul territorio, il rispetto da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza e protezione, senza che ciò possa configurare, neanche di fatto, una forma di sottrazione a obblighi di vigilanza e di responsabilità di ruolo da parte della dirigenza;
  • - valorizzazione, in un’ottica di responsabilizzazione di tutte le direzioni generali, della figura tecnico-amministrativa del “referente della sicurezza”, di cui si chiede l’introduzione obbligatoria in ogni direzione generale, agenzia o istituto regionali, al fine di assicurare soprattutto un adeguato supporto all’Area Protezione e Prevenzione all’interno delle varie articolazioni organizzative dell’Ente;
  • - responsabilizzazione degli stessi lavoratori, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008, e successive modifiche;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il nuovo sistema delle responsabilità per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nell’Ente Regione Emilia-Romagna, quale risulta individuato, nel rispetto dei principi sopra enunciati, nel testo allegato sub A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto opportuno anche stabilire che le disposizioni sul nuovo sistema di responsabilità costituiscano atto di indirizzo per le Agenzie regionali (AGREA; INTERCENT-ER e Agenzia Protezione Civile) e per l’Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN),nonché le Autorità di Bacino e Museo Ebraico con le quali la Regione Emilia-Romagna ha stipulato apposita convenzione in materia di assistenza tecnica per la prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro;

Acquisita l’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa, come risulta da verbale in data 15 dicembre 2009;

Sentito il Comitato di Direzione ai sensi dell’art 7 allegato A alla deliberazione di Giunta n. 1958/2006, in data 16 novembre 2009;

Dato atto del rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali tramite informazione preventiva alle rappresentanze sindacali del comparto e della dirigenza;

Verificato che i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza sono stati consultati in ordine alla proposta del presente atto in data 31 luglio 2009 e in data 9 ottobre 2009;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore a Programmazione e Sviluppo territoriale. Cooperazione col sistema delle Autonomie. Organizzazione;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di approvare l’allegato A recante “Definizione del sistema delle responsabilità per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nell’Ente Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche”;
  2. di abrogare la disciplina preesistente non compatibile con la presente deliberazione e in particolare le disposizioni contenute in materia nella propria deliberazione del 29 dicembre 2008, n. 2416, e precisamente, nella parte speciale, all’appendice n. 4 i seguenti punti: 260 lett. t); 264; 265 lett. i); 266 lett. d);
  3. di disporre infine che il presente provvedimento, in ragione del particolare rilievo e del contenuto indicato, sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-21T19:16:22+01:00

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