Con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 del 20/01/2010 sono state apportate le seguenti modifiche agli artt. 17, 61, 62 del vigente Statuto Comunale, che risultano riformulati come segue:
ART. 17
Attribuzioni di Amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’organo responsabile del’amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 34;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del T.U.E.L. n. 267/2000, nonché dello Statuto e Regolamento Comunale. La responsabilità di ciascun servizio può essere altresì affidata ad un componente dell’organo esecutivo ai sensi dell’art. 53 - comma 23 - della legge 23/12/2000 n.388;
h) ordina i lavori di somma urgenza di cui all’art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 77/95 compresi i provvedimenti contingibili ed urgenti, dandone comunicazione ai capigruppo e chiedendo agli organi competenti la regolarizzazione della spesa;
i) concede il patrocinio dell’Amministrazione comunale a pubbliche manifestazioni e ad iniziative culturali, sportive o comunque di pubblico interesse;
j) nomina i messi notificatori;
k) rilascia le autorizzazioni sanitarie;
l) riduce, nei limiti di legge, la fascia di rispetto cimiteriale.
ART. 61
Organizzazione degli Uffici del Personale
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 53 - comma 23 - della legge 23/12/2000 n. 388.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
ART. 62
Regolamento degli Uffici e dei Servizi
1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi Amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai Funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità, fatta salva la possibilità di cui all’art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000 n. 388.
3. L’organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.