a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, al signor Zecca Massimo, C.F. ZCCMSM63R04G337E, residente in Via Felice da Mareto n. 49, del comune di Parma (PR), la concessione a derivare acqua pubblica dal torrente Parma tramite il Canale Maggiore, in località Mulino di Mezzo del Comune di Traversetolo (PR), da destinarsi ad uso idroelettrico, con una portata media pari a l/s 500 per la produzione di energia elettrica per una potenza di 17,16 kW, come previsto dall’art. 47 del T.U. 1775/1933, dettagliatamente disciplinata dall’art. 29, commi 2, 3 e 4, del R.R. 41/01, mediante sottensione parziale di utenza alla concessione assentita per uso irrigazione e idroelettrico alla Società del Canale Maggiore, con DM n. 1253 del 27/3/1961 e successivo provvedimento di rinnovo n. 13114 del 15/11/2010;
a) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
b) di recepire, ai sensi dell’ art 29, comma 4 del RR n. 41/2001, quale parte integrante del disciplinare di cui al punto precedente, l’ accordo sottoscritto dalle parti interessate, prodotto agli atti in data 26/1/2011 e acquisito al n. 20895 di protocollo, in merito alla fornitura d’ acqua e all’ ammontare dell’ indennizzo;
(omissis)
stratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 1/2/2011, n. 961
(omissis)
ART. 4 – Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. 41/01.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/01;
- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.