Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Campagna di recupero rifiuti inerti denominata “Montesanto I” da effettuare, mediante impianto mobile “Girinerti I”, nel piazzale della stazione ferroviaria di Montesanto, ubicata nel Comune di Voghiera (FE)” presentato dalla Ditta “Gestione Integrata Rifiuti – G.I.R. Srl” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- la quantità massima di rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero deve essere non superiore a 4.840 tonnellate di rifiuti di cui al solo codice CER 170904 (rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*) costituite da traverse ferroviarie in cemento armato precompresso;
- l’utilizzo dell’impianto mobile di recupero dei rifiuti deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nella rispettiva autorizzazione della Provincia di Lecce n. 125 del 30 settembre 2008; detta autorizzazione deve essere custodita presso la sede operativa delle attività oggetto della presente procedura;
- la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato;
- deve essere data formale comunicazione di inizio attività immediatamente prima della cantierizzazione al Comune di Voghiera e ad ARPA;
- trattandosi di un cantiere con utilizzo di macchinari rumorosi ed in considerazione della sua collocazione, ovvero in prossimità di abitazioni (100 m) devono essere adottati tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni acustiche anche tramite idonea organizzazione dell’attività di cantiere;
- per tutte le altre attività del cantiere, non dovrà essere mai superato il valore limite LAeq di 70 dB(A) con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti rilevato in facciata degli edifici con ambienti adibiti con permanenza di persone;
- le macchine in uso e destinate a funzionare all’aperto dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale;
- dovrà essere data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, in merito ai tempi e modi di esercizio e sulla data d’inizio e fine lavori e concordare, per quanto possibile, orari nei quali l’attività rumorosa arrechi il minor disturbo;
- al di fuori degli orari per l’attività cantieristica indicati nella relazione del tecnico competente in acustica e salvo diverse indicazioni da parte degli Organi Competenti, devono essere rispettati i limiti fissati dal DPCM 14 novembre 1997;
- la Ditta è tenuta a mantenere presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti identificati da una così detta “voce a specchio” (ovvero, che hanno un corrispondente codice pericoloso) ai sensi dell’art. 2 della Decisione 2000/532/CE che ne attestino la non pericolosità;
- il rifiuto (frantumato) classificato, a seguito di caratterizzazione, speciale non pericoloso e identificato con il codice CER 170904, verrà recuperato solo a seguito di conformità all’Allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 5205 del 15/7/2005 verificata mediante esecuzione del test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- poiché la Materia Prima Secondaria (M.P.S.) sarà immessa sul mercato come materiale certificato per l’edilizia deve essere inviata relazione ad ARPA riportante la destinazione territoriale e l’applicazione edile di utilizzo della M.P.S. prodotta in tale destinazione, le modalità di esecuzione del test di cessione e il certificato del test stesso;
- gli eventuali rifiuti solidi speciali pericolosi devono essere stoccati in corrispondenza di superfici impermeabilizzate, in appositi cassoni/cassonetti e/o big bags per ciascuna tipologia secondo lo specifico codice CER in attesa di essere smaltiti come rifiuti pericolosi; si devono mantenere presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo gli eventuali formulari di trasporto degli stessi avviati allo smaltimento;
- la Ditta deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell’art. 190 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e aderire alle nuove procedure operative stabilite con modalità e termini dal DM 17 dicembre 2009 e s.m.i. riguardante il nuovo sistema informatizzato di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- o. nel caso le attività di frantumazione si dovessero svolgere in periodi siccitosi, sarà necessario, al fine di contenere la diffusione di emissioni polverulente, prevedere una barriera lungo il confine con la linea F.S. Ferrara-Ravenna che avrà una altezza tale da sovrastare di almeno 1 m l’altezza dei vagoni per il trasporto di persone, in transito o in sosta lungo la stessa linea, e avente lunghezza pari alla lunghezza dell’area di frantumazione;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti all’abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;
- i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento;
- tutti i materiali di risulta delle operazioni di cernita e selezione devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati;
- la Ditta dovrà comunicare eventuali variazioni relative al periodo previsto per le operazioni di trattamento;
- prima dell’inizio dell’attività deve essere presentata alla Provincia di Ferrara una adeguata garanzia finanziaria relativa all’impianto mobile autorizzato dalla Provincia di Lecce con citato atto 125/08, in quanto il punto 4 del citato atto autorizzativo prevede che detta garanzia sia prestata per ogni campagna di attività, in relazione ai quantitativi e alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività stessa, a favore della Provincia nel cui territorio si trova il sito di intervento;
- per la definizione dell’importo da prestare quale garanzia finanziaria alla Provincia di Ferrara, dovrà considerarsi l’importo maggiore tra quello valutato ai sensi del Regolamento della Regione Puglia 16 luglio 2007, n. 18 e quello valutato ai sensi della deliberazione di Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1991 del 13 ottobre 2003;
- l’attività non potrà essere intrapresa fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della Provincia di Ferrara, della garanzia finanziaria prestata dalla Ditta;
2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Gestione Integrata Rifiuti – G.I.R. Srl; alla Provincia di Ferrara; al Comune di Voghiera; all’ARPA sezione provinciale di Ferrara; all’AUSL di Ferrara;
4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.