Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

 delibera:

a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di ristrutturazione dell’impianto per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione nell’area ex cava di Selbagnone con recupero ambientale completato nel comune di Forlimpopoli (FC) presentato dalla Società Trascoop Scarl, da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto; 
  2. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi, azioni di mitigazione e compensazione previste dal progetto anche in considerazione di quanto previsto dalla scheda A19/A02 del POC del Comune di Forlimpopoli; 
  3. i quantitativi massimi di rifiuti da trattare all’interno dell’impianto sono 151.000 t/a di rifiuti; in particolare i codici CER ammessi a trattamento negli impianti e le relative MPS ottenibili saranno valutati nei successivi procedimenti per l’autorizzazione alla gestione e alla realizzazione dell’impianto; 
  4. l’attività lavorativa deve essere svolta unicamente nel periodo diurno, e in particolare ai sensi del titolo 2 e 3 delle NTA della Classificazione acustica del territorio del Comune di Forlimpopoli i limiti all’attività lavorativa sono dalle 8 alle 13 dalle 15 alle 19; 
  5. dovranno essere utilizzate macchine operatrici destinate alla movimentazione dei rifiuti e dei prodotti, con modelli di nuova generazione allineati con le recenti normative Europee sulle emissioni; e dovranno, comunque, essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti; 
  6. in fase autorizzativa dovrà essere verificata la necessità della Valutazione di Incidenza sul SIC IT4080006 ”Meandri del fiume Ronco”; 
  7. quali misure di mitigazione, al fine di limitare le dispersioni di polveri o materiali trasportati dai mezzi in ingresso e uscita lungo il tracciato stradale percorso e di polveri sollevate dai cumuli di materiali stoccati, trattati e da trattare, nonché dalla loro movimentazione, come proposto dal Proponente, dovrà: essere effettuato il lavaggio della sede stradale, con cadenza bigiornaliera effettuato con autocisterna dotata di spruzzatori; essere limitata a 10 km/h la velocità massima di percorrenza; essere effettuata la bagnatura dei cumuli di materiale attraverso gli spruzzatori fissi e mobili di cui sono dotate tutte le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti;
  8. dovranno essere realizzate, prima di iniziare l’attività, le barriere acustiche in terra così come previste da progetto, al fine di rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica presso i ricettori sensibili; 
  9. dovrà essere eseguito, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, un rilievo atto a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno in prossimità del ricettore 1 (punto 3 delle misure ante operam); tale rilievo va eseguito all’interno dell’ambiente abitativo monitorando la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (con impianto in progetto in attività e a regime) e il rumore residuo; deve essere, inoltre, eseguito un rilievo del livello di rumore ambientale in esterno, in periodo diurno, in prossimità del ricettore 3, sul lato dello stesso rivolto all’impianto (punto 2 delle misure ante operam), secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, in fase di esercizio al fine di verificare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione vigenti; tali rilievi dovranno essere eseguiti entro 3 mesi dall’inizio dell’attività ed i risultati di tali analisi dovranno essere trasmessi alla Regione Emilia-Romagna Uff. Valutazione Impatti e Relazione Stato Ambiente e ad ARPA entro 3 mesi dalla realizzazione degli stessi; dovranno essere inoltre previste, nel caso si evidenziassero dei superamenti dei limiti di legge, ulteriori misure di mitigazione (ad es. ulteriori barriere acustiche sui lati dell’impianto non schermati);
  10. dovrà essere realizzata un’idonea recinzione dell’impianto; 
  11. relativamente alla sistemazione a verde si precisa che per la tipologia di impianto delle alberature poste a sud dell’area, dovrà essere utilizzato lo schema indicato come C1 presente nella “Tavola 5. Progetto delle opere a verde per la mitigazione degli impatti – 5.1 Planimetrie e dettagli esecutivi” datata Ottobre 2009 al posto di quello denominato C1 e C4 presente nella corrispondente tavola Integrazioni giugno 2010; 
  12. gli interventi a verde individuati alla tavola 4 Planimetria di progetto delle integrazioni giugno 2010 dovranno essere realizzati nella prima stagione utile al termine della fase autorizzativa; i restanti interventi di sistemazione a verde che assumono valore compensativo dei filari tutelati dall’art. 10 del P.T.C.P. (lato est e sud est), dell’area di progetto, dovranno essere realizzati nella prima stagione utile successiva alla conclusione dell’attività; 
  13. l’intervento dovrà rispettare tutte le condizioni di attuazione definite nella scheda POC A19-A02 approvata con atto C.C. 41/09, ed in ottemperanza agli obblighi del sottoscritto accordo ex art. 18, L.R. 20/00 e s.m.i., con particolare riguardo alle opere di mitigazione ambientale e di compensazione previste dagli elaborati presentati nella presente procedura di screening: tombinatura dello scolo Ausa Nuova dal lavatoio fino alle scuole elementari e realizzazione di una successione alterna di parcheggi e di zone verdi attrezzate; in convenzione con il Comune di Forlimpopoli dovrà essere fissato il limite di durata previsto per l’impianto (5 anni), al termine del quale l’impianto di recupero verrà rimosso ed attuato il progetto di ripristino ambientale; 
  14. dovrà essere garantita la manutenzione (risarcimento delle fallanze, ripuliture degli impianti tramite sfalcio delle erbe infestanti, irrigazione di soccorso), delle alberature ripristinate e degli elementi vegetali di nuovo impianto, durante i primi cinque anni successivi alla messa a dimora e da prolungare, se necessario, fino alla completa e definitiva riuscita dell’impianto; 
  15. durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  16. durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  17. l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili; 
  18. deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell’art. 2 della Decisione 2000/532/CE; 
  19. deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti l’idoneità delle M.P.S. prodotte; 
  20. resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;

b. di trasmettere la presente delibera alla Società Trascoop Trasporti, alla Provincia di Forlì - Cesena, al Comune di Forlimpopoli, all’ARPA Sezione provinciale di Forlì e all’AUSL di Forlì;

c. di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

d. di pubblicare integralmente nel sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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ultima modifica 2011-03-01T13:59:16+01:00

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