Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto denominato “modifica dell’attivita’ R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi di rifiuti speciali non pericolosi) da svolgersi in via Bertona Vecchia a Poviglio (RE)”, ad opera della ditta Mori srl di Poviglio (RE) da ulteriore procedura di VIA, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, andranno messi in atto tutti gli interventi ed azioni di mitigazione previsti nel progetto;
  2. dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e l’emissione di eventuali polveri in atmosfera;
  3. resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;

b. di trasmettere la presente delibera alla ditta Mori srl di Poviglio (RE), alla Provincia di Reggio Emilia, all’ARPA Distretto di Novellara, all’AUSL Servizio Igiene Pubblica di Guastalla;

c. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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ultima modifica 2011-03-01T14:00:04+01:00

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