Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
per le motivazioni di cui alle premesse e qui integralmente richiamate:
1) di approvare la realizzazione del programma degli interventi per l’anno 2010 con riferimento ai Porti regionali sotto indicati ammettendo a finanziamento i seguenti interventi con l’utilizzo dei fondi stanziati a valere sul Cap. 41360 “Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 9, lett. a),L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificato dall’art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n.11)” di cui all’UPB 1.4.3.3.15800 “Porti regionali e comunali” del Bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2010, come segue:
Importo in Euro
- Comune di Rimini (RN)
- Porto di Rimini
Interventi per migliorare la sicurezza della navigazione in prossimità del porto canale(2° stralcio) 1.028.000,00
- Comune di Goro (FE)
- Porto di Goro
Realizzazione della strada di accesso funzionale al Porto turistico 470.000,00
- Comune di Cattolica (RN)
- Porto di Cattolica
Costruzione del Molo di Levante Porto Canale I° stralcio 350.000,00
Totale 1.848.000,00
2) di assegnare ai Comuni indicati al punto 1) che precede i finanziamenti a fianco previsti a totale copertura degli oneri previsti in fase di presentazione della progettazione preliminare per la realizzazione dei relativi interventi;
3) di affidare, in fase attuativa, alle Province interessate, negli ambiti di rispettiva competenza, il controllo e il riscontro progettuale degli interventi previsti (anche attraverso specifiche attestazioni) alla luce:
- degli atti e degli elaborati tecnici che i Comuni sono tenuti a trasmettere ai sensi dell’art. 10, L.R. 19/76 e s.m.;
- dei vincoli e delle prescrizioni tecnico-operative dettati con il presente provvedimento;
4) di stabilire, a valenza per i programmi regionali approvati, la seguente procedura amministrativo-contabile volta a disciplinare i casi relativi agli interventi/opere/forniture rientranti nelle previsioni di cui alla lettere a), c), d) ed e) dell’art. 9 della L.R. 19/76 e s.m., ad esclusione dei casi in cui sia proposta la realizzazione di un intervento/opera/fornitura per stralci funzionali per il quale viene assicurata la necessaria copertura finanziaria. Nell’ipotesi di riconoscimento parziale del finanziamento da parte della Regione rispetto al finanziamento richiesto, qualora il Comune non abbia a disposizione in bilancio le relative risorse necessarie a dare completa copertura ai costi dell’intervento/opera/fornitura da realizzare, lo stesso è autorizzato a procedere nella fase esecutiva all’approvazione del relativo progetto a rideterminare i costi previsti nella fase di progettazione preliminare, tenendo come parametro di riferimento, sotto il profilo contabile, in sede di approvazione del progetto definitivo che:
- se il quadro economico previsto per la realizzazione dell’intervento/opera/fornitura eccede il costo previsto in fase di programmazione regionale, la copertura finanziaria dovrà essere garantita dal Comune poiché il finanziamento regionale riconosciuto in fase di concessione non può eccedere quello stabilito ed assegnato nella delibera regionale di programmazione degli interventi;
- se il quadro economico previsto per la realizzazione dell’intervento/opera/fornitura viene ridotto fino all’ammontare del finanziamento riconosciuto ed assegnato con la delibera di programmazione della spesa, lo stesso potrà essere confermato in fase di concessione del finanziamento;
- se il quadro economico previsto per la realizzazione dell’intervento/opera/fornitura viene ridotto ad un importo inferiore al finanziamento riconosciuto ed assegnato nella delibera di programmazione disposta dalla Regione, il finanziamento stesso, nella fase di concessione, verrà rideterminato riconducendo l’importo massimo all’ammontare degli oneri previsti nella fase esecutiva per la realizzazione del progetto stesso;
5) di stabilire altresì in forma analoga, a valenza per i programmi regionali approvati, la seguente procedura amministrativo-contabile da impiegare nei casi relativi agli interventi/opere /forniture rientranti nelle lettere b) ed f) dell’art. 9 della L.R. 19/76 e s.m. Il costo degli interventi /opere/forniture ammesse a contributo regionale dovrà corrispondere, in sede di approvazione del progetto esecutivo, al costo risultante dalla progettazione preliminare indicato nella deliberazione della Giunta regionale di assegnazione del contributo. Nell’ipotesi di mancata corrispondenza, ne deriverà che:
- se il quadro economico previsto in fase esecutiva di realizzazione dell’intervento/opera/fornitura eccede il costo previsto nella delibera di Giunta regionale relativa alla programmazione della spesa, il contributo regionale in fase di concessione non potrà superare l’importo assegnato. Rimane a carico del Comune la parte finanziaria eccedente il contributo regionale riconosciuto ed assegnato;
- se il quadro economico previsto in fase esecutiva di realizzazione dell’intervento/opera/fornitura viene ridotto rispetto a quello previsto nella delibera di Giunta regionale relativa alla programmazione della spesa, il contributo regionale assegnato verrà ridotto in proporzione nella fase di concessione del contributo al fine di mantenere il rapporto contributivo tra le parti;
6) di dare atto che all’assunzione degli oneri finanziari, relativi agli interventi elencati, provvederà, con propri atti formali, a norma dell’art. 49 della L.R. 40/01 in attuazione della deliberazione 2416/08 e s.m., il dirigente regionale competente per materia sulla base dei provvedimenti di approvazione dei progetti definitivi esecutivi da parte dei Comuni beneficiari;
7) di dare atto altresì che, alla liquidazione della spesa provvederà, con propri atti formali, il Dirigente competente in materia a norma dell’art. 51 della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 2416/08 e s.m. secondo le modalità di erogazione previste dall’art. 14 della L.R. 29/85 e s.m.;
8) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.