Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 15/11/2001, n. 40 ed in particolare l’art. 47;

- la L.R. 26/11/2001, n. 43 e successive modifiche;

- l’art. 3, comma 18, lett. G) della L. 350/03;

- la propria deliberazione 2416/08 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

- la L.R. 1 agosto 2002, n. 17 “Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione” ed in particolare l’articolo 11;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

Richiamato in particolare il comma 1 dell’art. 1 della L.R. 17/02 che finalizza gli interventi di incentivazione al miglioramento delle stazioni invernali esistenti, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a fini di sostegno all’occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna;

Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi può essere raggiunto esclusivamente nel caso in cui beni e strutture oggetto delle misure di incentivazione siano utilizzate per le finalità e nell’ambito dei progetti di sviluppo a fronte dei quali gli incentivi sono stati erogati, pertanto, l’utilizzo di tali beni e strutture è ammesso esclusivamente nelle stazioni e per finalità stabilite in fase di concessione del contributo;

Visti inoltre:

- l’art. 6, comma 4, della su richiamata L.R. 17/02, così come modificato dall’art. 36 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4, che prevede la possibilità, da parte della Giunta regionale di attivare Piani stralcio d’intesa con le Province interessate, per assicurare gli investimenti necessari ed urgenti, al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche;

- la propria delibera n. 1430 del 21 luglio 2003 con cui gli impianti a fune della Regione Emilia-Romagna sono stati individuati come “Impianti a fune sportivi per utenza puramente locale”, in considerazione delle loro caratteristiche, funzioni nonché al bacino d’utenza di riferimento;

Viste inoltre:

- la propria deliberazione 7 luglio 2003, n. 1343 “L.R. 17/02 – Piano stralcio 2002/2003 – Interventi necessari ed urgenti – Riparto generale fondi 2002-2006 di cui alle LL. 140/99 e 166/02 e L.R. 17/02 – Assegnazione alle Province”, ed in particolare il punto A) “Funzioni attribuite alle Province” dell’Allegato “C” “Criteri e modalità per l’attuazione del Piano Stralcio 2002/2003;

- la propria delibera n. 1461 del 15 settembre 2008 avente ad oggetto “L.R. 1/8/2002, n. 17 L. 24/12/2003, n. 363. Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna riparto generale Fondi e assegnazione alle Province Piano Stralcio 2007-2008” ed in particolare il punto A) “Funzioni attribuite alle Province” dell’Allegato 12 “Criteri e modalità per l’attuazione del Programma regionale”;

Preso atto che le Province hanno manifestato la necessità di attivare finanziamenti in favore degli impianti a fune ed in particolare finanziamenti riguardanti la sicurezza degli impianti e delle piste;

Dato atto:

- che, a seguito dell’approvazione della L.R. 23 luglio 2010, n. 8, di assestamento del Bilancio di previsione per l’anno 2010 e pluriennale 2010-2012, si è resa disponibile la somma complessiva di Euro 900.000,00 così ripartita:

quanto ad Euro 400.000,00 sul Capitolo 25572 “Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)” - U.P.B. 1.3.3.3.10010;

quanto ad Euro 500.000,00 sul Capitolo 25780 “Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17) – U.P.B. 1.3.3.3.10010;

- che risultano allocate risorse per Euro 5.215,87, derivanti da economie su programmi precedenti di cui alla L.R. 17/02 sul Capitolo 25789 “Contributi in c/capitale per interventi relativi all’innovazione tecnologica, all’ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune (Art. 8 L. 11/5/1999, n. 140 e art. 31 L. 1/8/2002, n. 166) – Mezzi statali – U.P.B. 1.3.3.3.10011 che si ritiene opportuno mettere a disposizione per Euro 4.000,00 per il programma oggetto della presente deliberazione;

Preso atto che, a seguito della richiesta delle Province sono state attivate procedure di consultazione per l’attivazione di un piano stralcio prioritariamente finalizzato alla sicurezza di piste ed impianti relativo all’anno 2010 e che, nel corso dell’incontro avvenuto in data 15 settembre 2010 sono stati individuati (a seguito di apposita ricognizione curata dalle Province) i principali interventi necessari ed urgenti;

Dato atto inoltre della nota prot. n. PG 2010 0246469 dell’11/10/2010, a firma dell’Assessore Turismo-Commercio, Maurizio Melucci, “L.R. 17/02 – Programma stralcio 2010 – Intesa Regione – Province ai fini dell’attivazione del piano stralcio 2010”;

Dato atto infine che, nell’intesa, si è stabilito come termine iniziale di ammissibilità delle spese la data del 30 giugno 2009;

Considerato che, in attuazione dell’intesa di cui al paragrafo precedente, le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena, hanno trasmesso alla Regione Emilia-Romagna le rispettive deliberazioni provinciali, elaborate in conformità alla deliberazione 1461/08 e alla suddetta nota PG 2010 0246469 dell’11/10/2010 ed acquisite agli atti del Servizio competente, di seguito elencate:

Provincia di Piacenza – Delibera di Giunta provinciale n. 460 del 21 ottobre 2010;

Provincia di Parma – Delibera di Giunta provinciale n. 580 del 14 ottobre 2010;

Provincia di Reggio Emilia – Delibera di Giunta provinciale n. 290 del 26 ottobre 2010;

Provincia di Modena – Delibera di Giunta provinciale n. 387 del 19 ottobre 2010;

Provincia di Bologna – Determinazione dirigenziale n. 734 del 22 ottobre 2010;

Provincia di Forlì-Cesena – Delibera della Giunta provinciale n. 502 del 19 ottobre 2010;

Considerato che gli atti di cui sopra contengono le graduatorie degli interventi relativi ad impianti di risalita e sicurezza delle piste, suddivise tra soggetti pubblici (secondo l’elenco ISTAT delle Amministrazioni pubbliche) e privati operatori ai sensi della L.R. 17/02;

Preso atto delle dichiarazioni delle Province ai sensi dell’art. 3, comma 18, lett. G) della L. 350/03 (Legge finanziaria per il 2004) acquisite agli atti di cui alle seguenti note:

- del 14 ottobre 2010 della Provincia di Parma, acquisita agli atti del Servizio con prot. n. PG 271531 del 4 novembre 2010;

- del 28 ottobre 2010 della Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti del Servizio con prot. n. PG 270230 del 3 novembre 2010;

- prot. n. 95599/10/5/02 f. 43 del 20 ottobre 2010 della Provincia di Modena, acquisita agli atti del Servizio con prot. PG 264027 del 27 ottobre 2010;

- prot. n. PG 173244 del 26 ottobre 2010 della Provincia di Bologna, acquisita agli atti del Servizio con prot. n. PG 265472 del 28 ottobre 2010;

- prot. n. 106591/2010 del 25 ottobre 2010 della Provincia di Forlì-Cesena, acquisita agli atti del Servizio con prot. PG 264184 del 27 ottobre 2010;

- del 28 ottobre 2010 della Provincia di Reggio Emilia, senza protocollo, acquisita agli atti del Servizio con prot. n. PG 270230 del 3/11/2010,

con cui le Province stesse dichiarano che le graduatorie riguardanti interventi a favore di Enti Pubblici per investimenti su beni pubblici, indicati in Allegato 2) alla presente deliberazione, rientrano nell’ambito delle spese di investimento ammissibili ai sensi del già citato art. 3, comma 18, lett. G) della L. 350/03 (Legge finanziaria per il 2004) trattandosi di contributi destinati al patrimonio di proprietà degli stessi Enti pubblici fatta eccezione per il progetto “Realizzazione campo scuola per sci – II stralcio nella stazione sciistica di Cerreto Laghi (Collagna) in quanto i terreni oggetto del contributo sono in corso di esproprio e pertanto la condizione prevista dal sopracitato articolo di legge si verificherà solo a seguito delle positiva conclusione della pratica di esproprio;

Preso atto altresì che, come si evince dalla citata deliberazione della Provincia di Reggio Emilia 290/10:

- in data 18/9/2010 si è costituita la Società Ligonchio Sport e Natura Srl che subentrerà, come comunicato con nota del 21 ottobre 2010, alla Società OSPRA 3000 Srl (posta in liquidazione volontaria) nella gestione della stazione sciistica di Ospitaletto e che pertanto gli interventi aventi quale beneficiario tale società per un importo complessivo di Euro 23.812,50 sono stati ammessi con riserva da parte della Provincia, in attesa del perfezionamento della sua posizione come gestore degli impianti;

- è stato ammesso con riserva a contributo l’intervento “Realizzazione campo scuola per sci – II° stralcio” nella stazione sciistica di Cerreto Laghi (Collagna) in favore del Comune di Collagna (RE) per un importo di contributo di Euro 102.800,00 su una spesa ammessa di Euro 256.999,99 poiché sono in corso le pratiche di esproprio dei terreni e che non è stata ancora formalizzata la proprietà degli stessi;

Valutato di assegnare alla Provincia di Reggio Emilia il termine perentorio di 180 giorni, a far data dalla esecutività della presente deliberazione, trascorso il quale, ove non si verifichino le condizioni per poter procedere alla concessione dei contributi per i progetti ammessi con riserva, la Provincia stessa dovrà procedere alla revoca dei relativi contributi;

Valutato, inoltre, alla luce delle prescrizioni tecnico contabili sopra dettate, poste a garanzia dell’agire amministrativo a tutela degli obblighi giuridici individuati con il presente provvedimento nonché in relazione alla necessaria registrazione degli oneri finanziari discendenti con imputazione della relativa spesa a valere sul bilancio per l’esercizio finanziario 2010 in rapporto all’iscrizione delle poste di bilancio previste con la L.R. 24/09 e succ. mod., con riferimento ai contributi ammessi con riserva da parte della Provincia di Reggio Emilia a favore del Comune di Collagna ed a favore della Soc. Ligonchio Sport e Natura Srl si ritiene di procedere all’assunzione delle obbligazioni contabili subordinando l’esecutività dell’impegno assunto al verificarsi delle condizioni indicate al capoverso precedente;

Verificato, dal competente Servizio regionale che i programmi provinciali sono conformi ai criteri di cui alla propria deliberazione 1461/08 e che le percentuali di contributo corrispondono a quelle stabilite dalla L.R. 17/02;

Ritenuto opportuno assegnare i fondi, per complessivi Euro 904.000,00, ripartiti come indicato in Allegato 1) facente parte integrante della presente deliberazione, alle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena;

Ritenuto inoltre che, per le motivazioni indicate ai paragrafi precedenti, ricorrono gli elementi di cui all’art. 47, comma 2, della L.R. 40/01 nonché dell’art. 4, comma 2, della L.R. 25/09 per poter provvedere all’impegno della spesa di complessivi Euro 904.000,00 a favore delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena;

Dato atto che, in base alla propria deliberazione 1343/03 sopraccitata sono state conferite alle Province le funzioni gestionali di attuazione del programma, è dato mandato alle stesse di richiedere, nel momento di adozione degli atti di concessione dei contributi, il Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Richiamate:

- la L.R. 22/12/2009, n. 24 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2010-2012” ed in particolare l’art. 10;

- la L.R. 22/12/2009, n. 25 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e Bilancio pluriennale 2010-2012” ed in particolare la Tabella H;

- la L.R. 23/7/2010, n. 7 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione”;

- la L.R. 23/7/2010, n. 8 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012 a norma dell’art. 30 della L.R. 15/11/2001, n. 40 – Primo provvedimento generale di variazione” ed in particolare la Tabella H;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 18 novembre 2010, n. 8 e del 22 dicembre 2010, n. 10 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

Visto l’art. 1 del DPR 3/6/1998, n. 252;

Dato atto che alla liquidazione delle somme provvederà il dirigente regionale competente con propri atti formali, a norma, dell’art. 51 della L.R. 40/01, nonché della propria delibera 2416/08 e successive modificazioni con le modalità indicate nell’Allegato 12) della propria deliberazione 1461/08;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1173 del 27 luglio 2009;

Dato atto dei pareri allegati,

Su proposta dell’Assessore competente;

A voti unanimi a palesi,

delibera:

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1) alle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena sono attribuite le funzioni amministrative di attuazione gestione del Programma stralcio 2010 adottato ai sensi della L.R. 1 agosto 2002, n. 17;

2) di dare mandato alle Province, nell’ambito delle funzioni amministrative di cui al punto 1), di richiedere, nel momento dell’adozione degli atti di concessione del contributo, il Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11 e legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 3;

3) di dare atto del riparto generale dei fondi del Piano Stralcio 2010, così come riportato nell’Allegato 1) parte integrante della presente deliberazione, per complessivi Euro 904.000,00;

4) di approvare le graduatorie degli interventi necessari ed urgenti relativi al programma stralcio 2010 di cui alla L.R. 17/02, suddivisi in base a beneficiari pubblici e privati, riportate negli Allegati 2) e 3), parte integrante della presente deliberazione;

5) di ammettere con riserva gli interventi aventi come beneficiario la soc. Ligonchio Sport e Natura Srl con sede in Loc. Ospitaletto del Comune di Ligonchio (RE) inseriti nella graduatoria della Provincia di Reggio Emilia di cui all’Allegato 3) facente parte integrante della presente deliberazione;

6) di ammettere con riserva, per le motivazioni esposte in premessa, il contributo di Euro 102.800,00 su una spesa ammessa di Euro 256.999,99 per l’intervento “Realizzazione campo scuola per sci – II° stralcio – nella stazione sciistica di Cerreto Laghi (Collagna) in favore del Comune di Collagna (RE), inserito nella graduatoria della Provincia di Reggio Emilia di cui all’Allegato 3), facente parte integrante della presente deliberazione;

7)di assegnare, in favore delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena, l’importo complessivo di Euro 904.000,00, per la gestione del Piano Stralcio 2010 di cui alla L.R. 17/02 suddiviso come indicato in Allegato 1) parte integrante della presente deliberazione;

8) di impegnare la somma complessiva di Euro 904.000,00 come di seguito riportato:

- quanto ad Euro 500.000,00, registrata al n. 4618 di impegno sul Capitolo 25780 “Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)” U.P.B. 1.3.3.3.10010;

- quanto ad Euro 400.000,00, registrata al n. 4619 di impegno sul Capitolo 25572 “Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)” - U.P.B. 1.3.3.3.10010;

- quanto ad Euro 4.000,00 registrata al n. 4620 di impegno sul Capitolo 25789 “Contributi in c/capitale per interventi relativi all’innovazione tecnologica, all’ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune (art. 8, L. 11.5.19999, n. 140 e art. 31 L. 1/8/2002, n. 166) – Mezzi statali – U.P.B. 1.3.3.3.10011;

del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010 che presenta la necessaria disponibilità;

9) di stabilire che la Provincia di Reggio Emilia, ove non si verifichino le condizione per poter procedere alla concessione dei contributi per i progetti ammessi con riserva, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, dovrà provvedere alla revoca dei contributi stessi;

10) di stabilire, inoltre, per le ragioni meglio esplicitate in premessa, che l’assegnazione alla Provincia di Reggio Emilia delle risorse relative ai contributi per i progetti ammessi con riserva a favore del Comune di Collagna e della soc. Ligonchio Sport e Natura Srl, nonché la registrazione del conseguente onere di spesa risulta subordinata alla verifica delle prescrizioni indicate in premessa e al precedente punto 9);

11) di dare atto che alla liquidazione delle somme, con le modalità indicate nell’Allegato 12) alla propria deliberazione 1461/08, provvederà il Dirigente regionale competente, con propri atti formali, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 2416/08 e successive modifiche;

12) di stabilire che gli interventi inseriti nel presente programma dovranno iniziare entro 6 mesi dalla data di notifica della concessione del contributo e dovranno terminare entro 18 mesi sempre a partire da tale data sia per i beneficiari pubblici che per quelli privati;

13) di stabilire che gli interventi inseriti nel presente programma, sia per beneficiari pubblici che per beneficiari privati, dovranno essere rendicontati alle Province competenti entro 60 giorni dalla fine dei lavori;

14) di dare atto che i beni e le strutture oggetto di incentivazione possono essere utilizzati esclusivamente nelle stazioni sciistiche e per le motivazioni stabilite in fase di concessione;

15) di stabilire, che per tutto quanto non espressamente indicato nella presente deliberazione, ivi compresa la data di ammissibilità iniziale delle spese fissata al 30 giugno 2009, si rimanda alla propria deliberazione 1461/08;

16) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2011-03-01T14:01:23+01:00

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