Testo

A norma del DLgs 18/8/2000, n. 267 e del vigente Statuto del Comune;

Viste le deliberazioni di Consiglio comunale n. 11 e n. 13 del 27/1/2011, esecutive a norma di legge, con le quali sono state adottate le varianti al vigente PRG;

Visto il Piano regolatore vigente approvato con delibere di Giunta provinciale n. 351 del 3/8/1999 e n. 379 del 12/8/1999 e successive modificazioni;

Vista la Legge 17/8/1942, n. 1150 e successive modificazioni;

Vista la Legge regionale Emilia-Romagna 7/12/1978, n. 47 e successive modificazioni;

Vista la Legge regionale Emilia-Romagna 24/3/2000, n. 20 e successive modificazioni;

Vista la Legge regionale Emilia-Romagna 19/12/2002, n. 37, art. 10; si avverte che la variante di cui al punto 1) è preordinata all’apposizione del vincolo espropriativo e su alcune aree si configura reitera di detto vincolo e che la stessa contiene un allegato in cui sono elencate le aree interessate dal vincolo e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

Dal 2/3/2011 gli atti relativi alle varianti di cui sopra sono depositati presso la Direzione Affari generali di questo Comune (Settore Archivio – Piazza Cavour).

A partire dal 3/3/2011 per 30 giorni consecutivi, fino all’1/4/2011, tali atti saranno ivi esposti a libera visione del pubblico dalle ore 10 alle ore 12.

Nei successivi 30 giorni e conseguentemente fino al 2/5/2011* tutti i cittadini, Enti ed Associazioni che intendano farlo, potranno presentare osservazioni a norma di legge al provvedimento di cui sopra.

Tali osservazioni dovranno essere redatte in carta libera ed inviate al seguente indirizzo: “Al Signor Sindaco del Comune di Rimini – Direzione Affari generali - Settore Archivio – Piazza Cavour, n. 27 – 47900 Rimini”, riportando all’oggetto il seguente codice di riferimento:

1) “Pratica n. 011 / 22612”

2) “Pratica n. 011/ 22614”.

Si dispone che il presente avviso rimanga affisso all’Albo Pretorio del Comune dal 2/3/2011 al 2/5/2011*.

 (*) Termine prorogato di due giorni a norma dell’art. 2963 del Codice Civile.

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ultima modifica 2011-03-01T14:46:14+01:00

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