1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “ campagna di impianto mobile per trattamento rifiuti inerti non pericolosi” da svolgersi nel Comune di Rolo (RE) ad opera della Ditta Bellintani Anselmo da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a. la quantità massima di rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero deve essere non superiore a 2.550 tonnellate;
b. l’utilizzo del frantoio mobile dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione n 66203/07 del 06 settembre 2007 dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia;
c. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato;
d. le frazioni inerti ottenute dalla attività di recupero devono avere un eluato del test di cessione (allegato 3 del D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i.) conforme a quanto previsto dalla vigente normativa;
e. tutte le singole movimentazioni devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
f. devono essere rispettati i limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa vigente in materia nei pressi del recettore più vicino all’impianto in oggetto;
g. deve essere comunque comunicato dalla Ditta con almeno 15 giorni di anticipo al Comune l’inizio delle attività di macinazione;
h. devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti all’abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;
i. i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento;
j. tutti i materiali di risulta delle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, cavi) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati;
k. la Ditta dovrà comunicare eventuali variazioni relative al periodo previsto per le operazioni di trattamento;
l. tutta l’area deve essere dotata di adeguata recinzione atta ad impedire l’accesso agli estranei;
2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Bellintani Anselmo; alla Provincia di Reggio Emilia; al Comune di Rolo; all’ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia; all’AUSL di Reggio Emilia;
4) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.