1) di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, l’intervento di nuova costruzione di una tettoia in ampliamento di un fabbricato industriale previsto in comune di Novellara (RE), in Via Alessandrini 51-58, (Fg. n°50, Mapp. 60 Sub. 4), nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR;
2) Di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;
b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
3) di confermare la prescrizione impartita con Determina Dirigenziale n°.2140 del 20/03/2009 per la quale:
a) le bombole ossigeno acetilene, già ubicate nell’area di futura posa del manufatto, dovranno essere collocate in altra area e ad una distanza minima di m. 20 dalla più vicina rotaia;
4. di stabilire inoltre quanto segue:
entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Denuncia d’Inizio Attività, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata:
“E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art.49 e 60 del DPR 753/80”;
qualora l’opera in questione sia soggetta a Denuncia d’Inizio Attività (DIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
il richiedente dovrà dare comunicazione all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
All’Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola, è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
6. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna.