Testo

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) la struttura denominata Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia, Via Repubblica, 47, Parma, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:

a) Ambulatorio per le visite di:

- Cardiologia;

- Chirurgia generale;

- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);

- Medicina interna (Medicina generale);

- Neurologia;

- Oculistica;

- Ostetricia e ginecologia;

- Ortopedia e traumatologia, con prestazione terapeutica;

- Otorinolaringoiatria;

- Urologia;

- Dermatologia, con prestazioni terapeutiche;

- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Pneumologia;

e per altre attività mediche relative a discipline sopra elencate;

b) Attività di diagnostica per immagini>(limitatamente ad attivit&#224; ecografica);<p>

c) Presidio di medicina fisica e riabilitazione;

d) Punto prelievi;

Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA);

2) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4) l’accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale dalla data del presente provvedimento;

5) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-21T19:09:46+01:00

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