Testo

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” specificando che, ai sensi:

-   dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

-   dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

-   dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

-   dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

-   dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

-   dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

-   n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017 relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

-   n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

-   n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

-   n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;

-   n. 2114/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;

-   n. 1023/2023 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

Vista la propria determinazione n. 4202 del 7/03/2019 con cui è stato concesso il rinnovo dell’accreditamento alla struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Terme della Salvarola, sita in via Salvarola n. 137, Sassuolo (MO);

Considerato che l’accreditamento concesso al Poliambulatorio privato Terme della Salvarola di Sassuolo (MO) con propria determinazione n. 4202 del 7/03/2019 è stato prorogato nella sua validità, ai sensi del comma 3, art. 23, l.r. 22/2019;

Vista la propria determinazione n. 16014 del 18/09/2020 con cui è stato concesso, l’accreditamento di ulteriori attività ad ampliamento dell’accreditamento già concesso allo stesso Poliambulatorio con la propria determinazione n. 4202 del 7/03/2019;

Vista la domanda di rinnovo dell’accreditamento, pervenuta il 01/12/2023, presentata dal Legale rappresentante della Società Terme della Salvarola S.p.A., con sede legale in Sassuolo (MO), per la struttura di cui trattasi;

Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Territoriale, sulla documentazione presentata;

Dato atto che il Settore regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

Richiamato:

-   l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

-   dell’art. 23, comma 3, con cui si stabilisce che i provvedimenti di accreditamento adottati in attuazione della l.r. n. 34/1998 conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di concessione;

-   il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

-   il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-   la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

-   la DGR n. 380/2023 “Approvazione Piano Integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025” e s.m.;

-   la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Terme della Salvarola, sito in via Salvarola n. 137, Sassuolo (MO), già accreditato con proprio atto n. 4202 del 7/03/2019 e n. 16014 del 18/09/2020, il rinnovo dell’accreditamento istituzionale, con validità quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, per le seguenti articolazioni:

- Poliambulatorio per le seguenti attività (visite e prestazioni):

-   svolte in ambulatorio medico:

-  Allergologia;

-  Angiologia;

-  Cardiologia con attività di Ecocardiografia ed Elettrocardiografia dinamica e con esclusione di attività Elettrocardiografia da sforzo, TILT test e Cardiologia pediatrica;

-  Dermatologia;

-  Diabetologia;

-  Dietologia ed Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);

-  Geriatria;

-  Gastroenterologia;

-  Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);

-  Medicina interna;

-  Neurologia con Elettromiografia ed esclusione di Laboratori vari;

-  Oculistica;

-  Ortopedia e traumatologia;

-  Ostetricia e ginecologia con attività di Ecografia ostetrico ginecologica e con esclusione di attività di Colposcopia, Fisiopatologia Prenatale, Isteroscopia Diagnostica, Servizio monitor gravidanza fisiologica / rischio / termine;

-  Otorinolaringoiatria;

-  Pneumologia;

-  Reumatologia;

-  Urologia;

-   svolte in ambulatorio chirurgico:

-  Chirurgia generale;

-  Chirurgia plastica;

- Punto prelievi;

- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a ecografia;

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

2. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

3. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dall’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 380/2023 e s.m.;

4. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2024-04-18T15:13:02+02:00

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