Testo
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” specificando che, ai sensi:
- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017 relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
- n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;
- n. 2114/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1023/2023 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
Viste le proprie determinazioni:
- n. 3159 del 20/2/2019 con cui è stato concesso il rinnovo dell’accreditamento con variazioni e prescrizioni alle strutture sanitarie Poliambulatorio privato Fisio-Medical, sito in Via Radici in Piano n. 23, Sassuolo (MO) e al Poliambulatorio privato Fisio-Medical, sito in Via Pirandello n. 5, Formigine (MO);
- n. 5925 del 02/04/2019 di superamento prescrizioni e rettifica determinazione di accreditamento n. 3159/2019;
- n. 21956 del 04/12/2020 con cui è stata concessa la variazione dell’accreditamento per modifica sede erogativa delle prestazioni e variazione attività;
- n. 9030 del 14/05/2021 di conferma con variazioni dell'accreditamento già concesso con atto n. 21956/2020;
Considerato che:
- l’accreditamento concesso ai Poliambulatori privati Fisio-Medical di Sassuolo (MO) e Fisio-Medical di Formigine (MO) è stato prorogato nella sua validità di un ulteriore anno, ai sensi del comma 3, art. 23, l.r. 22/2019;
- con proprio atto n. 9030/2021 si è dato mandato all’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) di effettuare le attività di verifica di competenza, finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, mediante sopralluoghi presso le strutture interessate, successivamente alla verifica su base documentale già effettuata;
Vista la domanda di rinnovo e variazione dell’accreditamento per cessazione di parte delle attività, pervenuta il 17/11/2023, e successive integrazioni del 27/02/2024, comprensiva di comunicazione di variazione dell’assetto proprietario/societario (senza variazione del Codice Fiscale), presentata dal Legale rappresentante della Società Fisio-Medical S.r.l., con sede legale in Sassuolo (MO), per le strutture citate;
Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Territoriale, sulla documentazione presentata;
Vista, inoltre, la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della suddetta struttura, redatta dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) a seguito di visita di verifica del 27/01/2023, trasmessa con Prot. 19/01/2024.0051216.I;
Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica, applicati i requisiti disponibili vigenti, riconducibili alle attività richieste in accreditamento, è stata espressa una valutazione favorevole all’accreditamento con prescrizioni delle strutture di cui trattasi;
Dato atto che il Settore regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;
Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;
Richiamato:
- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
- dell’art. 23, comma 3, con cui si stabilisce che i provvedimenti di accreditamento adottati in attuazione della l.r. n. 34/1998 conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di concessione;
- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/8/2010, n. 136”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13/10/2017 e PG/2017/779385 del 21/12/2017;
- la DGR n.157 del 29/1/2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza territoriale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Fisio-Medical, sito in Via Radici in Piano n. 23, Sassuolo (MO), il rinnovo con variazioni e prescrizioni dell’accreditamento istituzionale, con validità quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, per le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
- Angiologia;
- Cardiologia, con Ecocardiografia e con esclusione di Elettrocardiografia da sforzo e dinamica, TILT Test, Cardiologia Pediatrica;
- Chirurgia vascolare;
- Dermatologia;
- Medicina fisica e riabilitazione (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Ortopedia e traumatologia;
- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a Ecografia;
- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
- Funzione di governo aziendale della formazione continua;
2. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Fisio-Medical, sito in Via Pirandello n. 5, Formigine (MO), il rinnovo con prescrizioni dell’accreditamento istituzionale, con validità quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, per: le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
- Angiologia;
- Cardiologia, con Ecocardiografia e con esclusione di Elettrocardiografia da sforzo e dinamica, Tilt Test, Cardiologia Pediatrica;
- Chirurgia vascolare;
- Dermatologia;
- Medicina fisica e riabilitazione (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Ortopedia e traumatologia;
- Reumatologia;
- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a Ecografia;
- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
- Funzione di governo aziendale della formazione continua;
3. di concedere l’accreditamento di cui ai punti 1. e 2. con le seguenti prescrizioni a cui le suddette strutture dovranno adempiere entro il tempo stabilito e i cui esiti saranno sottoposti ad una ulteriore valutazione dell’OTA:
- entro il 20/06/2024 dovranno essere trasmessi i seguenti documenti:
a. Riesame di Direzione di fine 2023;
b. Esiti degli audit eseguiti con evidenza delle eventuali azioni correttive/di miglioramento attivate;
c. Aggiornamento piano degli indicatori con rilevazione degli indicatori definiti per singola sede erogativa e chiara descrizione dell’indicatore;
d. Evidenza dei controlli semestrali ed annuali effettuati sull’impianto idrico per il rischio legionellosi, come previsto dal DVR della Struttura datato 25/01/2023;
e. Evidenza dell’effettuazione delle tarature dei termometri della piscina riabilitativa;
f. Evidenza della dotazione di un termometro per il frigo dove viene conservata l’adrenalina per il Poliambulatorio di Sassuolo;
g. Documento che descriva la modalità di raccolta del fabbisogno formativo per l’anno 2024 e relativo piano di formazione, comprensivo delle attività di retraining per il rinnovo dei certificati BLSD;
h. Solo nel caso di personale assunto successivamente a giugno 2023, evidenza dei percorsi di inserimento e relativa valutazione;
4. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;
5. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dall’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 157/2024;
6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.