Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 10, comma 1, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni regione è destinato, per una quota dal 20% al 30%, a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- il comma 4, secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l’altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8, secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura;

- il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- i commi da 13 a 16, che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare e la successiva istituzione;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamati in particolare, della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l’art. 5, il quale dispone:

- al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l’art. 10, il quale dispone, al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le Associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;

- l’art. 19, che attribuisce alla Regione le competenze in merito alle zone di protezione della fauna selvatica, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1, che le “Oasi di protezione” sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;

- al comma 2, che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4, che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria regionale, entro i limiti complessivi di superficie indicati ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art. 5 della Legge Regionale n. 8/1994 e quelli indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l’altro, anche le Zone di rifugio;

- al comma 7, che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l'assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate e la disciplina per l'accesso;

- al comma 7 bis, che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- al comma 9, che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente, mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;

- l’art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

- l’art. 25, che prevede che l'utilizzo a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è definito dalla Giunta regionale, sentito l’ISPRA;

- l’art. 51, che dispone che la Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Dato atto che, con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR ER 2018-2023;

Preso atto che, con deliberazione di Assemblea legislativa n. 149 del 21 dicembre 2023, è stata approvata la proposta di proroga del suddetto PFVR ER 2018-2023 fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino a conclusione della stagione venatoria 2025/2026, come da propria deliberazione n. 1866 del 30 ottobre 2023;

Richiamate le proprie deliberazioni con le quali, in attuazione del PFVR ER 2018-2023, si è provveduto ad istituire, sull’intero territorio della regione Emilia-Romagna, le zone di protezione ex artt. 19 e 25, nonché le aree soggette a limitazioni ex art. 51, Legge Regionale n. 8/1994, secondo il seguente schema:

Territorio di Parma

- n. 730 del 17 maggio 2021 “Istituzione delle zone di protezione della fauna selvatica del territorio di Parma (articolo 19, commi 1 e 2, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria")” e n. 1290 del 26 luglio 2023 “L.R. n. 8/1994, art. 51. Istituzione della zona oggetto di limitazioni denominata "Ghirardi" nel territorio di Parma”;

Territorio di Piacenza

- n. 856 del 29 maggio 2023 “Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8. istituzione di Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 19 in territorio di Piacenza, in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023”;

Territorio di Modena

- n. 696 del 4 maggio 2022 “Istituzione delle zone di protezione della fauna selvatica del territorio di Modena e rettifica dei confini della zona denominata ‘Valle del Mezzano’ in territorio di Ferrara (articolo 19, commi 1 e 2, e articolo 51 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”)”, modificata e integrata con deliberazione n. 2020 del 21 novembre 2022 “Ampliamento e nuova istituzione di Zone di ripopolamento e cattura nel territorio di Modena (ATC MO02) ai sensi dell’articolo 19, comma 2, L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023”;

Territorio di Reggio Emilia

- n. 906 del 6 giugno 2022 “Istituzione delle zone di protezione della fauna selvatica del territorio di Reggio Emilia articolo 19, commi 1 e 2 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna  selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”, modificata e integrata con deliberazione n. 278 del 28 febbraio 2023 ”Ampliamento e istituzione di zone di protezione nel territorio di Reggio Emilia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”, in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023” e la deliberazione n. 1833 del 2 novembre 2022 “L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”. Modifica dei confini della Zona di rifugio “Montefalcone” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1215/2022 e istituzione di una zona soggetta a limitazioni di cui all’art. 51 nel territorio di Reggio Emilia”;

Territorio di Bologna

- n. 905 del 20 luglio 2020 “Istituzione delle zone di protezione della fauna selvatica del territorio di Bologna (articolo 19, commi 1 e 2 della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria")”, modificata e integrata con deliberazione n. 2350 del 27 dicembre 2022 “Ampliamento, rettifica e istituzione di zone di protezione nel territorio di Bologna ai sensi dell'articolo 19, comma 2, L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", in attuazione del piano faunistico venatorio regionale 2018-2023”;

Territorio di Ferrara

- n. 1008 del 3 agosto 2020 “Istituzione delle zone di protezione della fauna selvatica del territorio di Ferrara (articolo 19, commi 1 e 2 della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e s.s.m.i., recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria")”, n. 1702 del 29 ottobre 2023 “L.R. 15 febbraio 1994, n. 8. Istituzione della Zona di ripopolamento e cattura di cui all'art. 19 denominata "Montimoraro" in territorio di Ferrara, in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023” e n. 1341 del 24 agosto 2021 “L.R. n. 8/1994. Istituzione di Zone di rifugio di cui all'art. 22 e di zone soggette alle limitazioni di cui all'art. 51” con la quale è stata istituita l’area soggetta a limitazioni “Valle del Mezzano”, modificata con deliberazione n. 696 del 4 maggio 2022 e integrata con deliberazione n. 1342 del 1 agosto 2022;

Territorio di Forlì-Cesena

- n. 385 del 24 aprile 2020 “Istituzione delle zone di protezione della fauna selvatica del territorio di Forlì-Cesena (articolo 19, commi 1 e 2 della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”)” con la quale sono state confermate, tra l’altro, le zone di protezione istituite dalla Provincia di Forlì-Cesena su demanio regionale, integrata con deliberazione n. 555 del 12 aprile 2023 “L.R. 15 febbraio 1994, n. 8. Ampliamento e istituzione di Zone di ripopolamento e cattura di cui all’art. 19 in territorio di Forlì-Cesena, in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023” e modificata con deliberazione n. 1141 del 3 luglio 2023 “Legge regionale n. 8/94, art. 25. Utilizzo faunistico venatorio del patrimonio demaniale forestale regionale nel territorio di Forlì-Cesena. Modifica delle deliberazioni della Giunta regionale n.1638/2010, n.1916/2011, n.385/2020”;

Territorio di Ravenna

- n. 341 del 14 aprile 2020 “Proposta di perimetrazione ai fini dell’istituzione di zone di protezione della fauna selvatica del territorio di Ravenna (articolo 19 della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria"), in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023” con la quale sono state confermate, tra l’altro, le zone di protezione istituite dalla Provincia di Ravenna su demanio regionale e n. 1366 del 12 ottobre 2020 “Istituzione delle zone di protezione della fauna selvatica del territorio di Ravenna (articolo 19, commi 1 e 2, della Legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria")”;

Territorio di Rimini

- n. 1335 del 29 luglio 2019 “Istituzione delle zone di protezione della fauna selvatica e oasi del territorio di Rimini (articolo 19 della Legge Regionale n. 8 del 15 febbraio 1994 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria")”, modificata con deliberazione n. 959 del 21 giugno 2021 “Modifica delle zone di protezione della fauna selvatica afferenti il territorio della provincia di Rimini (articolo 19 della Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive  modifiche e integrazioni)”;

Dato atto che, per le zone di protezione e le aree di limitazione ex artt. 19 e 51 della Legge Regionale n. 8/1994 di cui alle sopra richiamate deliberazioni, seppur con decorrenza dei rispettivi vincoli a partire dalle diverse date di approvazione, è stata prevista la medesima validità dell’originario Piano faunistico venatorio 2018-2023, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

Dato atto, altresì, che le zone di protezione ex art. 25 della Legge Regionale n. 8/1994 (zone istituite su terreni del demanio regionale):

- Oasi “Careste”, “Colorio”, “Monte Carpano-Monte Zuccherodante”, “Monte Collina”, “Monte Fumaiolo”, “Monte Marino”, “Montetiffi”, “Monte Tiravento”, “Quarto”, “Rio Cozzi” e “San Valentino” e Zone di ripopolamento e cattura “Monte delle Forche” confermate con deliberazione n. 385/2020, modificata e integrata con deliberazione n. 1141/2023, nel territorio di Forlì-Cesena;

- Oasi “Alto Senio 1”, “Alto Senio 2”, “Alto Senio 3” e “Sintria-Alto Lamone” confermate con la citata deliberazione n. 341/2020, nel territorio di Ravenna

hanno validità ed efficacia fino all’eventuale revisione dell’utilizzo faunistico-venatorio del patrimonio demaniale nel suo complesso e secondo le modalità previste dal PFVR ER 2018-2023 al punto “3.4.4 Utilizzo Faunistico-Venatorio del Patrimonio Forestale Regionale”;

Preso atto che, a seguito della proroga del PFVR ER 2018-2023 disposta con la sopra richiamata deliberazione di Assemblea legislativa n. 149/2023, sono pervenute le seguenti note, trattenute agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura con:

- prot. n. 0164071.I del 19 febbraio 2024, con la quale il Settore Agricoltura, caccia e pesca – Ambiti di Parma e Piacenza chiede la proroga delle zone di protezione istituite con proprie deliberazioni:

- n. 730/2021 per il territorio di Parma, rinviando per l’area di limitazione ex art. 51 denominata “Ghirardi” istituita con propria deliberazione n. 1290/2023 a specifica richiesta del competente Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane, Area biodiversità;

- n. 856/2023 per il territorio di Piacenza;

- prot. n. 0181532.I del 21 febbraio 2024, con la quale il Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane, Area biodiversità chiede la proroga dell’area di limitazione ex art. 51 denominata “Ghirardi” per un ulteriore biennio, salvo la sua decadenza all’atto di approvazione della modifica del perimetro dell’omonima Riserva, se anteriore e se i confini risultano coincidenti;

- prot. n. 0165748.I del 19 febbraio 2024, integrata e modificata con prot. n. 0253499.I dell’11 marzo 2024, con le quali il Settore Agricoltura, caccia e pesca – Ambiti di Modena e Reggio Emilia chiede la proroga delle zone di protezione istituite con proprie deliberazioni:

- n. 696/2022, modificata e integrata con deliberazione n. 2020/2022, per il territorio di Modena;

- n. 906/2022 modificata e integrata con deliberazione n. 278/2023 per il territorio di Reggio Emilia, ad esclusione della Zona di ripopolamento e cattura “Monte Alto”;

- n. 1833/2022, in relazione alla sola proroga dell’area di limitazione ex art. 51 denominata “Matildico”, nel territorio di Reggio Emilia;

- prot. n. 0181105.I del 21 febbraio 2024, rettificata con prot. n. 0272048.I del 13 marzo 2024, con le quali il Settore Agricoltura, caccia e pesca – Ambiti di Bologna e Ferrara chiede la proroga delle zone di protezione istituite con proprie deliberazioni:

- n. 905/2020, modificata, integrata e rettificata con deliberazione n. 2350/2022 per il territorio di Bologna;

- n. 1008/2020, integrata con delibera n. 1702/2023, per il territorio di Ferrara;

nonché la proroga delle aree soggette a limitazioni ex art. 51, Legge Regionale n. 8/1994, di cui alla deliberazione n. 1341/2021, modificata e integrata con deliberazioni n. 696/2022 e n. 1342/2022, per il territorio di Ferrara;

- prot. n. 0066552.I del 24 gennaio 2024, integrata e modificata con nota prot. n.0249020.E dell’8 marzo 2024, con le quali il Settore Agricoltura, caccia e pesca – Ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini chiede la proroga delle zone di protezione istituite con proprie deliberazioni:

- n. 385/2020, modificata e integrata con deliberazioni n. 555/2023 e n. 1141/2023 per il territorio di Forlì-Cesena;

- n. 1366/2020, ad esclusione delle Zone di ripopolamento e cattura denominate “Cocchi”, “Filetto”, “San Marco”, “Standiana”, “Trebeghino” e “Zeppa” per il territorio di Ravenna;

- n. 1335/2019, modificata con deliberazione n. 959/2021, ad esclusione delle Zone di ripopolamento e cattura denominate “Borgonuovo” e “Consorziale” per il territorio di Rimini;

fatti salvi gli ambiti protetti istituiti nell’ambito “Progetto Demanio” per l’utilizzo venatorio dei terreni demaniali;

Considerato che:

- con le richiamate zone di protezione ex artt. 19 e 25 e le aree di limitazione ex art. 51, Legge Regionale n. 8/1994, l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

- le stesse sono state istituite in attuazione del Piano Faunistico venatorio 2018-2023 e nel rispetto degli obiettivi fissati dallo stesso;

- la proroga del citato PFVR ER 2018-2023 fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e, comunque, fino al termine della stagione venatoria 2025-2026, permette di allinearle tra loro con medesima validità, tenuto conto anche del fatto che l’istituzione di alcune di esse risulta recente o recentissima, per cui si evidenzia l’opportunità di verificarne l’efficacia almeno fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;

- le zone di protezione su demanio regionale ai sensi dell’art. 25 della Legge Regionale n. 8/1994, istituite in deroga a quanto disciplinato dall’art. 19, hanno validità ed efficacia fino all’eventuale revisione dell’utilizzo faunistico-venatorio del patrimonio demaniale nel suo complesso e secondo le modalità previste dal PFVR ER 2018-2023 al punto “3.4.4 Utilizzo Faunistico-Venatorio del Patrimonio Forestale Regionale”;

Considerato, altresì, che in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 19, comma 4, della Legge Regionale n. 8/1994 ed in attuazione dei macro-obiettivi di pianificazione indicati dal PFVR ER 2018-2023, è necessario mantenere costante la percentuale di aree protette, al fine di garantire una distribuzione omogenea su scala regionale del territorio tutelato e che, pertanto, la percentuale minima prevista dalla legge nazionale deve essere rispettata in ogni Unità Territoriale Provinciale, così come definita dallo stesso PFVR ER 2018-2023;

Ritenuto, inoltre, anche alla luce della Legge Regionale n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati:

- di demandare ai Responsabili dei Settori Agricoltura, Caccia e Pesca, per i rispettivi Ambiti di competenza, l'attuazione delle attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della Legge Regionale n. 8/1994, nelle zone protette istituite con il presente provvedimento;

- di prevedere, in attuazione dei disposti di cui all'art. 19, comma 7 bis, della Legge Regionale n. 8/1994, che le Province interessate e la Città Metropolitana di Bologna assicurino, tramite il proprio personale, le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna prorogate con il presente provvedimento;

- di stabilire che tali zone verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Preso atto che il già menzionato art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994 non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione, mentre all’ultimo comma dispone che possa essere revocato al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla proroga delle zone di protezione ex art. 19 e delle aree di limitazione ex art.51 Legge Regionale n. 8/1994 istituite dalle proprie seguenti deliberazioni:

- n. 730/2021 e n. 1290/2023 per il territorio di Parma;

- n. 856/2023 per il territorio di Piacenza;

- n. 696/2022, modificata e integrata con deliberazione n. 2020/2022, per il territorio di Modena;

- n. 906/2022, modificata e integrata con deliberazione n. 278/2023, ad esclusione della Zona di ripopolamento e cattura “Monte Alto”, e n. 1833/2022, in relazione alla sola proroga dell’area di limitazione denominata “Matildico”, per il territorio di Reggio Emilia;

- n. 905/2020, modificata e integrata con deliberazione n. 2350/2022, per il territorio di Bologna;

- n. 1008/2020, integrata con delibera n. 1702/2023, e n. 1341/2021, modificata e integrata con deliberazioni n. 696/2022 e n. 1342/2022, per il territorio di Ferrara;

- n. 385/2020, modificata ed integrata con deliberazione n. 555/2023, ad esclusione delle zone di protezione istituite su demanio regionale che hanno efficacia sino a loro revisione, per il territorio di Forlì-Cesena;

- n. 1366/2020, ad esclusione delle Zone di ripopolamento e cattura denominate “Cocchi”, “Filetto”, “San Marco”, “Standiana”, “Trebeghino” e “Zeppa”, per il territorio di Ravenna;

- n. 1335/2019, modificata con deliberazione n. 959/2021, ad esclusione delle Zone di ripopolamento e cattura denominate “Borgonuovo” e “Consorziale”, per il territorio di Rimini;

Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire che la proroga del vincolo di protezione di Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura e Aree soggette a limitazione oggetto del presente atto, coerentemente con la proroga del PFVR 2018-2023, abbia validità fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione faunistico-venatoria regionale e, comunque, fino al termine della stagione venatoria 2025-2026, fermo restando che:

- per le già citate zone di protezione denominate “Monte Alto” in territorio di Reggio Emilia, “Cocchi”, “Filetto”, “San Marco”, “Standiana”, “Trebeghino” e “Zeppa” in territorio di Ravenna e “Borgonuovo” e “Consorziale” in territorio di Rimini, il vincolo ha validità fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

- l’Area di limitazione ex art. 51, Legge Regionale n. 8/1994, denominata “Ghirardi” in territorio di Parma, di cui alla propria deliberazione n. 1290/2023, decadrà all’atto di approvazione della modifica del perimetro dell’omonima riserva, se anteriore e se i confini risultano coincidenti;

Ritenuto, altresì, che per le citate zone di protezione istituite su demanio regionale ai sensi dell’art. 25, Legge Regionale n. 8/1994, denominate “Careste”, “Colorio”, “Monte Carpano-Monte Zuccherodante”, “Monte Collina”, “Monte Fumaiolo”, “Monte Marino”, “Montetiffi”, “Monte Tiravento”, “Quarto”, “Rio Cozzi”, “San Valentino” e “Monte delle Forche” nel territorio di Forlì-Cesena, nonché “Alto Senio 1”, “Alto Senio 2”, “Alto Senio 3” e “Sintria-Alto Lamone” nel territorio di Ravenna, il vincolo di protezione avrà invece validità ed efficacia fino a loro eventuale revisione;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione”;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”; 

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale.  Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;

- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera

1) di prorogare, fino alla scadenza del vigente “Piano Faunistico-venatorio regionale 2018-2013, le zone di protezione ex art. 19 e le aree di limitazione ex art. 51 Legge Regionale n. 8/1994 istituite dalle seguenti deliberazioni:

- n. 730/2021 per il territorio di Parma;

- n. 856/2023 per il territorio di Piacenza;

- n. 696/2022, modificata e integrata con deliberazione n. 2020/2022, per il territorio di Modena;

- n. 906/2022, modificata e integrata con deliberazione n. 278/2023, e n. 1833/2022, in relazione alla sola proroga dell’area di limitazione denominata “Matildico”, per il territorio di Reggio Emilia;

- n. 905/2020, modificata, integrata e rettificata con deliberazione n. 2350/2022, per il territorio di Bologna;

- n. 1008/2020, integrata con delibera n. 1702/2023, e n. 1341/2021, modificata e integrata con deliberazioni n. 696/2022 e n. 1342/2022, per il territorio di Ferrara;

- n. 385/2020, modificata con deliberazione n. 555/2023, per il territorio di Forlì-Cesena;

- n. 1366/2020 per il territorio di Ravenna;

- n. 1335/2019, modificata con deliberazione n 959/2021, per il territorio di Rimini;

2) di escludere dalla proroga di cui al precedente punto 1), in ragione delle valutazioni pervenute dai rispettivi Settori Agricoltura, caccia e pesca, la Zona di ripopolamento e cattura “Monte Alto” in territorio di Reggio Emilia, le Zone di ripopolamento e cattura denominate “Cocchi”, “Filetto” “San Marco”, “Standiana”, “Trebeghino” e “Zeppa” in territorio di Ravenna e le Zone di ripopolamento e cattura denominate “Borgonuovo” e “Consorziale” in territorio di Rimini, per le quali resta ferma la validità fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

3) di prorogare l’area di limitazione ex l’art. 51, Legge Regionale n. 8/1994, denominata “Ghirardi”, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1290/2023, fino alla scadenza del vigente “Piano Faunistico-venatorio regionale 2018-2013, fatta salva la decadenza di tale area all’approvazione della modifica del perimetro della Riserva omonima, se anteriore e se i confini risultano coincidenti;

4)  di stabilire altresì che, per le zone di protezione istituite su demanio regionale ex art. 25, Legge Regionale n. 8/1994, di cui alle proprie deliberazioni n. 385/2020 e n. 1141/2023 per il territorio di Forlì-Cesena e n. 341/2020 per il territorio di Ravenna, il vincolo di protezione avrà invece validità ed efficacia fino a loro eventuale revisione;

5)  di stabilire che i confini delle zone di protezione e dell’area di limitazione cui ai punti 1), 3) e 4) dovranno essere delimitati con tabelle, esenti da tasse, di colore giallo, recanti in carattere nero la specificazione dell’ambito di protezione, collocate secondo le modalità di cui all'art. 24 della Legge Regionale n. 8/1994;

6) di demandare ai Responsabili dei Settori Agricoltura, caccia e pesca l'attuazione di tutte le attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7 della Legge Regionale n. 8/1994, nelle zone protette istituite con il presente provvedimento;

7) di dare atto che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna selvatica, così come previsto all'art. 19, comma 7 bis, della Legge Regionale n. 8/1994, e sulle aree di limitazione ai sensi dell’art.40 Legge Regionale n. 13/2005 sono assicurate dalle Province territorialmente competenti e dalla Città Metropolitana di Bologna tramite il proprio personale;

8) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

9) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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ultima modifica 2024-04-22T08:15:39+01:00

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