n.113 del 07.05.2025 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), relativo al progetto "Opere di somma urgenza per la realizzazione di vasca di laminazione delle piene del canale Ausa Nuova per la protezione dell'abitato di Selbagnone" localizzato a Forlì-Cesena nel comune di Forlimpopoli e Bertinoro prov. (FC), proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Opere di somma urgenza per la realizzazione di vasca di laminazione delle piene del canale Ausa Nuova per la protezione dell’abitato di Selbagnone” proposto dal Consorzio della Bonifica della Romagna, per le valutazioni espresse in narrativa;
b) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e nelle successive integrazioni;
c) dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dal collaudo, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato;
d) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto, considerata la tipologia dell’opera pubblica, in 10 anni a partire della data di pubblicazione sul BURERT dell’esito del procedimento unico di approvazione del progetto. Decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
e) di trasmettere copia della presente determinazione: al proponente Consorzio di Bonifica della Romagna, al Comune di Bertinoro, al Comune di Forlimpopoli, alla ARPAE di Forlì-Cesena, all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
f) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
h) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.