n.113 del 07.05.2025 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), relativo al progetto "Opere di somma urgenza per il collegamento idraulico tra il bacino Canala e bacino via Cerba" in comune di Ravenna (RA) proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Opere di somma urgenza per il collegamento idraulico tra il bacino Canala e bacino via Cerba” localizzato nel Comune di Ravenna proposto dal Consorzio della Bonifica della Romagna, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1) nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale della Stazione Pineta San Vitale e Pialasse di Ravenna si chiede che la realizzazione del canale di progetto sia idonea a rendere tale nuova condotta un elemento con valore anche ecologico, oltre che idraulico; a tal fine si chiede che le sponde del canale, nei tratti dove non sarà necessario il presidio in pietrame (per via della presenza di manufatti), abbia sponde con pendenza naturale, idonee allo sviluppo di vegetazione erbacea autoctona, nonché per la risalita degli animali dall’acqua; di tale progettazione ed esecuzione dovrà esserne fornita adeguata documentazione progettuale e fotografica prima della messa in esercizio del canale;

2) si chiede di individuare in fregio al canale o in altra area limitrofa, un luogo dove mettere a dimora almeno n. 25 alberi appartenenti a specie arboree autoctone delle seguenti specie: Populus alba, Salix alba, Alnus glutinosa, Fraxinus oxycarpa, Quercus robur; di tale messa a dimora dovrà esserne fornita adeguata documentazione anche fotografica prima della messa in esercizio del canale;

3) per la realizzazione dello stesso canale, nella porzione orientale al confine con la pineta, sia mantenuta una distanza di almeno 10 metri dalla proiezione a terra delle chiome delle alberature della pineta medesima; di tale rispetto dovrà esserne fornita adeguata documentazione progettuale prima della messa in esercizio del canale;

b) di dare atto che la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a) spetta all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;

c) dovrà essere trasmessa all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po e alla regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dal collaudo, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la coerenza delle opere rispetto a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare, nelle successive integrazioni e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che contestualmente alla comunicazione di cui sopra, dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po e alla regione Emilia-Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione. L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto, considerata la tipologia dell’opera pubblica, in 10 anni a partire della data di pubblicazione sul BURERT dell’esito del procedimento unico di approvazione del progetto. Decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente, con le modalità e tempistiche previste dall’art. 19, comma 10 del Dlgs 152/06;

g) di trasmettere copia della presente determinazione: al proponente Consorzio di Bonifica della Romagna, al Comune di Ravenna, alla ARPAE di Ravenna e all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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