n.183 del 16.07.2025 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento della struttura sanitaria privata denominata "Hospice Pediatrico - Centro di riferimento specialistico regionale per l'erogazione di servizi specialistici di cure palliative pediatriche della fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seràgnoli", ubicata in Bologna (BO), via Rio Polo n. 3, della Fondazione Hospice Mariateresa Chiantore Seragnoli
IL DIRETTORE
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:
dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;
n. 2114/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;
n.919/2021 che ha istituito il Centro di Riferimento specialistico regionale per l’erogazione di servizi specialistici di CPP;
n.990/2024 che ha approvato, da ultimo gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie, i criteri di invio degli assistiti e le tariffe dell’Hospice pediatrico;
Viste:
- la domanda di accreditamento Prot. 18/03/2024.0287197.E , presentata dal Legale rappresentante della Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seràgnoli, con sede legale in BOLOGNA (BO), Via PUTTI 17, per la struttura sanitaria privata: “Hospice pediatrico - Centro di riferimento specialistico regionale per l'erogazione di servizi specialistici di cure palliative pediatriche” - Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seràgnoli” ubicata in Bologna (BO), Via Rio Polo n. 3;
Considerato che la richiesta di accreditamento per la funzione di Centro di riferimento specialistico Regionale per l'erogazione di servizi specialistici di cure palliative Pediatriche contenuta in domanda sopracitata non può essere accolta in quanto non rientra tra le tipologie oggetto ad accreditamento;
Vista la propria determinazione n. 5519 del 30/03/2021 con la quale è stato accreditata la struttura Poliambulatorio “Day Care di Cure Palliative Pediatriche”, ubicata in via Altura 3, Bologna;
Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Ospedaliera, sulla documentazione presentata;
Dato atto che il Settore regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;
Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;
Richiamato:
l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
l’art. 23, comma 4, della l.r. n. 22/2019, che stabilisce che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della legge si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998;
il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
la DGR n. 157 del 29/01/2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di concedere, per le risultanze istruttorie di cui in premessa, alla struttura sanitaria privata denominata “Hospice pediatrico - Centro di riferimento specialistico regionale per l'erogazione di servizi specialistici di cure palliative pediatriche della Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seràgnoli”, ubicata in Bologna (BO), Via Rio Polo n. 3, della Fondazione Hospice Mariateresa Chiantore Seragnoli con sede legale a Bologna, Via Putti n. 17, l’accreditamento istituzionale, con validità quinquennale e decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, per:
- Struttura residenziale di cure palliative pediatriche Hospice 9 posti letto;
- Poliambulatorio per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
Anestesia e rianimazione (Cod. 82)
Cure palliative (Cod. 99)
- Centro ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
e per la Funzione di governo aziendale della formazione continua;
2. che una volta trasferita l’attività attualmente svolta presso la struttura “Day Care di Cure Palliative Pediatriche”, ubicata in via Altura 3, la Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seràgnoli dovrà presentare domanda di rinuncia dell’accreditamento concesso con la propria determinazione n. 5519 del 30/03/2021;
3. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;
4. di disporre l’ulteriore pubblicazione prevista dall’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 157/2024;
5. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.