Testo
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:
- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 823/2020 e n. 72/2021, relativamente alle disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private connesse alla fase pandemica da Covid-19;
- n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
- n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;
- n. 1023/2023 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
Richiamata inoltre la determinazione del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta n. 27212/2023 con cui si conferisce l’incarico di Responsabile del Settore Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare;
Vista la propria determinazione n. 23575 del 20/12/2019 con cui è stato concesso l'accreditamento in via provvisoria alla struttura sanitaria privata denominata Laboratorio di analisi La Fontana, sita in via Pietro Perfetti n. 2/H, Piacenza, per:
- Laboratorio analisi per attività di Patologia clinica, Microbiologia, Citologia e Istologia, per prestazioni rese a strutture accreditate, come servizio complementare al processo assistenziale/diagnostico (service);
- Punto prelievi;
- Funzione di governo aziendale della formazione continua;
Considerato che:
- contestualmente è stato dato mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale, ora Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), di effettuare, entro diciotto mesi dalla data di adozione dell’atto, l’accertamento sul campo del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento;
- l’OTA non ha potuto pianificare nei tempi indicati la visita sul campo, che si è svolta, in ottemperanza ai termini indicati nelle disposizioni transitorie in materia di accreditamento, derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid 19, di cui alle DGR n. 823/2020 e n. 72/2021, al termine della fase pandemica, secondo una programmazione prestabilita;
Vista la relazione motivata, redatta dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) a seguito di visita di verifica del 20/09/2023 e trasmessa con nota Prot. 08/02/2024.0124955.I, per la conferma in istituzionale dell’accreditamento concesso in via provvisoria;
Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica riguardante le attività accreditate, applicati i requisiti disponibili vigenti, è stata espressa una valutazione favorevole alla conferma in istituzionale dell’accreditamento concesso;
Valutato quindi di poter procedere, alla luce della verifica effettuata, alla conferma in istituzionale dell’accreditamento concesso in via provvisoria alla struttura sanitaria privata denominata Laboratorio di analisi La Fontana, sita in via Pietro Perfetti n. 2/H, Piacenza, per le attività suindicate;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;
Richiamati:
- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 157 del 29/01/2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
1. di confermare alla struttura sanitaria privata denominata Laboratorio di analisi La Fontana, sita in via Pietro Perfetti n. 2/H, Piacenza, accreditata in via provvisoria con proprio atto n. 23575 del 20/12/2019, l’accreditamento in istituzionale per:
- Laboratorio analisi per attività di Patologia clinica, Microbiologia, Citologia e Istologia, per prestazioni rese a strutture accreditate, come servizio complementare al processo assistenziale/diagnostico (service);
- Punto prelievi;
- Funzione di governo aziendale della formazione continua;
dando atto che l’accreditamento già concesso avrà scadenza il 19/12/2024;
2. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta, ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;
3. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dall’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 157/2024;
4. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.