Testo
Si pubblica il testo modificato degli artt. 1, 32 e 34 dello Statuto del Comune di Cesena, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 11/07/2024.
Art. 1 – Comunità cesenate
1) Il Comune di Cesena, co capoluogo della Provincia di Forlì-Cesena, rappresenta la comunità cesenate, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2) Appartengono alla comunità cesenate coloro che risiedono sul territorio comunale o vi hanno dimora o vi svolgono abitualmente la propria attività lavorativa o di studio. Vi appartengono altresì i cesenati residenti all'estero.
Art. 32 - Composizione e nomina
1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori entro i limiti previsti dalla legge garantendo il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini.
2) Possono essere nominati assessori cittadini e cittadine in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal presente Statuto Comunale. Essi non possono far parte del Consiglio Comunale.
3) I componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco. Nell’attribuzione delle deleghe ai singoli assessori il Sindaco tenderà a garantire una coerenza delle stesse con la struttura organizzativa generale del Comune. Della composizione della Giunta il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
4) La revoca di singoli assessori è competenza del Sindaco, che è tenuto a darne comunicazione motivata al Consiglio.
5) Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate al Sindaco ed acquisite al protocollo dell’ente. Esse sono efficaci dal momento in cui il Sindaco ne prende atto con proprio provvedimento, che può essere anche contestuale a quello di nomina del sostituto.
6) Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica entro 90 giorni dalla cessazione e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.
7) Gli assessori sono obbligati alla dichiarazione di cui all’art.26 del presente Statuto.
Art. 34 - Attribuzioni
1) Il Sindaco rappresenta l'Ente ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione.
2) Le attribuzioni del Sindaco sono determinate dalla legge e dallo Statuto.
3) Il Sindaco:
a) cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Il Sindaco ha facoltà di sospendere specifici atti di singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
b) coordina l'attività degli organi di governo, di decentramento, di controllo del Comune ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi, comunque gestiti, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi e gli indirizzi fissati;
c) disciplina, secondo l’ordinamento degli uffici, i rapporti fra il Segretario Generale e il Direttore Generale, ove nominato, secondo i limiti e i criteri stabiliti dalla normativa vigente;
d) definisce i conflitti di competenza o di attribuzione tra organi di governo e organi di gestione;
e) dispone verifiche ed indagini amministrative sull’attività del Comune;
f ) collabora con i revisori dei conti per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni;
g ) indice i referendum e le elezioni di Consigli di Quartiere;
h) rappresenta in giudizio il Comune e compie gli atti conservativi dei beni e dei diritti del Comune;
i) autorizza l'uso dello stemma e del Gonfalone comunale;
l) adotta le ordinanze di cui all’art.50 - 54 del D.L.vo n.267/00, nonché quelle di cui all’art.18 della legge n.689/81, previa istruttoria del settore competente;
m) indice, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, la conferenza dei servizi fra enti quando le determinazioni da assumere riguardano la competenza degli organi di governo dell’Ente;
n) promuove accordi di programma informando il Consiglio in ordine agli Enti che si intendono coinvolgere, e all’intervento oggetto dell’accordo;
o) informa la Giunta ed il Consiglio sulle richieste di stipula di accordi di programma pervenuti al Comune e assume le determinazioni conseguenti;
4) Il Sindaco sceglie tra gli assessori il Vicesindaco, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
5) Il Sindaco può delegare funzioni proprie agli assessori. Può altresì delegare ai funzionari dirigenti il compimento di atti e attività che non abbiano contenuto politico. Lo stesso, inoltre, può delegare ad uno o più consiglieri comunali compiti non gestionali di collaborazione, circoscritti all’esame ed allo studio di determinate materie nonché alla cura di temi specifici, senza riconoscimento di alcun corrispettivo comunque denominato. L’esercizio della delega non può, in ogni caso, determinare l’assunzione di impegni a carico del bilancio comunale.
6) Il Sindaco conferisce gli incarichi di messo notificatore.
7) Procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società di capitale comunque partecipate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
8) Con le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia di organizzazione e personale attribuisce, conferma e revoca gli incarichi dirigenziali; attribuisce e definisce gli incarichi a tempo determinato di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, con trattamento economico anche differenziato rispetto al contratto di lavoro, previa deliberazione motivata della Giunta comunale.