Testo
Vista la legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 "Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia Romagna" e successive modificazioni;
Richiamata la propria deliberazione 1468 in data 05/09/2022 con la quale sono state approvate nuove direttive afferenti l’attuazione della sopra citata LR 17/2002, come da allegato, parte integrante e sostanziale, avente titolo: “L.R. 01.08.2002, n. 17 - CRITERI E MODALITA’ PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI”;
Richiamato in particolare il paragrafo 9 “Modalità e termini di rendicontazione e liquidazione delle spese” dei predetti Criteri, che prevede la liquidazione dei progetti strutturali in base a stato di avanzamento (SAL) e saldo finale, sulla base di fatture quietanzate;
Visto l’art. 135 “Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo”, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” che prevede quanto segue:
<1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.>;
Considerato che alcuni Comuni dei comprensori sciistici della Regione, di piccola dimensione, beneficiari di contributi regionali e/o statali soggetti alle disposizioni di cui alla DGR 1468 in data 05/09/2022 sopra citata, hanno ravvisato la difficoltà a far fronte al pagamento anticipato ai fornitori aggiudicatari delle gare d’appalto, con particolare riferimento ad interventi strutturali di importo di spesa significativi;
Ravvisata l’opportunità di consentire ai soggetti pubblici beneficiari di contributi regionali o statali per interventi strutturali riguardanti le stazioni invernali e il sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna in cui trovino applicazione i criteri della LR 17/2002, ovvero contributi concessi con altre linee di finanziamento finanziate o cofinanziate con contributi statali, compatibilmente con le disposizioni che regolano tali finanziamenti, di chiedere un’anticipazione del 30% del contributo. L’erogazione dell’anticipazione è consentita nei limiti dell’impegno di spesa assunto dalla Regione nella prima annualità, ovvero sulla base delle risorse effettivamente disponibili a bilancio, ed a presentazione di formale istanza di pagamento corredata dalla documentazione da cui si evince l’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante pari almeno all’importo richiesto, ovvero dalla determina di aggiudicazione dei lavori all'operatore economico individuato mediante le rispettive procedure di gara, ai sensi del Codice dei contratti pubblici vigente;
Ravvisata inoltre l’opportunità di consentire altresì ai soggetti di cui sopra la presentazione di ulteriori rendicontazioni di SAL in corso di annualità, nel caso di interventi strutturali di importo di spesa rilevante (superiore al milione di euro);
Ritenuto pertanto di modificare l’allegato “L.R. 01.08.2002, n. 17 - CRITERI E MODALITA’ PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI” alla DGR n. 1468/2022 integrando e sostituendo il paragrafo 9.1 come segue:
<9.1 TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO STRUTTURALI E NON STRUTTURALI
La rendicontazione e liquidazione degli interventi può avvenire in un’unica soluzione o per stati di avanzamento lavori e saldo finale sulla base del cronoprogramma di spesa con le seguenti modalità e scadenze:
a) In caso di impegno delle risorse tutto sull’annualità in cui si è perfezionata la concessione del contributo, l’intervento deve essere rendicontato entro il 28 febbraio dell’anno successivo, ovvero entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento ove prorogato, fatta salva la concessione di proroga motivata dei termini di rendicontazione. La liquidazione viene disposta in una unica soluzione in seguito a ricevimento ed istruttoria della rendicontazione.
b) in caso di intervento le cui risorse siano impegnate su più annualità, la rendicontazione della spesa avviene per stati di avanzamento lavori annuali più saldo finale sulla base del cronoprogramma di spesa. La liquidazione viene disposta in seguito a ricevimento ed istruttoria della rendicontazione dei SAL e del saldo.
La rendicontazione delle spese relative allo stato di avanzamento annuale deve essere trasmessa mediante posta elettronica certificata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui le attività e gli interventi realizzati e le relative spese sostenute si riferiscono, anche al fine di adeguare il cronoprogramma delle spese e dovrà consistere nella documentazione di cui alle successive lettere a), b), c) e d), del paragrafo 9.1.1. con riferimento agli interventi di investimento strutturale e del paragrafo 9.1.2. con riferimento agli interventi di investimento non strutturale.
Al fine dell’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare, entro 60 giorni dal termine di conclusione del progetto specificato al paragrafo 8.1 o al diverso termine previsto a seguito di concessione di proroga motivata allegando la documentazione di cui ai successivi paragrafi 9.1.1. e 9.1.2.
Qualora entro i termini di rendicontazione delle spese di cui ai paragrafi precedenti non sia disponibile la documentazione di alcune spese in quanto non ancora trasmessa dal fornitore, o di quietanza di una o più spese tale documentazione potrà essere prodotta entro i successivi 45 giorni.
In caso di interventi strutturali aventi come beneficiari soggetti pubblici, è facoltà dei predetti beneficiari chiedere un’anticipazione del 30% del contributo nei limiti dell’impegno di spesa assunto dalla Regione nella prima annualità, ovvero sulla base delle risorse effettivamente disponibili a bilancio, ed a presentazione di formale istanza di pagamento corredata dalla documentazione da cui si evince l’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante pari almeno all’importo richiesto, ovvero dalla determina di aggiudicazione dei lavori all'operatore economico individuato mediante le rispettive procedure di gara, ai sensi del Codice dei contratti pubblici vigente.
Per interventi strutturali aventi come beneficiari soggetti pubblici di importo di spesa superiore al milione di euro è altresì consentito la presentazione di ulteriori rendicontazioni di SAL in corso di annualità.>
Dato atto che il testo coordinato dei criteri “L.R. 01.08.2002, n. 17 - CRITERI E MODALITA’ PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI” risulta come da Allegato A) alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Precisato che le modifiche ai criteri, di cui al presente atto, trovano applicazione anche in caso di contributi già concessi a beneficiari pubblici, per interventi strutturali riguardanti le stazioni invernali e il sistema sciistico dell’Emilia-Romagna con altre linee di finanziamento, per i quali non siano già stati rendicontati SAL relativi ad avanzamento lavori e costituisce modifica-integrazione automatica delle convenzioni in essere con i medesimi beneficiari;
Precisato altresì che le disposizioni di cui al paragrafo precedente si applicano anche in caso di interventi strutturali di soggetti pubblici finanziati o cofinanziati con risorse statali compatibilmente con gli eventuali vincoli delle specifiche linee di finanziamento;
tutto ciò premesso,
Visti:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna;
- n. 325 del 07 marzo 2022 ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n. 1615 del 28 settembre 2022 ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni generali/Agenzie della Giunta regionale”;
- n. 2360 del 27 dicembre 2022 ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell’agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti”;
- n. 474 del 27 marzo 2023 avente ad oggetto” Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
- Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 5595 del 25 marzo 2022, concernente “Microorganizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
Vista, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 3697 del 23/02/2023 “Modifica della micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese. Attribuzione incarico di sostituzione e conferimento di incarichi dirigenziali”
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore regionale a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio;
per le motivazioni meglio esplicitate in premessa:
1) di modificare l’allegato “L.R. 01.08.2002, n. 17 - CRITERI E MODALITA’ PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI” alla DGR n. 1468/2022 integrando e sostituendo il paragrafo 9.1 come segue:
<9.1 TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO STRUTTURALI E NON STRUTTURALI
La rendicontazione e liquidazione degli interventi può avvenire in un’unica soluzione o per stati di avanzamento lavori e saldo finale sulla base del cronoprogramma di spesa con le seguenti modalità e scadenze:
a) In caso di impegno delle risorse tutto sull’annualità in cui si è perfezionata la concessione del contributo, l’intervento deve essere rendicontato entro il 28 febbraio dell’anno successivo, ovvero entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento ove prorogato, fatta salva la concessione di proroga motivata dei termini di rendicontazione. La liquidazione viene disposta in una unica soluzione in seguito a ricevimento ed istruttoria della rendicontazione.
b) in caso di intervento le cui risorse siano impegnate su più annualità, la rendicontazione della spesa avviene per stati di avanzamento lavori annuali più saldo finale sulla base del cronoprogramma di spesa. La liquidazione viene disposta in seguito a ricevimento ed istruttoria della rendicontazione dei SAL e del saldo.
La rendicontazione delle spese relative allo stato di avanzamento annuale deve essere trasmessa mediante posta elettronica certificata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui le attività e gli interventi realizzati e le relative spese sostenute si riferiscono, anche al fine di adeguare il cronoprogramma delle spese e dovrà consistere nella documentazione di cui alle successive lettere a), b), c) e d), del paragrafo 9.1.1. con riferimento agli interventi di investimento strutturale e del paragrafo 9.1.2. con riferimento agli interventi di investimento non strutturale.
Al fine dell’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare, entro 60 giorni dal termine di conclusione del progetto specificato al paragrafo 8.1 o al diverso termine previsto a seguito di concessione di proroga motivata allegando la documentazione di cui ai successivi paragrafi 9.1.1. e 9.1.2.
Qualora entro i termini di rendicontazione delle spese di cui ai paragrafi precedenti non sia disponibile la documentazione di alcune spese in quanto non ancora trasmessa dal fornitore, o di quietanza di una o più spese tale documentazione potrà essere prodotta entro i successivi 45 giorni.
In caso di interventi strutturali aventi come beneficiari soggetti pubblici, è facoltà dei predetti beneficiari chiedere un’anticipazione del 30% del contributo nei limiti dell’impegno di spesa assunto dalla Regione nella prima annualità, ovvero sulla base delle risorse effettivamente disponibili a bilancio, ed a presentazione di formale istanza di pagamento corredata dalla documentazione da cui si evince l’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante pari almeno all’importo richiesto, ovvero dalla determina di aggiudicazione dei lavori all'operatore economico individuato mediante le rispettive procedure di gara, ai sensi del Codice dei contratti pubblici vigente.
Per interventi strutturali aventi come beneficiari soggetti pubblici di importo di spesa superiore al milione di euro è altresì consentito la presentazione di ulteriori rendicontazioni di SAL in corso di annualità>
2) di dare atto che il testo coordinato dei criteri “L.R. 01.08.2002, n. 17 - CRITERI E MODALITA’ PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI” risulta come da Allegato A) alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3) di precisare che le modifiche ai criteri di cui al presente atto trovano applicazione anche ai contributi già concessi a beneficiari pubblici, per interventi strutturali riguardanti le stazioni invernali e il sistema sciistico dell’Emilia-Romagna con altre linee di finanziamento, per i quali non si siano presentate rendicontazioni afferenti a SAL relativi ai lavori in esito all’aggiudicazione degli stessi, costituendo modifica-integrazione automatica delle convezioni in essere con i soggetti beneficiari;
4) di precisare infine che le medesime disposizioni trovano attuazione anche nel caso di interventi strutturali di beneficiari pubblici ammessi a contributo con risorse statali, compatibilmente con le norme statali afferenti la specifica linea di finanziamento;
5) di disporre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii;
6) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.