Testo
Visti:
- il Testo Unico delle Leggi sulla Pesca approvato con Regio Decreto dell'8 ottobre 1931 n. 1604;
- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della Navigazione”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 “Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione”;
- il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, in particolare gli artt. 86 e 89 che conferiscono alle Regioni la gestione dei beni del Demanio idrico e l’art. 105, comma 2, lett. l), che conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
- la Legge regionale del 21 aprile 1999 n. 3: “Riforma del sistema regionale e locale”, in particolare gli artt. 78 e 79 che prevedono l’esercizio diretto da parte della Regione delle funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse, ivi comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi del comma 2 dell’art.1 del D. Lgs. n. 143 del 4 giugno 1997”, nonché l’art. 141 che ha stabilito i principi per l’esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21/02/2001;
- la Legge regionale del 31 maggio 2002 n. 9 e ss.mm.ii.: “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”;
- la Legge regionale del 14 aprile 2004 n. 7 e ss.mm.ii.: “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche integrazioni a leggi regionali”, contenente norme in materia di conservazione degli habitat naturali e semi-naturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la “Rete Natura 2000”, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997”;
- la Legge regionale del 7 novembre 2012 n. 11: “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”;
- la Legge regionale del 30 luglio 2015 n. 13:” Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;
Richiamati:
- la D.G.R. n. 1224 del 28 luglio 2008: “Recepimento D.M. n. 184/07: “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm. e D.M. del 17/10/07”;
- la D.G.R. n. 2285 del 27 dicembre 2021: "Modifiche ed integrazioni "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 31/05/2002, n. 9.";
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica n. 3077 del 22/02/2021: ”Classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi.”;
Visti inoltre:
- l’art. 8 del Regolamento n. 1639/1968, di esecuzione del Codice della Navigazione, che distingue le navi destinate alla pesca professionale, con particolare riferimento alla quinta categoria “Navi e galleggianti stabilmente destinati a servizi di impianti da pesca”;
- l’art. 2 e 5 del D.M. 29 settembre 1995 del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Ministeriale n. 19105 del 22 settembre 2017, Allegato 1, che consente la commercializzazione del granchio blu, sotto la denominazione di “Granchio Nuotatore” (Callinectes spp.);
Richiamata l’Autorizzazione demaniale marittima n. 425 del 27 luglio 2023: “Autorizzazione demaniale marittima n. 425 del R.R.A.D.M.P.A. E-R per consentire alle imprese ittiche titolari di concessione demaniale marittima o affidamento ex art. 45-bis Cod. Nav., nell'ambito della Sacca di Goro, la cattura, il prelievo, il trasporto a terra e la commercializzazione del “Granchio blu” (Callinectes Sapidus) all'interno degli impianti di molluschicoltura attraverso l'utilizzo degli attrezzi "nasse/cestelli e reti da posta fissa" sulle imbarcazioni iscritte in V categoria” avente scadenza 31 luglio 2024;
Considerato che:
- l’emergenza ambientale determinata dalla proliferazione del “Granchio blu” (Callinectes Sapidus) permane e che tale specie continua a riprodursi in maniera rapida e incontrollata, impattando pesantemente sull’intero habitat marino e costiero e sulle attività economiche;
- è necessario continuare a mettere in atto tutte le misure al fine di contrastare la proliferazione del “Granchio blu” (Callinectes Sapidus) in modo da preservare gli equilibri dell’ecosistema della Sacca di Goro e salvaguardare ali allevamenti di vongola;
- è necessario garantire la migliore tutela possibile agli acquacoltori e la salvaguardia della biodiversità e, al contempo, consentire l’utilizzo commerciale della specie “Callinectes Sapidus”;
Richiamati i pareri, i Nulla osta e Valutazione di incidenza ambientale resi dagli enti competenti, preliminarmente al rilascio dell’Autorizzazione demaniale marittima n.425/2023:
- il Nulla osta e parere positivo, stante l’esito positivo della Valutazione d’Incidenza, rilasciato dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità – Reparto per la Biodiversità di Punta Marina (assunto al prot. n. 27/07/2023.0760863.E), con le seguenti prescrizioni:
- è vietata la reimmissione in acqua di esemplari di granchio blu di qualsiasi taglia e stadio di sviluppo;
- è obbligatoria la reimmissione in acqua di ogni esemplare di qualsiasi specie non oggetto di concessione di qualsiasi taglia e stadio di sviluppo;
- vengano recuperati e smaltiti in modo idoneo tutti i rifiuti rinvenuti;
- è vietata qualsiasi occupazione delle aree emerse limitrofe allo Scanno anche per brevi periodi;
- restano a carico delle società concessionarie eventuali responsabilità, sia civili che penali, per danni causati a terzi, direttamente o indirettamente, in conseguenza della presente autorizzazione;
- il Nulla osta e Valutazione di incidenza ambientale rilasciati dal Parco del Delta del Po - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, con provvedimento n. 2023/00205 del 25/07/2023 pervenuto in data 26/07/2023 ed assunto al prot. n. 26/07/2023.0758565.E, che riporta le prescrizioni di seguito riportate:
- le attività si svolgano esclusivamente all’interno di aree in concessione per la molluschicoltura;
- le modalità operative siano quelle indicate nella Relazione Tecnica Illustrativa presentata e sopra riepilogate;
- eventuali esemplari appartenenti a specie ittiche, crostacei o molluschi autoctoni e/o non oggetto della concessione, dovrà essere immediatamente rilasciato nell’ambiente;
- si vieta la re-immisione in acqua degli esemplari di granchio blu pescati siano essi vivi o morti, sia la fine di evitare il ripopolamento della Sacca, sia al fine di evitare problematiche legate alla diffusione di agenti patogeni con conseguente rischio di infezioni;
Tenuto conto di quanto stabilito dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura PEMAC 3 con nota prot. uscita n.0374706 del 18/07/2023, (pervenuta in data 19 luglio 2023 assunta al prot. gen. n. 19/07/2023.0719838.E) e di seguito richiamato:
· “preso atto che nelle acque in concessione dell’intera costa emiliana e, in particolare, nella Sacca di Goro ove è situata la maggior parte degli impianti di molluschicoltura, si è sviluppato in modo massiccio la specie “granchio blu”;
· tenuto conto che l’anomalo sviluppo di tale specie, a causa della predazione dei molluschi, sta provocando elevati danni alla produzione di vongole con conseguente danno economico per le imprese concessionarie degli spazi acquei e i marittimi che lavorano negli impianti;
· considerato che la Regione, per far fronte a tale particolare grave emergenza, provvederà a concedere alle imprese titolari di concessioni demaniali ed alle imprese affidatarie di spazi all’interno delle concessioni nella Sacca di Goro, in aggiunta all’autorizzazione alla raccolta di molluschi, la possibilità di catturare e prelevare esemplari di “granchio blu”, nonché di trasportare e commercializzare tale specie, a titolo di ristoro per l’attività di pesca;
· considerato che ai fini della cattura del “granchio blu” all’interno degli allevamenti in concessione è necessario utilizzare le “unità asservite ad impianto”, che non sono autorizzate all’uso di attrezzi da pesca, fatta eccezione per quelli necessari per la raccolta dei molluschi;
· considerato che negli impianti operano anche unità da pesca che hanno la doppia categoria (IV e V) e che queste sono già autorizzate all’uso di attrezzi per la pesca di altre specie ittiche;
· ritenuto che tale particolare fenomeno che riveste una importanza a livello ambientale, sanitario, sociale, oltre a provocare danni alla produzione di molluschi, determina danni economici agli operatori interessati,
questa Direzione generale, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di licenze di pesca e, in particolare, dall’art. 2 e 5 del DM 29 settembre 1995, al fine di far fronte in modo massivo alla grave situazione nella Sacca di Goro, autorizza, in via del tutto eccezionale, la pesca del “granchio blu” all’interno degli impianti di molluschicoltura attraverso l’utilizzo degli attrezzi “nasse/cestelli e reti da posta fissa” sulle imbarcazioni iscritte in V categoria.
Nello specifico:
· le unità che hanno l’abilitazione sia alla V che ad altra categoria di pesca, e che hanno in licenza i due predetti attrezzi, possono utilizzare gli stessi negli impianti;
· le unità che hanno esclusivamente l’abilitazione alla V categoria possono utilizzare i due predetti attrezzi attraverso una preventiva comunicazione all’ufficio marittimo, anche cumulativa da parte delle imprese concessionarie.
I due attrezzi da pesca devono essere utilizzati esclusivamente per la cattura del “granchio blu”. Specie ittiche diverse dal “granchio blu”, ove catturate, devono essere rigettate in mare e non possono in alcun caso essere sbarcate. A tale scopo le Autorità marittime locali, che leggono per conoscenza, devono attivare una specifica attività di vigilanza.
Al fine di acquisire informazioni sulla portata del fenomeno, per tutte le imbarcazioni è necessario che le imprese titolari delle concessioni (per impianti di acquacoltura) compilino quotidianamente una dichiarazione che indichi la quantità di prodotto sbarcato da trasmettere, a cadenza settimanale, all’Ufficio marittimo ove insiste l’impianto.
La Capitaneria di porto di Ravenna provvederà, mensilmente, all’inoltro alla Direzione generale dei dati raccolti, oltre ad una relazione sullo stato del fenomeno emergenziale e sulla sua evoluzione.”;
Ritenuto, alla luce di quanto sin qui argomentato, al fine di far fronte al perdurare della grave situazione nella Sacca di Goro, in via del tutto eccezionale, di prorogare l’Autorizzazione demaniale marittima n.425/2023, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di licenze di pesca e, in particolare, dall’art. 2 e 5 del D.M. 29 settembre 1995, per consentire a tutti i soggetti titolari di concessione demaniale marittima o affidamento ex art. 45-bis Cod. Nav., nell’ambito della Sacca di Goro, la cattura, il prelievo, il trasporto a terra e la commercializzazione del “granchio blu” (Callinectes sapidus) all’interno degli impianti di molluschicoltura attraverso l’utilizzo degli attrezzi “nasse/cestelli e reti da posta fissa” sulle imbarcazioni iscritte in V categoria;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023, recante “Approvazione piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2360 del 27 dicembre 2022, recante “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti”;
- n. 2317 del 22 dicembre 2023, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023, recante “Modifica degli assetti organizzativi della giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi.”;
Vista la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 recante "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";
Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 19319 del 12 ottobre 2022 ad oggetto “Nomina dei responsabili del procedimento in carico al Settore attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca ai sensi dell’artt. 5 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 5 del D.Lgs. n.165/2001 e dell’art. 11 e ss. della L.R. n. 32/1990”;
Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il presente provvedimento contiene esclusivamente dati personali comuni la cui diffusione è prevista dall’art. 11 co.5 del Regolamento regionale n. 2 del 31 ottobre 2007 e ss.mm.ii.;
Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di prorogare la scadenza dell’Autorizzazione demaniale marittima n. 425/2023 fino al 31/07/2025 tenuto conto del perdurare della eccezionale proliferazione del “granchio blu” (Callinectes sapidus) e che tale proroga è giustificata dal grave danno ambientale ed economico provocato dalla presenza di tale specie alloctona;
2. di dare atto che la proroga della scadenza dell’Autorizzazione demaniale marittima è stabilita, mantenendo inalterato quanto già stabilito e regolamento nell’Autorizzazione n.425/2023;
3. la proroga viene rilasciata in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di licenze di pesca e, in particolare, dall’art. 2 e 5 del D.M. 29 settembre 1995, per consentire alle imprese ittiche titolari di concessione demaniale marittima o affidamento ex art. 45-bis Cod. Nav., nell’ambito della Sacca di Goro, la cattura, il prelievo, il trasporto a terra e la commercializzazione del “granchio blu” all’interno degli impianti di molluschicoltura attraverso l’utilizzo degli attrezzi “nasse/cestelli e reti da posta fissa” sulle imbarcazioni iscritte in V categoria;
4. in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di pesca, licenze di pesca e categorie di navi da pesca, oltre che alle disposizioni presenti nel Codice della Navigazione, nel relativo Regolamento di attuazione, si autorizza, all’interno delle concessioni demaniali marittime rilasciate in Sacca di Goro, l’utilizzo degli attrezzi “nasse/cestelli e reti da posta fissa” sulle imbarcazioni iscritte in V categoria al fine di procedere alla cattura dei granchi blu (Callinectes sapidus);
5. è consentita la commercializzazione del granchio blu, sotto la denominazione di “Granchio Nuotatore” (Callinectes spp.) come da Decreto Ministeriale n.19105 del 22 settembre 2017, allegato 1;
6. l’autorizzazione demaniale n.425/2023 e la proroga in oggetto è valida all’interno delle Licenze di concessione situate nella Sacca di Goro, rappresentate nella planimetria, di cui allegato 1), parte sostanziale ed integrante del presente atto;
7. di stabilire, nello specifico, che:
· le unità che hanno l’abilitazione sia alla V che ad altra categoria di pesca, e che hanno in licenza i due predetti attrezzi, possono utilizzare gli stessi negli impianti di molluschicoltura per Ruditapes philippinarum nella Sacca di Goro;
· le unità che hanno esclusivamente l’abilitazione alla V categoria possono utilizzare i due predetti attrezzi attraverso una preventiva comunicazione all’ufficio marittimo, anche cumulativa da parte delle imprese concessionarie;
· i due attrezzi da pesca devono essere utilizzati esclusivamente per la cattura del “granchio blu”. Specie ittiche diverse dal “granchio blu”, ove catturate, devono essere rigettate in mare e non possono in alcun caso essere sbarcate;
· i quantitativi di “granchio blu” prelevati, che non dovessero essere alloccati sul mercato o in altri usi, siano smaltiti negli appositi punti di raccolta all’uopo predisposti, essendo vietata, in modo assoluto, la re-immersione in mare del prodotto prelevato;
· il prelievo del granchio blu all’interno delle aree in concessione deve avvenire a cura dei soli soci-addetti dell’impresa concessionaria o affidataria dell’area, non essendo consentito l’ingresso di terzi senza apposita autorizzazione demaniale;
· nelle aree in concessione possano devono essere utilizzate le sole imbarcazioni asservite all’impianto stesso, non essendo consentito l’ingresso di altri mezzi senza apposita autorizzazione demaniale;
· le operazioni di prelievo devono essere eseguite solo nelle ore diurne, con condizioni meteo marine favorevoli e nel rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza della navigazione;
· le imbarcazioni non devono in nessun modo arrecare intralcio alla navigazione e al traffico marittimo nei canali navigabili e ogni altro canale utilizzato per la navigazione interna della Sacca di Goro;
8. di prevedere, al fine di acquisire informazioni sulla portata del fenomeno, che:
· le imprese le imprese titolari delle concessioni (per impianti di acquacoltura) e/o titolari di affidamento ex art.45 bis C.N. dovranno compilare quotidianamente una dichiarazione che indichi la quantità di prodotto sbarcato da trasmettere, a cadenza settimanale, all’Ufficio marittimo territorialmente competente e al Settore attività faunistico-venatorie pesca e acquacoltura;
· la Capitaneria di porto di Ravenna provvederà, mensilmente, all’inoltro Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura – PEMAC III e al Settore attività faunistico-venatorie pesca e acquacoltura dei dati raccolti, oltre ad una relazione sullo stato del fenomeno emergenziale e sulla sua evoluzione;
9. di adottare il presente atto, unicamente ai soli fini demaniali marittimi, non esimendo i soggetti autorizzati dal possesso di altri titoli, autorizzazioni, nulla osta che siano eventualmente richiesti in applicazione di altre leggi o regolamenti;
10. di rilasciare, la presente autorizzazione, al rispetto di quanto stabilito:
a) dalle disposizioni relative all'uso dei beni del Demanio Marittimo e da ogni altra norma o disposizione unitaria europea, statale, regionale o locale, che sia prevista per l’esercizio dell’attività da svolgersi nell’area in concessione;
b) dalla disciplina doganale e di pubblica sicurezza;
c) dalla normativa di cui al R.D. n.327 del 30.3.1942 “Codice della Navigazione” e dal D.P.R. n.328 del 15.2.1952 “Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima);
d) di quanto stabilito nel Nulla osta e parere rilasciato dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità – Reparto per la Biodiversità di Punta Marina; nel Nulla osta e Valutazione di incidenza ambientale rilasciati dal Parco del Delta del Po - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità e nella nota del Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - PEMAC 3 con nota prot. uscita n.0374706 del 18/07/2023;
11. di dare atto che la Regione Emilia-Romagna, resta sollevata per qualsiasi molestia, danno, azione o condanna che potessero derivare, da parte di chiunque e per qualunque motivo, in attuazione delle operazioni realizzate dalle imprese autorizzate che restano, direttamente e solidalmente responsabili per i relativi risarcimenti, anche per qualunque molestia, lesione o danno possano essere arrecati ai diritti dei terzi nell'esercizio delle attività sull'area oggetto della presente Autorizzazione;
12. di trasmettere il presente atto alla competente Capitaneria di Porto per gli opportuni e necessari provvedimenti e ai Comuni interessati;
13. di stabilire che il presente atto dovrà essere esibito a ogni richiesta del personale addetto al rilascio e alla vigilanza sul Demanio marittimo e di ogni altra Autorità che ne abbia titolo;
14. di prevedere la trascrizione della presente Autorizzazione Demaniale Marittima, al numero progressivo 439 del Registro Regionale delle Autorizzazioni sul Demanio Marittimo per le attività di Pesca e Acquacoltura dell’Emilia-Romagna (R.R.A.D.M.P.A. E-R);
15. di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
16. di disporre, infine, la pubblicazione integrale della presente autorizzazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura, caccia e pesca.