Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010, “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”, approvata in attuazione dell’art. 12, comma 10, del DLgs n. 387 del 2003 e del paragrafo 1.2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
Premesso che la deliberazione assembleare n. 28 del 2010 con l’Allegato I ha stabilito:
- i criteri generali di localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica, di seguito denominati “impianti fotovoltaici”, che trovano applicazione per le istanze formalmente avviate dal 6 dicembre 2010, data di approvazione del medesimo atto;
- che, ai fini dell’individuazione delle aree e dei siti disciplinati dallo stesso atto regionale, si deve fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai piani settoriali, adottati e approvati, nonché agli atti amministrativi e agli atti degli organi di controllo (di seguito denominati leggi, piani e atti), i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi;
- che la Regione, al solo scopo di fornire uno strumento conoscitivo agli operatori, anche ai sensi del paragrafo 6.1 delle Linee guida nazionali, provveda alla rappresentazione cartografica delle aree non idonee all’istallazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A dell’Allegato alla deliberazione assembleare n. 28 del 2010) e di quelle considerate idonee all’istallazione degli stessi (lettera B della medesima deliberazione), attraverso appositi elaborati meramente ricognitivi delle medesime aree;
Considerato:
- che tale rappresentazione cartografica può costituire soltanto una indicazione di massima delle reali perimetrazioni di dette aree, atteso che le stesse sono individuate da una molteplicità di strumenti di pianificazione e di atti amministrativi tra loro eterogenei, emanati da differenti Enti territoriali e organi settoriali;
- che per provvedere alla suddetta rappresentazione cartografica occorre muovere dalla individuazione delle leggi, piani e atti principali cui fanno riferimento le lettere A) e B) dell’Allegato I alla citata deliberazione assembleare n. 28 del 2010, distinguendo le diverse tematiche affrontate;
- che, ai fini della individuazione delle aree e dei siti disciplinati dalla stessa deliberazione assembleare n. 28 del 2010, hanno valore legale unicamente le individuazioni e le perimetrazioni effettuate dalle leggi, dai piani e dagli atti cui si fa riferimento;
Dato atto, per quanto riguarda le aree definite dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), di cui alle lettere A1.0), A1.1), A1.2), A1.3), A1.4), A1.5), A1.6) e B1), B2) e B3), dell’Allegato I alla deliberazione assembleare n. 28 del 2010:
- che l’art. 40-bis, comma 4, della L. R. 24 marzo 2000, n. 20, così come integrata dalla L. R. 30 novembre 2009, n. 23, stabilisce che la tutela del paesaggio è garantita dal sistema degli strumenti di pianificazione paesaggistica, costituito dal PTPR, nonché dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dai Piani Strutturali Comunali (PSC) che abbiano dato attuazione al piano regionale;
- che, ai sensi dell’art. 7 delle NTA del PTPR e del previgente art. 24 della L. R. 20 del 2000, e s.m.i., i PTCP hanno provveduto a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del piano regionale, e, pertanto, costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l’unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l’attività amministrativa;
- che, ai sensi dell’art. 8 delle NTA del PTPR, gli strumenti di pianificazione comunale hanno provveduto, anche attraverso specifiche varianti, a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni dello stesso PTPR, nonché gli ulteriori contenuti e disposizioni dei PTCP, oltre ad aver rettificato, ove necessario e senza che questo abbia costituito variante, le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi stabilite dagli stessi PTCP, al fine di portarle a coincidere con le suddivisioni reali rilevabili sul terreno ovvero sugli elaborati cartografici in scala maggiore;
Ritenuto, quindi, che ai fini della ricognizione delle aree richiamate dalle lettere A1.0), A1.1), A1.2), A1.3), A1.4), A1.5), A1.6) e B1), B2) e B3), dell’Allegato I alla deliberazione assembleare n. 28 del 2010, sia necessario:
- individuare le NTA dei PTCP che hanno dato attuazione al PTPR, elaborando, a tal fine, la Tabella di conversione di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, predisposta congiuntamente alle Amministrazioni provinciali;
- riportare nella rappresentazione cartografica, di cui alla presente deliberazione, le corrispondenti elaborazioni cartografiche delle relative norme dei PTCP, acquisite formalmente dalle Amministrazioni provinciali;
- rinviare alle eventuali specificazioni e rettifiche cartografiche stabilite dai Comuni attraverso i PSC, ovvero i Piani Regolatori Generali (PRG) per i Comuni dotati degli strumenti di pianificazione redatti ai sensi della L.R. n. 47 del 1978;
Dato atto, per quanto riguarda i vincoli paesaggistici richiamati alla lettera A1.7) dell’Allegato I alla deliberazione assembleare n. 28 del 2010:
- che ai sensi dell’art 136 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e delle previgenti leggi statali in materia di tutela del paesaggio, le aree e gli immobili rientranti nelle categorie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), dell’articolo stesso possono essere assoggettati a vincolo paesaggistico qualora venga riscontrato il loro interesse pubblico;
- che in attuazione di tale normativa statale, sono stati emanati provvedimenti amministrativi specifici, da parte di organi statali e regionali, in base ai quali sono stati assoggettati a vincolo paesaggistico aree e immobili in quanto riconosciuti di notevole interesse pubblico dal punto di vista paesaggistico;
Ritenuto, quindi, che ai fini della ricognizione delle aree di cui alla lettera A1.7) dell’Allegato I alla deliberazione assembleare n. 28 del 2010, si debba fare riferimento ai vincoli paesaggistici che insistono sul territorio della Regione Emilia-Romagna, elencati nell’Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento;
Dato atto, per quanto riguarda le aree agricole nelle quali sono in essere coltivazioni certificate come agricole biologiche, a denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica protetta (IGP), a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e a indicazione geografica tipica (IGT), di cui alla lettera B4) dell’Allegato I alla deliberazione assembleare n. 28 del 2010:
- che il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, stabilisce il sistema di controllo ed individua il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e le Regioni e Province Autonome, come autorità competenti per il riconoscimento degli operatori biologici;
- che l’art. 56 della legge 24 marzo 1998, n. 128, sostituito dall’art. 14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, ha istituito il sistema di controllo sui prodotti aventi Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), Indicazione geografica protetta (I.G.P.) o Attestazione di Specificità (S.T.G.), e ha individuato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome come Autorità competenti per il sistema di controllo;
- che il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, stabilisce, tra l’altro il sistema di adesione e di controllo;
- che in attuazione di tale normativa, sono stati emanati i provvedimenti specifici per la definizione dell’adesione degli operatori attraverso l’individuazione catastale delle aree agricole da assoggettare ai diversi disciplinari;
Ritenuto, quindi, che per l’individuazione delle aree agricole sopracitate e degli operatori che hanno aderito ai diversi disciplinari soprarichiamati, di cui alla lettera B4) dell’Allegato I alla deliberazione assembleare n. 28 del 2010, si debba fare riferimento alle seguenti strutture in possesso dei dati e delle informazioni relative:
- Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, Regione Emilia-Romagna, e-mail agrapa@regione.emilia-romagna.it;
- Servizio Sviluppo produzioni vegetali, Regione Emilia-Romagna, e-mail agrispv@regione.emilia-romagna.it;
- Organismi autorizzati al controllo delle DOP, delle IGP, delle DOC e DOCG, delle IGT, dell’agricoltura biologica, elencati anche nel sito http://www.ermesagricoltura.it;
Dato atto, per quanto riguarda le aree naturali protette nazionali, interregionali e regionali istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6, - richiamate dalle lettere A2), A3), e B5) e B6) -, le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) – richiamate dalle lettere A4), A5) e B5) -, le aree umide incluse nelle citate Zone di Protezione Speciale - richiamate dalla lettera A5) - e le aree percorse dal fuoco- richiamate dalla lettera A1.8):
- che ai sensi dell’art. 24 della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6, il Piano territoriale del Parco costituisce lo strumento generale che regola l’assetto del territorio e che, in coerenza con la legge istituiva del Parco, precisa, mediante azzonamenti e norme, le destinazioni d’uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti;
- che l’art. 29 della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6, introduce norme particolari per la pianificazione del Parco del Delta del Po;
- che ai sensi dell’art. 42 della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6, le Riserve naturali regionali sono istituite dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale la quale definisce le relative perimetrazioni e zonizzazioni;
- che ai sensi dell’art. 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, la Regione individua i siti in cui si trovano tipi di habitat da tutelare quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e ne dà comunicazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell’elenco delle proposte di SIC per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Rete Natura 2000»;
- che lo stesso DPR n. 357 del 1997 stabilisce che le perimetrazioni dei siti si intendono vigenti dalla data di approvazione della proposta da parte della Regione, fatte salve le eventuali modifiche apportate dalla Commissione Europea;
- che ai sensi dell’art. 1 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, la Regione in attuazione della direttiva 79/409/CEE, provvede ad istituire le Zone di Protezione Speciale (ZPS); le cui perimetrazioni si intendono vigenti, ai sensi dell’art. 3 del DM del 17 ottobre 2007, dalla data di trasmissione della proposta alla Commissione Europea fatte salve le eventuali modifiche apportate dalla Commissione stessa;
- che con la deliberazione di Giunta regionale n. 512 del 2009 è stato aggiornato l’elenco e la perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione;
- che con la deliberazione di Giunta regionale n. 145 del 2010 è stato integrato l’elenco e la perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione di cui sopra;
- che con la deliberazione di Giunta regionale n. 1224 del 2008 (allegato 2) è stato approvato l’elenco delle ZPS classificate “acque lentiche e zone costiere”;
- che per aree umide incluse nelle citate ZPS si intendono gli ambiti che corrispondono alla definizione di “zona umida” di cui all’art. 1.1 della Convenzione di Ramsar (Iran, 2/2/1971): «distese di paludi, di torbiere o di acque naturali o artificiali, permanenti o temporanee, dove l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità a marea bassa non superi i 6 metri»;
- che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, la Regione approva periodicamente il proprio Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e individua, con apposito provvedimento, le modalità di archiviazione e pubblicazione del catasto regionale delle aree percorse dal fuoco, come previsto dal Capitolo 7 della deliberazione della Giunta regionale 1084/10;
Ritenuto, quindi:
- che per l’individuazione delle aree dei Parchi nazionali, interregionali e regionali, richiamate dalle lettere A2), A3), e B5) e B6) dell’Allegato I alla deliberazione assembleare n. 28 del 2010, si debba fare riferimento all’elencazione degli atti istitutivi e dei piani riportati all’Allegato 3, parte integrante del presente provvedimento;
- che per l’individuazione delle aree relative alle Riserve Naturali, richiamate dalla lettera A3) dell’Allegato I alla deliberazione assembleare n. 28 del 2010, si debba fare riferimento all’elencazione degli atti istitutivi riportati all’Allegato 4, parte integrante del presente provvedimento;
- che per l’individuazione delle aree facenti parte della Rete Natura 2000, richiamate dalle lettere A4), A5) e B5), si debba fare riferimento alle citate deliberazioni di Giunta regionale n. 512 del 2009 e n. 145 del 2010;
- che per l’individuazione delle aree percorse dal fuoco, richiamate dalla lettera A1.8), si debba fare riferimento alle cartografie archiviate e pubblicate annualmente nel sito web della Regione www.ermesambiente.it/foreste, come previsto dalla citata deliberazione della Giunta regionale 1084/10;
Dato atto che, per quanto riguarda le aree agricole, richiamate in particolare dalla lettera B7) dell’Allegato I alla deliberazione assembleare n. 28 del 2010, esse corrispondono al territorio rurale così come definito dall’art. A-16 dell’Allegato alla L.R. n. 20 del 2000, quale l’insieme del territorio non urbanizzato che si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche finalizzate a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili;
Ritenuto, quindi che, per l’individuazione delle suddette aree agricole, di cui alla lettera B7) dell’Allegato I alla deliberazione assembleare n. 28 del 2010, si debba fare riferimento alle perimetrazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica, e in particolare nei PSC, vigenti o adottati, ovvero nei PRG vigenti, per i Comuni dotati degli strumenti di pianificazione redatti ai sensi della L. R. n. 47 del 1978;
Dato atto, infine, che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1734 del 2004 e n. 1813 del 2009 sono stati individuati i Comuni montani della Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell’art. 1, comma 5, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 2, “Legge per la montagna”;
Ritenuto, quindi, che, per l’individuazione delle aree agricole rientranti nel territorio dei comuni montani, di cui alla lettera B7) dell’Allegato I alla deliberazione assembleare n. 28 del 2010, si debba fare riferimento alle medesime deliberazioni di Giunta regionale n. 1734 del 2004 e n. 1813 del 2009;
Richiamato che la deliberazione assembleare n. 28 del 2010, per i Comuni aggregati alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 117, demanda ad una apposita deliberazione della Giunta regionale la individuazione anche cartografica delle aree e dei siti per l’installazione di impianti fotovoltaici;
Valutata, pertanto, la necessità:
- di approvare gli allegati, parte integrante del presente provvedimento, che individuano le principali leggi, piani e atti con cui sono stati approvate le rappresentazioni cartografiche delle aree e dei siti cui fanno riferimento le lettere A) e B) dell’Allegato I alla deliberazione assembleare n. 28 del 2010, e che sono qui di seguito elencati:
Allegato 1 - Tabella comparativa delle NTA del PTPR con le NTA dei PTCP;
Allegato 2 - Elenco dei Beni paesaggistici;
Allegato 3 - Elenco Parchi Nazionali, Interregionali e Regionali;
Allegato 4 - Elenco delle Riserve Statali e Regionali;
- di approvare, a fini meramente ricognitivi, inserita su supporto informatico allegato al presente provvedimento, la rappresentazione cartografica delle aree e dei siti disciplinati dalla deliberazione assembleare n. 28 del 2010, denominata “Carta unica dei criteri generali localizzativi degli impianti fotovoltaici”, così come desumibile:
- dalle leggi, dai piani e dagli atti individuati dagli Allegati 1, 2, 3 e 4 al presente provvedimento;
- dai dati relativi alle aree facenti parte della Rete Natura 2000 individuate dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 512 del 2009 e n. 145 del 2010;
- dalle tipologie ambientali di cui all’allegato 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 1224 del 2008;
- dalle aree umide incluse nelle ZPS classificate “acque lentiche e zone costiere” corrispondenti alla definizione di “zona umida” di cui all’art. 1.1 della Convenzione di Ramsar (Iran, 2/2/1971);
- dai dati relativi alle superfici percorse dal fuoco pubblicati sul sito web regionale www.ermesambiente.it/foreste in attuazione della citata deliberazione di Giunta regionale n. 1084 del 2010;
- di pubblicare gli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente deliberazione e la “Carta unica dei criteri generali localizzativi degli impianti fotovoltaici” sul sito web della Regione, ai fini della loro piena conoscibilità;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e alla Riqualificazione urbana, dell’Assessore alle Attività produttive. Piano energetico e Sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata, dell’Assessore alla Programmazione territoriale. Reti di infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, Logistica e Trasporti e dell’Assessore all’Agricoltura;
A voti unanimi e palesi
delibera:
- di approvare gli allegati, parte integrante del presente provvedimento, che individuano le principali leggi, piani e atti con cui sono stati approvate le rappresentazioni cartografiche delle aree e dei siti cui fanno riferimento le lettere A) e B) dell’Allegato I alla deliberazione assembleare n. 28 del 2010, e che sono qui di seguito elencati:
Allegato 1 - Tabella comparativa delle NTA del PTPR con le NTA dei PTCP;
Allegato 2 - Elenco dei Beni paesaggistici;
Allegato 3 - Elenco Parchi Nazionali, Interregionali e Regionali;
Allegato 4 - Elenco delle Riserve Statali e Regionali;
- di approvare, a fini meramente ricognitivi, inserita su supporto informatico allegato al presente provvedimento, la rappresentazione cartografica delle aree e dei siti disciplinati dalla deliberazione assembleare n. 28 del 2010, denominata “Carta unica dei criteri generali localizzativi degli impianti fotovoltaici”, così come desumibile:
- dalle leggi, dai piani e dagli atti individuati dagli Allegati 1, 2, 3 e 4 al presente provvedimento;
- dai dati relativi alle aree facenti parte della Rete Natura 2000 individuate dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 512 del 2009 e n. 145 del 2010;
- dalle tipologie ambientali di cui all’Allegato 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 1224 del 2008;
- dalle aree umide incluse nelle ZPS classificate “acque lentiche e zone costiere” corrispondenti alla definizione di “zona umida” di cui all’art. 1.1 della Convenzione di Ramsar (Iran, 2/2/1971);
- dai dati relativi alle superfici percorse dal fuoco pubblicati sul sito web regionale www.ermesambiente.it/foreste in attuazione della citata deliberazione di Giunta regionale n. 1084 del 2010;
- di pubblicare gli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente deliberazione e la “Carta unica dei criteri generali localizzativi degli impianti fotovoltaici” sul sito web della Regione, ai fini della loro piena conoscibilità;
- di dare atto che l’individuazione delle aree agricole nelle quali sono in essere coltivazioni certificate quali agricoltura biologica, DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT, è attuata attraverso i riferimenti catastali disponibili presso i seguenti organi:
- Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, Regione Emilia-Romagna, e-mail agrapa@regione.emilia-romagna.it;
- Servizio Sviluppo produzioni vegetali, Regione Emilia-Romagna, e-mail agrispv@regione.emilia-romagna.it;
- Organismi autorizzati al controllo delle DOP, delle IGP, delle DOC e DOCG, delle IGT, dell’agricoltura biologica, elencati anche nel sito http://www.ermesagricoltura.it;
- di dare atto che la perimetrazione delle aree agricole è desumibile dalla cartografia degli strumenti urbanistici comunali (PSC, vigenti o adottati, o PRG vigenti, per i Comuni dotati degli strumenti di pianificazione redatti ai sensi della L. R. n. 47 del 1978);
- di dare mandato al Direttore generale competente di provvedere, con apposita determinazione, ad aggiornare gli elenchi di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 e le relative riproduzioni cartografiche e a pubblicare gli stessi sul sito web regionale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.