Testo

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la pratica del gioco d’azzardo nelle sue diverse forme e tipologie realizza una movimentazione di capitali tale da collocare (indicativamente) la cd. “industria del gioco d’azzardo” alla quinta posizione in Italia dopo Fiat, Telecom, Enel e Ifim per introiti economici;

in particolare, se si analizza la spesa pro-capite, l’Italia ha il primato mondiale con oltre 500 euro a persona investiti in tali attività ludiche;

il gioco d’azzardo, in Italia, coinvolge maggiormente le fasce più deboli della popolazione. Secondo i dati Eurispes, i maggiori investitori sono coloro che hanno un reddito inferiore: giocano il 47% degli indigenti, il 56% degli appartenenti al ceto medio-basso, il 66% dei disoccupati;

in Regioni quali Sicilia, Campania, Sardegna e Abruzzo, le famiglie investono nel gioco d’azzardo il 6,5% del proprio reddito;

secondo uno studio del Sole 24 Ore datato marzo 2011, sono tre le realtà particolarmente allarmanti nella nostra Regione: Rimini, al terzo posto in Italia per spesa pro-capite con 1.490 euro, Reggio Emilia al nono posto con 1.276 euro e infine Modena, al tredicesimo posto con 1.224 euro;

il gioco d’azzardo spesso assurge al rango di vera e propria patologia, rappresentando un disturbo del comportamento che - secondo gli studiosi - ha una grande attinenza con la tossicodipendenza, tanto da rientrare nell’area delle cosiddette “ dipendenze senza sostanze”. Il giocatore patologico, infatti, mostra una crescente dipendenza nei confronti del gioco d’azzardo, aumentando la frequenza delle giocate, il tempo passato a giocare, la somma spesa nel tentativo di recuperare le perdite, investendo più delle proprie possibilità economiche e trascurando i normali impegni della vita per dedicarsi al gioco;

segnatamente, in Italia sono 700.000 gli individui vittime del cd. “gioco d’azzardo patologico”. In Emilia-Romagna questa piaga sociale interessa la cifra record di 61.567 giocatori complessivi su un totale di 3,7 milioni di giocatori (dati rilevati dall’inchiesta dell’Associazione Bandiera Gialla di Bologna nel Dicembre 2010).

Evidenziato che

l’esercizio, la gestione, l’agevolazione e la partecipazione a giochi d’azzardo integrano condotte penalmente rilevanti, configurando reati contravvenzionali previsti e puniti ai sensi degli artt. 718 - 723 c.p.;

i rilevanti introiti economici prodotti dalla gestione e dall’esercizio di giochi d’azzardo rappresentano, pertanto, capitali di illecita provenienza in quanto derivanti da un’attività di per se stessa criminosa;

l’esercizio di giochi d’azzardo è gestito - principalmente - da associazioni criminali e di stampo mafioso che, tra l’altro, reinvestono i capitali percepiti per finanziare ulteriori attività criminogene;

alla pratica criminosa del gioco d’azzardo sono collegate, altresì, una serie di altre fattispecie penalmente rilevanti, dalla ricettazione al riciclaggio, dai reati associativi all’usura, dal racket alla truffa. E solo per segnalare i reati più gravi.

Evidenziato, altresì, che

il cd. “gioco d’azzardo patologico” non è riconosciuto dallo Stato italiano come dipendenza, ciò nonostante sia previsto come tale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) fin dagli anni ottanta, proprio in considerazione della gravità della patologia;

in Italia la dipendenza da gioco d’azzardo non è inclusa nei livelli essenziali di assistenza e non vi è la possibilità di poter accedere a strutture pubbliche per curare questo tipo di patologia. Gli unici percorsi di recupero sono sostenuti quasi esclusivamente dal privato sociale, come quelli organizzati dall’Associazione Giocatori Anonimi (Ga), dal Centro Papa Giovanni XXIII e dalla Cooperativa Lag Vignola.

Visti

gli artt. 718 - 723 c.p., che prevedono e puniscono come reato contravvenzionale l’esercizio, la gestione, l’agevolazione e la partecipazione a giochi d’azzardo;

il R.D. 18 giugno 1931 n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”;

la L.R. 4 dicembre 2003, n. 24, recante “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”;

l’art. 32, comma 1, Cost., ai sensi del quale “La Repubblicatutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” e l’art. 6 dello Statuto regionale, secondo cui la Regione opera per la “tutela della salute e sicurezza sociale”;

la L.R. 12 marzo 2003, n. 2, recante “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

 Impegna la Giunta regionale

con l’obiettivo di realizzare un sistema integrato di sicurezza e promuovere l’ordinata e civile convivenza, a valorizzare ed incrementare le azioni della polizia amministrativa locale volte a prevenire e contrastare l’esercizio e l’insediamento nel territorio regionale del fenomeno criminoso del gioco d’azzardo e dei reati ad esso collegati;

al fine di perseguire tali finalità, a promuovere la stipulazione di intese e accordi tra la polizia amministrativa locale e gli altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo e all’attuazione di politiche per la sicurezza nel territorio regionale;

anche avvalendosi della fondazione “Scuola interregionale di Polizia locale” di cui al capo III bis della legge regionale n. 24 del 2003, a promuovere la formazione specialistica degli operatori di polizia locale, anche in maniera sinergica con gli altri operatori pubblici di cui al precedente alinea;

a stipulare intese ed accordi con gli altri enti pubblici al fine di elaborare strategie comuni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminogeni in esame;

a promuovere ed attuare interventi di assistenza socio-sanitaria a favore dei soggetti colpiti dalla sindrome di “gioco d’azzardo patologico”, anche valorizzando l’attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale operanti nel settore de quo.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 28 giugno 2011

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ultima modifica 2011-07-19T12:56:53+01:00

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