n.174 del 02.07.2025 periodico (Parte Seconda)
L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione di contributi per danni da fauna alle attività agricole e di itticoltura
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare, l’articolo 26, comma 1;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";
Visto in particolare l'articolo 17 della citata Legge Regionale n. 8/1994 che prevede:
- ai commi 1 e 2, che la Regione concede contributi, con oneri a carico del proprio bilancio, per gli interventi di prevenzione e per l’indennizzo dei danni arrecati da:
- specie protette in tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale;
- specie cacciabili di cui all’articolo 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all’articolo 19 della citata Legge Regionale n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;
- specie cacciabili di cui all’articolo 18 della legge statale, per le quali il prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico-venatoria del territorio;
- sconosciuti nel corso dell’attività venatoria negli istituti di cui al precedente secondo alinea;
- al comma 3, fra l’altro, che l’entità dei contributi è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti;
Richiamata, altresì, la Legge Regionale n. 27/2000 "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina ed in particolare l’articolo 26 che prevede:
- al comma 1, che la Regione, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico indennizzi gli imprenditori agricoli per perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio;
- al comma 2, che la misura del contributo e le modalità di erogazione siano definite nel medesimo atto di cui all’articolo 17 della citata Legge Regionale n. 8/1994 ferma restando l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale;
Richiamati, inoltre:
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli articoli 107 e 108 del Capo I, sezione 2 relativo agli aiuti concessi dagli Stati;
- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (2023/C 107/01);
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (come modificato, da ultimo, dal Regolamento n. 2024/3118 del 10 dicembre 2024) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di euro 50.000,00, quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre anni;
- il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 (come modificato, da ultimo, dal Regolamento n. 2023/2391 del 4 ottobre 2023) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che disciplina tali aiuti esclusivamente in favore delle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura nel limite di euro 40.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari;
Viste le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 364 del 12 marzo 2018 avente ad oggetto “L.R. 8/1994 e L.R. n.27/2000 – Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per i sistemi di prevenzione”, come modificata dalle successive deliberazioni n. 592 del 15 aprile 2019 e n. 1733 del 23 novembre 2020, con la quale sono stati approvati i criteri per l’erogazione di contributi per danni da fauna selvatica alle attività agricole e per sistemi di prevenzione, applicabili, da ultimo, fino al 30 novembre 2024;
- n. 1817 del 23 ottobre 2023 “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000. Modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica – sostituzione della delibera di Giunta regionale n. 134/2019”;
- n. 2226 del 25 novembre 2024 “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Deliberazione n. 364/2018 e successive modifiche e aggiornamenti. Disposizioni transitorie” con la quale si è stabilito, in considerazione della scadenza del regime di aiuto al 30 novembre 2024 e in attesa di acquisizione della decisione della Commissione Europea sui nuovi criteri, di consentire la presentazione delle domande di contributi per prevenzione e danni da fauna selvatica e da canidi secondo la disciplina di cui alla citata deliberazione n. 364/2018, subordinando la concessione degli aiuti all’approvazione dei nuovi criteri a seguito della decisione della Commissione Europea e delle prescrizioni disposte dall’organo comunitario;
Dato atto che:
- in ragione della scadenza del regime di aiuto e del nuovo quadro comunitario di riferimento, si è provveduto, ripercorrendo l’impostazione della disciplina del precedente regime, a definire nuovi criteri unitari relativamente agli aiuti per interventi di prevenzione e per danni da fauna alle attività agricole e di itticoltura, con riferimento sia alla Legge Regionale n. 8/1994 sia alla Legge Regionale n. 27/2000;
- detti nuovi criteri sono stati notificati alla Commissione Europea attraverso l’applicazione web SANI2 (sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato) che ha riscontrato con decisione SA.117187 (2024/N) del 18 febbraio 2025, approvando il regime notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Richiamata la propria deliberazione GPG/2025/867 approvata in data odierna avente ad oggetto “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per sistemi di prevenzione e per danni da fauna alle attività agricole e di itticoltura” con la quale sono stati approvati i nuovi criteri che potranno essere applicati fino al 31 dicembre 2029;
Visto in particolare il paragrafo 3.1 “Domanda di contributo per danni da fauna e obblighi dell’imprenditore agricolo” dei sopracitati “Criteri” che demanda ad un apposito atto la disciplina delle modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi per danni da fauna stabilendo, tra l’altro, che tutte le istanze di contributo debbano essere presentate alla Regione su apposito applicativo;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare nuove modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di ammissibilità, concessione ed erogazione dei contributi per danni da fauna alle attività agricole e di itticoltura ai sensi della Legge Regionale n. 8/1994 e della Legge Regionale n. 27/2000, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente atto, ed approvare il modulo di rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della Regione Emilia-Romagna di cui all’Allegato 2 anch’esso parte integrante del presente provvedimento;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la propria deliberazione n. 110 del 27 gennaio 2025 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’articolo 37, comma 4;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023, recante “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;
- n. 2378 del 23 dicembre 2024 “Esercizio provvisorio. Proroga di termini organizzativi”;
- n. 608 del 22 aprile 2025 “Proroga incarichi di direzione generale e di agenzia in attesa della conclusione del processo di costituzione dell'elenco dei candidati idonei per ricoprire incarichi e riorganizzazione”;
Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017, ora sostituita dalla citata deliberazione n. 2376/2024;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto altresì dei pareri allegati;
Su proposta degli Assessori all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE Alessio Mammi e alle Politiche per la salute Massimo Fabi;
A voti unanimi e palesi,
1. di approvare, in attuazione dei “Criteri per la concessione di contributi per sistemi di prevenzione e per danni da fauna alle attività agricole e di itticoltura” di cui alla propria deliberazione GPG/2025/867 approvata in data odierna, le modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di ammissibilità, concessione ed erogazione dei contributi per danni da fauna alle attività agricole e di itticoltura ai sensi della Legge Regionale n. 8/1994 e della Legge Regionale n. 27/2000, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente atto;
2. di approvare inoltre il modulo di rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della Regione Emilia-Romagna di cui all’Allegato 2, anch’esso parte integrante del presente atto;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
4. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.