1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Ampliamento dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta da Cilsea Soc. Coop. a Fossoli di Carpi” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a) possono essere sottoposti ad operazioni di recupero R5 ed R13 le seguenti tipologie e quantitativi di rifiuti, con riferimento alla classificazione di cui all’Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.: