Testo

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 7 giugno 2010 lo Statuto comunale è stato integrato dall’articolo che segue:

Art. 53 bis Servizio idrico integrato

Il Comune riconosce il diritto universale all’acqua potabile come bene pubblico e per garantire l’accesso individuale e collettivo a questa risorsa:

- qualifica il servizio idrico integrato come servizio pubblico privo di rilevanza economica

- mantiene la proprietà delle infrastrutture e delle reti del servizio idrico integrato, che sono pubbliche ed inalienabili.

- dispone affinchè la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro

- assicura ad ogni cittadino, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, la disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero di acqua potabile.

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ultima modifica 2010-07-05T15:55:33+02:00

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