Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 26 in base al quale, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito a cura delle Regioni un fondo destinato alla prevenzione e all’indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato con apposite disposizioni;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40 che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla sopra citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994 poi disposta con Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”;

Visto l'art. 17 della Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificata con la predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante disposizioni relative ai “Danni alle attività agricole” che al comma 2 prevede che la Regione possa concedere, tra l’altro, contributi per interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica limitatamente alle specie e nei territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della citata Legge Regionale n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;

- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell’intero territorio agro-silvo-pastorale;

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo 1, sez. 2 relativo agli aiuti concessi dagli Stati;

- gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) ed in particolare il punto 1.1.1.1 “Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria”, punto (143) lett.(e) e (144) lett.(g) relativi, tra l’altro, agli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da specie protette;

- gli attuali Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2023-2027 (2022/C 485/01) ed in particolare il  punto 1.1.1.1 “Aiuti agli investimenti immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria”, punto (152) lett.(d) e (153) lett.(g) relativi, tra l’altro, agli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da specie protette nonché il punto (162) che prevede che per gli investimenti previsti al punto 152 lettera d), l’intensità dell’aiuto può essere aumentata al massimo fino al 100%;

Richiamati altresì:

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, ed in particolare:

- l’art. 3, comma 2 che stabilisce il limite di euro 20.000,00, quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali in relazione a specifiche previsioni dettate dallo Stato membro;

- l’art. 3, comma 3 bis che attribuisce agli Stati membri la facoltà di innalzare il predetto limite fino ad euro 25.000,00 a determinate condizioni;

- il D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali che, tra l’altro, definisce in euro 25.000,00 l’importo massimo cumulativo per gli aiuti de minimis concedibili ad una medesima impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi fiscali;

- il Regolamento (UE) n. 717/2014 e successive modifiche relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore della pesca e acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 – Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione”, così come modificata dalla deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019 con la quale sono state recepite le sopracitate modifiche agli “Orientamenti per gli aiuti di Stato in agricoltura” nonché al Reg. (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche;

Atteso che i suddetti criteri erano stati oggetto di specifica notifica alla Commissione Europea che con Decisione SA 48094 (2017/N) del 27 novembre 2017 li aveva ritenuti conformi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, così come conforme ha ritenuto la relativa modifica esprimendo parere favorevole con Decisione SA.53390 del 18 marzo 2019;

Dato atto, pertanto, che i contributi per interventi di prevenzione ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 8/1994, possono essere riconosciuti come di seguito indicato:

- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica protetta, si applicano le condizioni e i criteri definiti nella citata deliberazione n. 364/2018, così come modificata con deliberazione n. 592/2019;

- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica non protetta ai sensi delle disposizioni internazionali e nazionali e da specie cacciabili di cui all’art. 18 della Legge statale per le quali il prelievo venatorio sia vietato temporaneamente, vengono erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche;

- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni causati da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici vengono erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 717/2014 e successive modifiche;

Richiamati:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

- la Legge Regionale 22 dicembre 2023, n. 18 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)”;

- la Legge Regionale 22 dicembre 2023, n. 19 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026”;

- la propria deliberazione n. 2291/2023, avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026”;

Rilevato che i predetti criteri stabiliscono inoltre che la Regione, nei limiti della disponibilità del bilancio, provvede annualmente alla predisposizione di apposito bando che definisce i criteri e le procedure per l’attuazione dell’intervento contributivo di che trattasi;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto all’approvazione di uno specifico bando per l’erogazione di aiuti per l’acquisto di presidi di prevenzione a protezione delle produzioni vegetali e degli allevamenti zootecnici ivi compresi gli allevamenti ittici, nella formulazione di cui all’Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione”;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie Deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;

- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera

1. di approvare uno specifico bando per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dall'art. 17 della Legge regionale n. 8/1994 per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di destinare agli interventi oggetto del bando di cui al presente atto risorse pari ad euro 300.000,00 stanziate sul capitolo U78073 “Contributi in capitale a altre imprese per interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art. 17 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)” del bilancio finanziario gestionale regionale 2024-2026 – anno di previsione 2025;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione contemplati dal comma 1, dell’art. 26, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni regionali di attuazione;

4. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura, caccia e pesca.

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ultima modifica 2024-05-31T15:39:33+02:00

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