Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all’art. 9:
pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
Viste:
la nota pervenuta a questa amministrazione in data 14/1/2009, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Servizi dell’Azienda Usl di Imola, con sede di riferimento in viale Amendola n. 2, Imola (BO), chiede l’accreditamento istituzionale del Dipartimento Servizi così articolato:
Servizio di Anatomia Patologica
Servizio dio Laboratorio Analisi
Servizio di Radiologia
la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;
Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme, con prot. n.1246/07 del 30/05/2007, del Comune di Imola, con prot. n. 10986/16 del 24/02/2006, del Comune di Imola, con prot. n.57 del 25/07/2007, del Comune di Medicina, con prot. n. 15 del 22/05/2006;
Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 3.02.2009 e 4.02.2009, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2009/10894 del 27.07.2009, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;
Richiamato l’art. 22 della l.r. n. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale medesima;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;
determina:
di concedere l’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:
Dipartimento Servizi dell’Azienda Usl di Imola, con sede di riferimento in viale Amendola n. 2, Imola (BO), per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:
Servizio di Anatomia Patologica
Servizio dio Laboratorio Analisi
Servizio di Radiologia
l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.