Testo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

in qualità di Commissario Delegato

Visti:

  • la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;
  • il decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, gli articoli 107 e 108;
  • il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
  • la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
  • Premesso che:
  • nel periodo dal 23 al 27 novembre 2005 il territorio della provincia di Rimini è stato interessato da una intensa perturbazione con diffuse e copiose precipitazioni che hanno prodotto effetti di notevole intensità anche di carattere idrogeologico;
  • con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2006, pubblicato nella G.U. n. 33 del 9 febbraio 2006, nel territorio della provincia di Rimini è stato dichiarato per l’evento in parola lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2007, termine prorogato fino al 31 gennaio 2008 e successivamente fino al 30 ottobre 2008 rispettivamente con decreti del 7 febbraio 2007, pubblicato nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2007 e del 25 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008;
  • con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3534 del 25 luglio 2006, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2006, sono stati ripartiti ed attribuiti alle Regioni interessate da calamità naturali, per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 225/1992, i contributi di cui all’art. 1, comma 100, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) per la durata di 15 anni;
  • con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006, pubblicata nella G.U. n. 1 del 2 gennaio 2007, lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Rimini;><li>

Dato atto che nel Piano degli interventi straordinari e di messa in sicurezza della Provincia di Rimini, approvato con proprio decreto n. 2 del 9 gennaio 2007, è stata accantonata la somma di Euro 250.000,00, nelle more dell’adozione di un apposito provvedimento statale di autorizzazione alla concessione di contributi a favore di soggetti privati danneggiati;

Visto l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3652 del 29 gennaio 2008, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2008, n. 28, con la quale è stata autorizzata la concessione di contributi a favore di soggetti privati ed attività produttive danneggiati, rinviando la definizione dei relativi criteri e modalità ad un atto del Commissario delegato;

Richiamato il proprio decreto n. 69 del 16 aprile 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER) n. 72 del 5 maggio 2008, con il quale è stata approvata la Direttiva - e annessa modulistica - disciplinante i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi ai soggetti privati e alle attività produttive danneggiati dall’evento in parola, di seguito denominata, per brevità, Direttiva;

Preso atto che:

  • entro il termine perentorio previsto dalla Direttiva è stata presentata una domanda di contributo nel solo comune di Torriana in provincia di Rimini;
  • il Comune di Torriana, all’esito dell’istruttoria della domanda di contributo per il ripristino di un fabbricato danneggiato ad uso produttivo, di proprietà del richiedente, e per la realizzazione di una scogliera di protezione, ha trasmesso all’Agenzia regionale di protezione civile, di seguito Agenzia, la documentazione relativa alla pratica di cui trattasi, ai fini della verifica della regolare istruttoria da esso espletata;
  • all’esito della verifica tecnico-ammministrativa effettuata dall’Agenzia, con il supporto delle competenti strutture tecniche regionali, è emerso che il contributo assegnabile, sulla base dei criteri e dei massimali previsti dalla Direttiva, per la pratica suddetta è pari ad Euro 49.144,00, di cui Euro 700,00 per oneri di perizia asseverata;
  • l’importo del contributo è stato determinato nella misura del 75% dei danni al fabbricato e degli oneri di perizia, quali uniche voci di spessa ammissibili ai sensi della Direttiva, al netto della franchigia di Euro 2.600,00;

Acquisito l’elenco riepilogativo definitivo delle domande di contributo, da cui risulta ammessa a contributo la pratica in questione;

Dato atto che:

  • dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURER decorre il termine perentorio di mesi 12 entro il quale il richiedente il contributo deve provvedere alla ultimazione dei lavori di ripristino del fabbricato danneggiato ed alla presentazione della relativa documentazione di spesa al Comune di Torriana;
  • la liquidazione del contributo, nei limiti dell’importo di Euro 49.144,00, è subordinata, oltre che alla presentazione della suddetta documentazione, alla preventiva realizzazione di una scogliera di protezione e di lavori di consolidamento dell’area di proprietà privata su cui insiste il fabbricato danneggiato;

Dato atto del parere allegato;

decreta:

1. di assegnare al Comune di Torriana (RN), per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, a valere sulla contabilità speciale n. 3310, intestata allo scrivente, la somma di Euro 49.144,00 a copertura del contributo, ivi compresi gli oneri di perizia di Euro 700,00, per i danni occorsi ad un fabbricato ad uso produttivo a seguito dell’evento di cui alla premessa;

2. di dare atto che la liquidazione del contributo finalizzato unicamente al ripristino del fabbricato danneggiato ed oneri di perizia, nei limiti dell’importo finanziato di Euro 49.144,00, è subordinata, oltre che alla ultimazione dei suddetti lavori di ripristino ed alla presentazione della relativa documentazione di spesa entro il termine perentorio di 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, alla preventiva realizzazione di una scogliera di protezione e di lavori di consolidamento dell’area di proprietà privata su cui insiste il fabbricato danneggiato;

3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-21T18:55:57+01:00

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