Testo
(omissis)
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Impianto agrivoltaico con potenza nominale di 18,97 MWp denominato Cascinetto”, localizzato nel comune di Carpi (MO) proposto da Sonnedix Leonardo Srl, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. al fine di ridurre l’impatto visivo del campo fotovoltaico, si ritiene necessario che sia data piena attuazione alla mitigazione prevista, mediante la messa a dimora di specie arboree autoctone a folta chioma lungo i confini di tutto il perimetro del sedime di intervento (eccetto gli accessi). Tale filtro vegetale deve avere altezza minima tale da superare quella dei moduli fotovoltaici nella configurazione più alta, deve essere piantumato in forma compatta, ovvero garantendo la formazione di una schermatura visiva continua e con carattere ininterrotto durante il ciclo stagionale, composto da essenze autoctone con prevalenza di sempreverdi, o comunque di alberature in grado di mantenere la schermatura visiva durante tutto il ciclo stagionale. Si raccomanda infine di curarne l’attecchimento nella fase immediatamente successiva alla piantumazione, nonché il mantenimento durante tutta la durata di funzionamento dell’impianto fino alla sua dismissione, prevedendo eventuali integrazioni, quando e se necessarie. I cancelli di accesso al sito devono essere di colore verde in analogia a quanto in programma per la recinzione; tali indicazioni, da concordare anche con il Comune di Carpi per quanto riguarda la scelta delle essenze, devono essere recepite nel progetto definitivo da sottoporre a procedimento autorizzativo;
2. il progetto definitivo da sottoporre a procedimento autorizzativo, al fine di rispettare i limiti normativi presso i ricettori abitativi considerati per il rumore prodotto dalle sorgenti che funzioneranno nel periodo diurno, dovrà prevedere che i tre trasformatori da collocare a sud, nei pressi del ricettore n. 4, siano installati in skid chiusi, che producano un’attenuazione acustica di almeno 10 dB;
3. al fine di monitorare l’eventuale effetto “Isola di calore” generato dall’impianto e misurare eventuali variazioni microclimatiche dell’area sul lungo periodo, si richiede che vengano monitorati sia in ante operam che in post operam, entro un anno dall’avvio dell’impianto, i parametri microclimatici, secondo quanto previsto dalla Linea Guida ARPAV “Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT” - ed. novembre 2023, da inviare ad ARPAE per la valutazione;
4. nel progetto definitivo da sottoporre a procedimento autorizzativo si richiede di implementare il Piano di Monitoraggio Ambientale con un monitoraggio acustico post operam presso il ricettore individuato con il n.4, da effettuarsi ad opera entrata a regime, durante la stagione estiva e di durata almeno 24 ore, al fine della verifica dei limiti assoluti e differenziali, da inviare ad ARPAE per la valutazione;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1,2,3 e 4, dovrà essere effettuata da ARPAE;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE SAC di Modena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Modena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Sonnedix Leonardo Srl, al Comune di Carpi, alla Provincia di Modena, all'AUSL di Modena - Dipartimento Sanità Pubblica, all'ARPAE di Modena, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Regione Emilia Romagna – Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.