Testo
Visti:
- il D. Lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile” e s.m.i., che all’articolo 7, comma 1, definisce la tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile e i poteri di intervento degli enti competenti, con particolare riferimento alla lettera b);
- la L.R. n. 1/2005 “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;
premesso che il territorio regionale, come rappresentato e meglio dettagliato nei rapporti post evento redatti da ARPAE, è stato interessato da precipitazioni intense, a carattere temporalesco nelle giornate dal 14 al 16 maggio, dove cumulate superiori ai 50 mm in tre giorni, con punte superiori ai 100 mm, sono cadute sulla collina e pianura piacentino-parmense. Dopo un temporaneo miglioramento del tempo nei giorni 17 e 18 maggio, la formazione di un ulteriore minimo sull’Alto Tirreno ha incrementato l’instabilità fin dalle prime ore del giorno 20 maggio. Tra il 20 e il 21 maggio si sono registrate precipitazioni cumulate sui 15 minuti maggiori di 10 mm; massime cumulate su 60 minuti maggiori di 30 mm; valori cumulati tra 100 mm e 150 mm, approssimativamente tra le 14 e le 20 (tra le 12 UTC e le 18 UTC) del 20 maggio. Ulteriori eventi hanno interessato in particolare nel primo pomeriggio di giovedì 23 maggio alcune aree del territorio della provincia di Piacenza;
viste le allerte numero da 60 a 69 del 2024, valide per i giorni dal 14 al 23 maggio 2024;
considerato che tali fenomeni hanno causato principalmente fenomeni di esondazione e allagamenti, con danni sia al patrimonio edilizio pubblico sia a quello privato, interruzione delle viabilità stradale e ferroviaria, delle linee elettriche ed evacuazione di nuclei familiari;
dato atto che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha assicurato il proprio intervento operativo raccordandosi con i Sindaci e i Centri Operativi Comunali attivati, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, il Corpo dei Vigili del fuoco per gli interventi di soccorso tecnico urgente e con gli enti locali coinvolti, anche mediante l’attivazione delle strutture operative e del Volontariato di Protezione Civile per la gestione delle criticità e il necessario supporto per il più rapido rientro nelle condizioni di normalità;
rilevata l’esigenza di interventi al fine di garantire la funzionalità di servizi pubblici, taglio e rimozione delle alberature cadute sulle strade, gestione dei rifiuti, ripristino delle viabilità interrotte, ripristino della segnaletica e delle utenze;
evidenziato che per l’intensità, l’estensione e l’impatto sulle aree colpite si è provveduto ad una prima speditiva ricognizione delle attività emergenziali attivate nei due eventi del 14 – 15 - 16 maggio e del 20 – 21 – 22 – 23 maggio che hanno comportato, l’apertura dei Centri Operativi Comunali e l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni che debbono operare con mezzi e poteri straordinari per limitati e predefiniti periodi di tempo;
visto l’art. 8, comma 1, della L.R n. 1/2005, ai sensi del quale, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, ovvero eventi di rilievo regionale che per natura ed estensione necessitano di una immediata risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale;
ritenuto, sulla base delle previsioni, dei report di evento e delle valutazioni tecniche di cui sopra, di dover dichiarare per gli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 14 al 23 maggio 2024, ai sensi dell’articolo 8, della L.R. n. 1/2005, lo stato di crisi regionale per i Comuni colpiti elencati in allegato 1, ferma restando la possibilità di aggiornare con successivi atti il medesimo elenco, anche sulla base degli esiti della rilevazione danni;
ritenuto, altresì, che occorra attivare tutte le competenti strutture regionali per i provvedimenti urgenti che si dovessero rendere necessari al fine della gestione delle emergenze in atto e per un diretto supporto agli enti locali colpiti;
atteso che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, può:
- adottare, al verificarsi di una situazione di pericolo che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili – ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 1/2005 – tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;
- attivare direttamente interventi di somma urgenza e di protezione civile in caso di emergenze in materia di difesa del suolo e della costa, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;
visti:
- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 157/2024: "Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
dato atto dei pareri allegati;
1. di dichiarare, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i., lo stato di crisi regionale per la durata di 120 giorni, decorrenti dalla data del 14 maggio 2024, relativamente agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 14 al 16 maggio 2024 e dal 20 al 23 maggio 2024 sui Comuni riepilogati in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attivare tutte le competenti strutture regionali per i provvedimenti urgenti che si dovessero rendere necessari al fine della gestione e il superamento delle emergenze e per un diretto supporto agli enti locali colpiti;
3. di evidenziare che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, può:
a) adottare, al verificarsi di una situazione di pericolo che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili – ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 1/2005 – tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;
b) attivare direttamente interventi di somma urgenza e di protezione civile in caso di emergenze in materia di difesa del suolo e della costa, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;
4. di evidenziare, limitatamente al periodo e ai territori per cui è dichiarato lo stato di crisi regionale, che trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 140 “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, comma 12, del D. Lgs n. 36/2023;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
6. di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito web istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” - in applicazione degli indirizzi della Giunta Regionale sulla trasparenza ampliata, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii..