Testo
Premesso che:
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 987 del 3 luglio 2017 è stata approvata la metodologia per la stima del fabbisogno massimo di smaltimento dei rifiuti speciali in discarica e la sua prima applicazione, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. 22112 del 29 novembre 2019;
- con la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 87 del 12 luglio 2022, è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB), che in particolare nelle Norme Tecniche di Attuazione, a conferma delle precedenti disposizioni, prevede:
o all’art. 8, comma 2, lett. f), l’obiettivo di autosufficienza per lo smaltimento nell’ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell’articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE;
o all’articolo 20, comma 3, che in attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, la valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali deve prioritariamente effettuare un’analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento;
Considerato che:
- all‘art. 8, comma 2, lett. c) delle NTA il PRRB 2022-2027 ha introdotto l’obiettivo di riduzione del -10%, rispetto ai valori del 2018, della produzione di rifiuti speciali da inviare a smaltimento in discarica;
- la puntuale attuazione dell’articolo 20, comma 3, delle Norme tecniche di Piano, anche al fine di garantire l’obiettivo di autosufficienza posto dall’art. 8, comma 2, lett. f) delle medesime Norme, richiede che il fabbisogno di smaltimento in discarica, stimato dal Piano con riferimento ai rifiuti speciali prodotti in Emilia-Romagna, sia il più possibile aggiornato;
- il comma 4 dell’art. 20 delle NTA prevede che, “qualora l’impianto non venga realizzato entro un congruo termine”, il quantitativo oggetto del parere di conformità al Piano rifiuti, reso dall’Amministrazione regionale, non sia computato ai fini dei pareri successivi o dei fabbisogni complessivi;
Considerato, inoltre, che:
- sulla base dell'andamento dei conferimenti in discarica, rilevato nell’ultimo triennio disponibile, e tenuto conto degli obiettivi di Piano in termini di riduzione della produzione di rifiuti speciali, è possibile stimare il fabbisogno complessivo di smaltimento in discarica nell’orizzonte di validità del PRRB (2027);
- il “congruo termine” di cui al comma 4 dell’art. 20 delle NTA di Piano, inerente alla validità del parere, possa essere fissato in quello previsto nell’autorizzazione per l’entrata in esercizio dell’impianto;
- il fabbisogno di smaltimento relativo a specifiche tipologie di rifiuti, che possono essere conferite unicamente in discariche dedicate e realizzate con particolari accorgimenti tecnici e progettuali (ad esempio rifiuti pericolosi o rifiuti contenenti amianto), possa essere determinato senza applicare la presente metodologia;
- l’espressione del parere, che in ogni caso non costituisce affidamento e garanzia circa l’effettivo conferimento dei rifiuti speciali nella discarica in riferimento, debba avvenire seguendo l’ordine di ricezione delle rispettive richieste alla competente struttura regionale, tenendo anche conto della localizzazione territoriale dei singoli impianti;
- per l’espressione del parere da parte della competente struttura regionale, si considererà il valore del fabbisogno di trattamento ulteriore stimato per l’anno previsto di avvio dell’impianto;
- qualora la data di entrata in esercizio dell’impianto oggetto di valutazione dovesse essere successiva all’arco temporale di validità del Piano, si considererà il fabbisogno di trattamento ulteriore stimato per l’ultima annualità oggetto di pianificazione;
Preso atto dei dati forniti da ARPAE Emilia-Romagna Direzione tecnica assunti agli atti P.G. 450854 del 02/05/2024;
Ritenuto pertanto di aggiornare, alla luce dei nuovi obiettivi definiti dal PRRB 2022-2027, del mutato quadro impiantistico regionale, nonché sulla base delle considerazioni sopra esposte e dei dati forniti da ARPAE, la metodologia per la stima del fabbisogno massimo di smaltimento dei rifiuti speciali in discarica di cui alla D.G.R. 987 del 3/7/2017, con le specificazioni e precisazioni sopra riportate;
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “T.U. in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia – Romagna” e ss. mm. ii.;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss. mm. ii, per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 325 del 07 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 5615 del 25 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;
- la propria deliberazione n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- le proprie deliberazioni n. 380 del 13/03/2023, 719 del 8/5/2023 e n. 1097 del 26/6/2023, riguardanti l’approvazione del Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025 e ai relativi aggiornamenti;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta della Vicepresidente e Assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile;
per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
- di approvare l’aggiornamento della stima del fabbisogno complessivo di smaltimento di rifiuti speciali nelle discariche regionali riportato in Allegato 1, parte integrante del presente atto;
- di disporre che i pareri di cui all’art. 20 comma 3 delle NTA del PRRB, che in ogni caso non costituiscono affidamento e garanzia circa l’effettivo conferimento dei rifiuti speciali nelle discariche in riferimento, debbano essere rilasciati sulla base di quanto riportato nell’Allegato 1, seguendo l’ordine di ricezione delle rispettive richieste alla competente struttura regionale, tenendo anche conto della localizzazione territoriale dei singoli impianti e del fatto che determinate tipologie di rifiuti possono essere comunque conferite unicamente in discariche dedicate e realizzate con particolari accorgimenti tecnici e progettuali;
- di precisare che per l’espressione del parere da parte della competente struttura regionale, si considererà il valore del fabbisogno di trattamento ulteriore stimato per l’anno previsto di avvio dell’impianto;
- di stabilire che, qualora la data di entrata in esercizio dell’impianto oggetto di valutazione dovesse essere successiva all’arco temporale di validità del Piano, si considererà il fabbisogno di trattamento ulteriore stimato per l’ultima annualità oggetto di pianificazione;
- di disporre che i quantitativi di rifiuti speciali conteggiati ai fini dell’espressione dei pareri resi ai sensi dell’art. 20 comma 3 delle NTA del PRRB non siano computati ai fini dei pareri successivi o dei fabbisogni complessivi qualora l’impianto non sia entrato in esercizio entro il termine previsto dall’autorizzazione;
- di confermare in ogni sua altra sua previsione la propria deliberazione n. 987 del 3 luglio 2017;
- di trasmettere il presente atto ad ARPAE;
- di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
- di pubblicare la presente deliberazione in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.