Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto relativo “bacino artificiale senza sbarramento di ritenuta, per uso irriguo” da realizzarsi nel comune di Roncofreddo (FC) ad opera del sig. Andrea Savini,da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, dovranno essere messi in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previsti nel progetto;
  2. la realizzazione dell’invaso è subordinata al regolare ottenimento di concessione di derivazione di acqua pubblica per i quantitativi necessari alla gestione dell’invaso mediante presentazione di regolare domanda al Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena;
  3. dovrà essere garantita l’ottimale impermeabilizzazione dell’invaso al fine di evitare interferenze con le acque di falda e di garantire la tenuta idraulica dell’opera; a tale scopo le caratteristiche di impermeabilità dei materiali costituenti il substrato dovrà essere verificata in fase di realizzazione adottando, in caso di presenza di fratturazioni o intercalazioni di livelli porosi, le opportune misure atte a garantire l’impermeabilizzazione ottimale; la tenuta idraulica dell’invaso andrà comunque verificata in fase di collaudo; 
  4. non rientrando nelle previsioni degli strumenti di pianificazione delle attività estrattive, i materiali di risulta derivanti dallo scavo non potranno essere commercializzati; le quantità non riutilizzate all’interno dell’azienda agricola andranno smaltite come rifiuto mediante conferimento ad impianto di recupero, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia (DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni); a tal fine, eventualmente, dovrà essere fornita al Comune di Roncofreddo la documentazione comprovante la regolarità delle operazioni di trasporto e di recupero (dati relativi al registro di carico e scarico di cui all’art. 12 del DLgs 152/06); 
  5. al fine di ottenere un adeguato inserimento paesaggistico e un sufficiente effetto di mascheramento dell’opera, dovranno essere realizzate opere di ripristino vegetazionale che prevedano la messa a dimora di essenze arboree e/o arbustive autoctone o naturalizzate, evitando le specie riconosciute come infestanti (Robinia, Ailanthus altissima, ecc.); al fine di non comprometterne le caratteristiche di impermeabilità le piantumazioni non dovranno interessare direttamente il corpo arginale; per l’inerbimento delle scarpate arginali e della aree di cantiere si riutilizzerà il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e del quale si provvederà alla manutenzione per evitarne la morte biologica;

b) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione dell’opera;

c) di trasmettere la presente delibera al sig. Andrea Savini, alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Roncofreddo e al Servizio Tecnico di Bacino Romagna;

d) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

e) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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ultima modifica 2011-06-07T10:49:12+01:00

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