Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “riconversione dell’impianto di compostaggio di Malcantone per il trattamento della frazione organica putrescibile (FOP) proveniente da selezione meccanica di rifiuti solidi urbani indifferenziati” nel comune di Mezzani (PR) presentato da IREN Ambiente SpA, da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
2. i quantitativi massimi di rifiuti da trattare nell’impianto di compostaggio in località Malcatone nel comune di Mezzani (PR), dall’attività di recupero R3 relativi ai codici CER 19.12.12 potranno essere pari a 40.000 t/a;
3. così come previsto dalla DGR n. 286/2005 e le successive linee guida approvate con DGR n. 1860/2006 la Ditta dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
4. dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico, l’emissione di polveri in atmosfera e soprattutto a minimizzare l’impatto odorigeno;
5. dovrà essere redatto un disciplinare per il monitoraggio delle emissioni atmosferiche/odorigene con la redazione di un report a cadenza bimestrale da presentare al Comune di Mezzani, al Comune di Torrile, alla Provincia di Parma, all’ARPA, all’AUSL ed ad eventuali comuni limitrofi che ne facciano richiesta; in tale relazione dovrà essere inoltre specificata l’efficienza dei biofiltri nei diversi punti di aspirazione mediante dei controlli effettuati da IREN Ambiente Spa in accordo con la Sezione provinciale di ARPA;
6. dovranno comunque essere rispettati i limiti di pressione sonora previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Mezzani come previsto dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 1/3/1991 e successive modifiche;
7. la ditta dovrà farsi totale carico della realizzazione della rotatoria posta alla confluenza della via d’accesso all’impianto alla viabilità ordinaria (SP72) avente il diametro complessivo di 50 m misurato a filo esterno manto bitumato, presentando il progetto esecutivo alla Provincia di Parma, Area Viabilità, in linea a quanto previsto nel progetto preliminare della viabilità di adduzione al sistema autostradale Cispadana e secondo le modalità previste per il rilascio del necessario atto autorizzativi; dovrà inoltre, a compenso della maggiore usura indotta alla viabilità provinciale dal transito dei mezzi pesanti, contribuire alla manutenzione mediante la corresponsione alla Provincia di un onere annuale pari a 9000 euro (IVA compresa), indicizzato in ragione dell’indice ISTAT annuale;
8. dovranno essere rispettate le misure compensative ambientali previste dal PPGR (art. 13 – 14 delle NTA) e da rilasciare ai Comuni potenzialmente impattati (Mezzani, Parma, Sorbolo, Torrile, Colorno) e più specificatamente l’ammontare della compensazione verrà ripartito in parti uguali (24.600 euro) attraverso accordi specifici tra IREN ed enti interessati;
9. tutti i locali di lavoro dovranno essere provvisti dei requisiti igienici di base di illuminazione e aerazione naturali, pertanto devono essere previste superfici finestrate pari ad almeno 1/8 della superficie finestrata, di cui la metà facilmente apribile dal basso (mezzi meccanici o elettrici);
10. le attrezzature messe a disposizione dovranno essere conformi ai requisiti di cui all’art. 70 del DLgs 81/08, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere, utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie, così come previsto dall’art. 71 del medesimo DLgs 81/08;
11. gli impianti dovranno essere collaudati e certificati secondo le norme specifiche di settore, accompagnati dal manuale di uso al fine di consentire al datore di lavoro effettuare la valutazione di tutti i rischi ai sensi dell’art. 17 del DLgs 81/08 e s.m.i., con le modalità previste dagli articoli 28 e 29;
12. gli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche dovranno essere installati a regola d’arte, in conformità a quanto previsto dalla L. 186/68, dal DPR 462/01 e dal D.M. 37/08;
13. dovranno essere individuate le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione; la valutazione del rischio elettrico, redatto ai sensi dell’art. 80 e seguenti del DLgs 81/08 e s.m.i., deve comprendere gli eventuali rischi di innesco e propagazione incendi ed esplosioni; sulla base di tale documento, integrato con il documento di protezione contro le esplosioni (art. 294), devono essere classificate le aree a rischio di esplosione (così come previsto nell’Allegato XLIX), installati adeguati impianti elettrici e previsti idonee misure di protezione;
14. per quanto attiene l’affidamento dei lavori di gestione o manutenzione degli impianti, a imprese esterne o a lavoratori autonomi, dovranno essere assolti gli obblighi previsti dall’art. 26 del DLgs 81/08 e s.m.i.;
15. la consistenza delle strutture (cemento armato e componenti metalliche) e degli impianti (elettrici, di distribuzione FM, illuminazione ed emergenza ) devono possedere idonei requisiti di resistenza all’umidità e alle aggressioni chimiche. Tutti i componenti delle apparecchiature e degli impianti dovranno essere progettati e costruiti in modo da tenere conto dei particolari requisiti di agevole pulibilità e manutenibilità richiesti dalla specifica attività caratterizzata dall’esigenza della limitazione dei rischi chimico e biologico; dovrà essere redatto il fascicolo con le caratteristiche dell’opera, così come previsto dall’Allegato XVI del DLgs 81/08 e s.m.i.;
16. l’impianto dovrà essere gestito da personale qualificato in grado di condurre correttamente le attività di controllo, manutenzione programmata e interventi in caso di guasto, fermi e/o anomalie; gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati previa adozione di opportune misure di tutela riferite al contesto in cui si effettuano e in assenza di ulteriori rischi espositivi e ambientali. Se viene fatto ricorso ad imprese esterne o a lavoratori autonomi devono essere assolti gli obblighi previsti nel punto 5 del presente parere;
17. i mezzi di movimentazione utilizzati all’interno dell’impianto non possono esporre i lavoratori a gas di scarico; dovranno, inoltre, essere dotati di sistemi di insonorizzazione, antivibranti, di climatizzazione e di adeguato ricambio dell’aria convenientemente filtrata all’ingresso;
18. dovranno essere individuate le misure di gestione delle emergenze da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo; l’organizzazione e la gestione delle emergenze dovrà tenere conto della sicurezza degli operatori;
19. per la tutela dell’ambiente esterno dovranno essere individuate e descritte in fase autorizzativa le procedure atte a prevenire e minimizzare, in caso di anomalie impiantistiche, emissioni odorigene;
20. resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) di trasmettere la presente delibera alla Società IREN Ambiente SpA, alla Provincia di Parma, ai Comune di Mezzani, Torrile, Parma, Colorno, all’ARPA sezione provinciale di Parma, all’AUSL di Parma SIP e SPSAL e al Consorzio della Bonifica Parmense;
c) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
d) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.