Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Centro recupero inerti Edil Esterni Srl” nel comune di Forlì (FC) presentato dalla Ditta “Edil Esterni Srl” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) possono essere sottoposti ad operazioni di recupero R13 ed R5 le tipologie di rifiuti di cui ai seguenti codici CER per un quantitativo massimo non superiore a 4.800 ton/anno: 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904;

b) l’attività di frantumazione dei rifiuti deve essere svolta unicamente nel periodo diurno, e in particolare dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, e per un periodo massimo pari a 30 giorni lavorativi;

c) per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

d) devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti;

e) relativamente alle tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero, nei casi previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere eseguito idoneo test di cessione conformemente a quanto indicato in Allegato 3 allo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale, al fine di garantirne l’idoneità per le successive operazioni di recupero: i risultati dei test di cessione dovranno essere conservati per l’intera durata dell’autorizzazione presso la sede dell’impianto a disposizione dell’Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all’art. 190 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (n. operazione e data);

f) i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;

g) devono essere rispettati i limiti acustici assoluti e differenziali previsti presso il sito in esame in base alle vigenti disposizioni in materia;

h) in relazione al punto precedente, e fatta comunque salva la facoltà del Proponente di richiedere autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della DGR 21 gennaio 2002, n. 45, da richiedere e ottenere nei modi e nei tempi previsti dalla citata DGR 45/02;

i) deve essere realizzata idonea pavimentazione in stabilizzato su tutta l’area dell’impianto interessata da manovre dei mezzi e attività di frantumazione e deposito dei rifiuti e dei materiali prodotti;

j) durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;

k) durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;

l) l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;

m) deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell’art. 2 della Decisione 2000/532/CE;

n) deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti l’idoneità delle MPS prodotte;

o) deve essere installato un cancello chiudibile all’ingresso al centro di recupero della Ditta Edil Esterni Srl al fine di impedire l’accesso a estranei;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Edil Esterni Srl; alla Provincia di Forlì-Cesena; al Comune di Forlì; all’ARPA sezione provinciale di Forlì-Cesena; all’AUSL di Forlì;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente provvedimento di assoggettabilità.

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ultima modifica 2011-06-07T11:48:59+02:00

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