Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Richiamati:

- l’art. 3 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

- l’art. 74 - Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado - del DLgs 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;

- l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

- l’art. 138, comma 1, lettera d) del DLgs 31 marzo 1998, n. 112;

- il DPR 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

- l’art. 44, comma 5 della L.R. 12/03;

Rilevata l’esigenza di provvedere all’emanazione del calendario scolastico per l’a.s. 2011-2012, al fine di garantire lo svolgimento della programmazione delle istituzioni scolastiche autonome, relativa al citato anno scolastico, nei tempi e nei modi più adeguati a darne informazione alle famiglie, nonché per consentire agli Enti locali di organizzare la fornitura dei servizi di loro competenza in coerenza con tale programmazione;

Sentita la Conferenza regionale per il sistema formativo nella seduta dell’11 maggio 2011, nonché sentiti il Comitato di Coordinamento Istituzionale e la Commissione regionale tripartita nella seduta dell’11 maggio 2011;

Vista la L.R. 43/01 e successive modificazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1173 del 27 luglio 2009, n. 2060 del 20 dicembre 2010 e n. 1377 del 20 settembre 2010 così come rettificata con deliberazione 1950/10; 

- 2416/08 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 99/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/07” e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) nel territorio della regione Emilia-Romagna, il calendario per l’anno scolastico 2011-2012 è articolato come segue:

a) inizio delle lezioni nelle classi delle istituzioni scolastiche dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado di ogni ordine: 
lunedì 19 settembre 2011;

b) festività di rilevanza nazionale:

- tutte le domeniche;

- l’1 novembre, festa di Tutti i Santi;

- l’8 dicembre, Immacolata Concezione;

- il 25 dicembre, S. Natale;

- il 26 dicembre, S. Stefano;

- l’1 gennaio, Capodanno;

- il 6 gennaio, Epifania;

- il 9 aprile, Lunedì dell’Angelo;

- il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

- l’1 maggio, festa del Lavoro;

- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

- la festa del Santo Patrono;

c) sospensione delle lezioni:

- commemorazione dei defunti 2 novembre 2011;

- vacanze natalizie: 24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2011; 2, 3, 4, 5 e 7 gennaio 2012;

- vacanze pasquali: 5, 6, 7 e 10 aprile 2012;

d) termine delle lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado: sabato 9 giugno 2012

2) le attività educative nella scuola dell’infanzia e le attività didattiche, comprensive degli scrutini nella scuola primaria e degli esami nella scuola secondaria di primo e di secondo grado hanno termine il giorno: 30 giugno 2012;

3) in considerazione della rilevanza del servizio educativo offerto dalla scuola dell’infanzia, si conferma anche per l’a.s. 2011-2012 la facoltà delle scuole dell’infanzia di anticipare l’apertura rispetto alla data del 19 settembre 2011 e di terminare dopo il 9 giugno 2012 – e comunque entro il 30 giugno 2012 –, qualora ciò sia rispondente alle finalità del piano dell’offerta formativa ed alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata e sia d’intesa con il competente Comune, sulla base delle effettive e documentate esigenze delle famiglie e nei limiti delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti;

4) possono terminare in data successiva al 30 giugno 2012 le attività svolte:

a) nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

b) nelle classi delle istituzioni scolastiche che svolgono percorsi formativi modulari destinati agli adulti;

c) nell’ambito di specifici progetti finalizzati all’educazione degli adulti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed organizzati dai competenti Centri per l’Istruzione degli Adulti;

d) nell’ambito di attività formative integrate tra istruzione e formazione, ai sensi della L.R. 12/03;

5) possono altresì iniziare prima del 19 settembre 2011 e terminare in data successiva al 30 giugno 2012 le attività degli Istituti secondari di secondo grado dove si svolgono attività di stage e di alternanza scuola-lavoro; 

6) nell’anno scolastico 2011-2012, sulla base di quanto indicato nei punti precedenti, sono previsti complessivamente 204 giorni di lezione per attività didattica svolta su 6 giorni settimanali o 171 giorni di lezione per attività didattica svolta su 5 giorni settimanali;

7) ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 275/99, le singole istituzioni scolastiche hanno facoltà - in relazione alle esigenze derivanti dai piani dell’offerta formativa ed attivati i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio - di procedere ad adattamenti del calendario scolastico determinato con il presente atto. Fermo restando il rispetto delle date di inizio e di termine delle lezioni, con le eccezioni di cui ai punti 4) e 5), nonché delle festività di rilevanza nazionale e dei periodi di sospensione delle lezioni, tali adattamenti devono in ogni caso assicurare il rispetto del limite minimo di 200 giorni di insegnamento di cui all’art. 74, comma 3 del DLgs 297/94;

8) al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale e di garantire agli Enti locali competenti le condizioni per il regolare svolgimento dei servizi di supporto, gli eventuali adattamenti dovranno essere comunicati entro il 30 giugno 2011 agli stessi Enti locali e alle famiglie degli alunni in tempo utile per consentire l’organizzazione delle rispettive attività e funzioni; la medesima comunicazione va inviata, entro la stessa data, al Servizio Istruzione e Integrazione tra i sistemi formativi della Regione Emilia-Romagna unicamente in modalità telematica attraverso il portale regionale dedicato al sistema scolastico all’indirizzo: http://www.scuolaer.it;

9) gli adattamenti di cui al precedente punto 8) in caso di organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curriculo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, vanno stabiliti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del DPR 275/99 in merito all’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, nonché, nell’una o nell’altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

10) la presente deliberazione verrà integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2011-06-07T10:50:07+01:00

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