Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”;

Visti inoltre gli atti di indirizzo, emanati al fine di assicurare l’applicazione uniforme dei disposti normativi su tutto il territorio regionale, in particolare la deliberazione Giunta regionale n. 121 del 1 febbraio 2010 “Atto di indirizzo recante individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale e definizione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3 della L.R. n. 19 del 2008”;

Rilevato che la Giunta regionale, nell’ambito della generale funzione di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 4 della L.R. n. 19 del 2008, è chiamata a svolgere un’attività di monitoraggio della prima attuazione della L.R. n. 19 del 2008 e dell’applicazione degli atti di indirizzo, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della Regione, come rappresentati presso il Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CReRRS) di cui all’art. 4, comma 3, della suddetta legge regionale;

Considerato che la Giunta regionale, nell’avviare, in data 10 novembre 2010, l’attività di monitoraggio degli atti di indirizzo attuativi della L.R. n. 19 del 2008, ha ritenuto opportuno assicurare il più ampio coinvolgimento degli operatori pubblici e privati che svolgono compiti e attività disciplinati dalla L.R. n. 19, prevedendo la partecipazione ai lavori dei seguenti soggetti:

- i componenti del Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CReRRS), ed in particolare i rappresentanti di: Ance E.-R., Confindustria E.-R., Tavolo Regionale dell’Imprenditoria, Comuni e Province, Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri (di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini), Federazione degli Ordini degli Architetti, Comitato Regionale dei Geometri, Ordine dei Geologi dell’E.-R.;

- la Presidenza del Comitato Tecnico Scientifico in materia sismica della Regione Emilia-Romagna (CTS);

- i rappresentanti delle Strutture tecniche competenti in materia sismica;

- i rappresentanti di Anci, Lega delle Autonomie, Upi e Uncem e degli Ordini degli Ingegneri di Piacenza, Modena e Ravenna;

- i rappresentanti delle associazioni professionali e degli enti culturali che ne hanno fatto richiesta: l’Associazione Ingegneri e Architetti liberi professionisti (ASSO Ingegneri e Architetti), l’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), il Comitato Unitario delle Professioni (CUP), il Sindacato Nazionale Ingegneri e Architetti liberi professionisti italiani (INARSIND), il Collegio Regionale Ingegneri e Architetti della Regione Emilia-Romagna (CRIARER);

Constatato che l’attività di monitoraggio ha affrontato innanzitutto la ridefinizione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, portando alla riscrittura dei relativi elaborati contenuti nella citata DGR 121/10;

Ritenuto utile procedere all’immediata assunzione di un primo atto di indirizzo, relativo alle tematiche appena richiamate, allo scopo di rispondere con tempestività alla esigenza di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi nel campo della riduzione del rischio sismico, pur proseguendo, nel frattempo, l’attività di monitoraggio sui restanti atti di indirizzo regionali;

Visto l’art. 4, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, che disciplina il procedimento di elaborazione ed approvazione degli atti di indirizzo previsti dalla medesima legge, prevedendo che essi siano predisposti previa consultazione del Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CReRRS) e siano approvati dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione Assembleare competente;

Ritenuto necessario sottolineare che:

- i casi individuati dal presente atto di indirizzo, di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e di varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, hanno carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall’applicazione delle disposizioni del Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008;

- le previsioni del presente atto di indirizzo si applicano per i procedimenti avviati alla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, e che, di conseguenza, il medesimo atto di indirizzo non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello unico per l’edilizia;

b) sia stata presentata domanda per il rilascio dell’autorizzazione sismica, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

Dato atto che:

- la proposta del presente atto di indirizzo, relativa all’Allegato 1, è stata sottoposta, come richiesto dall’art. 4, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, alla valutazione del CReRRS, che nella seduta del 21 aprile 2011 ha espresso parere favorevole;

- la proposta del presente atto di indirizzo, relativa all’Allegato 2, è stata sottoposta, come richiesto dall’art. 4, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, alla valutazione del CReRRS, che nella seduta del 12 maggio 2011 ha espresso parere favorevole;

- che la Giunta regionale ha ritenuto opportuno richiedere sulla medesima proposta di atto di indirizzo il parere del Comitato Tecnico Scientifico, previsto dall’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008 e istituito con delibera della Giunta regionale del 28 settembre 2009 n. 1430, il quale nella seduta del 4 maggio 2011 ha espresso parere favorevole, con indicazioni migliorative che sono state recepite nel presente atto;

Acquisito il parere della Commissione Assembleare competente, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L. R. n. 19 del 2008, nella seduta del 19 maggio 2011;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta dell’Assessore alla “Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile”, Paola Gazzolo e dell’Assessore alla “Programmazione territoriale, Urbanistica, Reti di infrastrutture materiali e immateriali, Mobilità, Logistica e Trasporti”, Alfredo Peri;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare l’ “Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008”, parte integrante del presente atto. L’atto di indirizzo si compone, in particolare, dei seguenti Allegati:

- Allegato 1 “Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici”;

- Allegato 2 “Varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale”;

2. di precisare che:

- i casi individuati dal presente atto di indirizzo, di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e di varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, hanno carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall’applicazione delle disposizioni del Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008;

- le previsioni del presente atto di indirizzo si applicano per i procedimenti avviati alla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, e che, di conseguenza, il medesimo atto di indirizzo non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello unico per l’edilizia;

b) sia stata presentata domanda per il rilascio dell’autorizzazione sismica, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

3. di stabilire la prosecuzione dell’attività di monitoraggio sulla applicazione del presente atto di indirizzo, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della Regione, rappresentate nell’ambito del CReRRS, anche ai fini di una ulteriore precisazione e implementazione dei suoi contenuti;

4. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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ultima modifica 2011-06-07T10:50:01+01:00

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