Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Campagna di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile da effettuarsi in localita’ Case del Nure nel comune di San Giorgio piacentino(PC)” ad opera della Ditta Busca Ugo s.r.l. da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. la quantità massima di rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero deve essere non superiore a 70.000 tonnellate e la campagna dovrà essere distribuita su 12 mesi;

b. il quantitativo giornaliero massimo ammesso al trattamento potrà essere di 300 ton/g;

c. nell’ambito della comunicazione di inizio campagna dovrà essere presentato un elaborato grafico in scala adeguata con l’indicazione della ubicazione degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti prodotti dall’attività;

d. non potranno essere ammesse al trattamento rifiuti derivanti da operazioni di bonifica o messa in sicurezza di siti contaminati (codice CER 17.05.04);

e. nell’ambito della comunicazione di inizio campagna dovranno essere identificati i codici CER effettivamente ammessi al trattamento tra quelli autorizzati all’impianto e dovranno essere specificate le modalità di gestione di ogni singola tipologia di rifiuto trattato;

f. l’utilizzo del frantoio mobile dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione n 1366 del 06 settembre 2007 dall’Amministrazione Provinciale di Piacenza;

g. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato;

h. le frazioni inerti ottenute dalla attività di recupero devono avere un eluato del test di cessione (allegato 3 del D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i.) conforme a quanto previsto dalla vigente normativa;

i. tutte le singole movimentazioni devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

j. devono essere rispettati i limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa vigente in materia nei pressi del recettore più vicino all’impianto in oggetto;

k. deve essere comunque comunicato dalla Ditta con almeno 15 giorni di anticipo al Comune l’inizio delle attività di macinazione;

l. devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti all’abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;

m. i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento;

n. tutti i materiali di risulta delle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, cavi) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati;

  • o. la Ditta dovrà comunicare eventuali variazioni relative al periodo previsto per le operazioni di trattamento;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Busca Ugo S.r.l.; alla Provincia di Piacenza; al Comune di San Giorgio piacentino; all’ARPA sezione provinciale di Piacenza; all’AUSL di Piacenza;

4) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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ultima modifica 2010-06-07T12:24:23+01:00

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