1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Ampliamento dell’impianto per il recupero di rifiuti solidi non pericolosi di proprietà della società Passerini Recuperi S.r.l., ubicato in Via Malamini 41, nel Comune di Cento” da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
b. dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico ed evitare la diffusione e la dispersione eolica di polveri;
c. il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero deve essere non superiore a 40.000 tonnellate e così suddiviso:
codice CER 150101 (imballaggi di carta e cartone): 21.000 ton;
codice CER 150105 (imballaggi in materiali compositi): 4.500 ton;
codice CER 150106 (imballaggi in materiali misti): 4.500 ton;
codice CER 200101 (carta e cartone): 10.000 ton;
d. possono essere ritirati i rifiuti con codice del capitolo 20 (rifiuti urbani inclusi i rifiuti della raccolta differenziata) solo a seguito di convenzione con la pertinente Amministrazione;
e. non devono prodursi acque di dilavamento dai cassoni carrabili deposti nell’area esterna al capannone;
f. non è ammesso il ritiro di imballaggi sporchi o contaminati da materiale putrescibile che possa creare problemi di esalazioni maleodoranti;
g. si dovranno eseguire rilevazioni fonometriche, una volta ultimato l’intervento in oggetto, tese a dimostrare sia il rispetto dei valori limite di immissione sia il criterio differenziale presso i ricettori presenti; in particolare, si prescrivono le seguenti rilevazioni strumentali da eseguirsi secondo le modalità D.M. 16 marzo 1998 e relazionate ai sensi dell’allegato D al D.M. 16 marzo 1998:
livelli di immissione in entrambi i periodi di riferimento diurno e notturno e contenere i livelli sonori previsti al confine di proprietà e ai ricettori presenti al di fuori; inoltre i livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
dovrà esser inoltre documentato, con misure significative sia per durata che per periodo della giornata, l’effettivo contributo dovuto al traffico indotto a seguito del potenziamento ed alla variazione del parco mezzi utilizzati dalla Società, inoltre per gli stessi mezzi si dovranno caratterizzare i livelli equivalenti dovuti sia al transito, alle manovre ed alle eventuali lavorazioni, dentro le aree di proprietà della Ditta: qualora le misurazioni della rumorosità evidenzino il non rispetto dei limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997, si dovrà fornire il progetto di un intervento di bonifica acustica contenente una descrizione dettagliata dei sistemi di mitigazione da adottare al fine del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
h. la relazione tecnica di cui al punto precedente dovrà essere redatta in conformità alla D.G.R. 14 aprile 2004 n. 673, e inviata ad Arpa entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori per le valutazioni di competenza;
2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento all’autorizzazione alla gestione dell’impianto di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
3) di trasmettere la presente delibera alla ditta Passerini Recuperi S.r.l.; alla Provincia di Ferrara; al Comune di Cento; all’ARPA sezione provinciale di Ferrara; all’AUSL di Ferrara;
4) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.